Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11416 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11416 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a REGGIO CALABRIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 24/06/2025 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
n.121/27755
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
NOME COGNOME impugna la sentenza in epigrafe indicata che l’ha condannato per il delitto di cui all’art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990.
Il ricorso è inammissibile in quanto interamente reiterativo delle medesime questioni in relazione alla quali la Corte di appello ha fornito ampia e congrua argomentazione con la quale vi è solo un generico confronto.
La sentenza impugnata, infatti, ha reso specifica e adeguata motivazione sulle ragioni della destinazione dello stupefacente detenuto dal COGNOME allo spaccio, valorizzando, in modo non parcellizzato, plurimi elementi, indicati a pag. 1 e 2, come il dato quantitativo, oggettivamen apprezzabile, le modalità della custodia, l’assenza di reddito tale da giustificare l’acquisto a t di scorta, la detenzione di strumenti atti alla pesatura.
Si tratta di valutazione nient’affatto arbitraria, ma completa e congrua, oltre che del t aderente alla consolidata giurisprudenza di questa Corte e non sindacabile in questa sede, in cui sono proposti elementi di fatto alternativi.
All’inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in euro tremila, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d’inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.