Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5279 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5279 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/02/2025 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso,
OSSERVA
Ritenuto che il motivo di ricorso è volto a riproporre questioni in merito alla destinazione dell’hashish, che erano state devolute con l’atto di appello e che la Corte territoriale ha valutato con motivazione immune da vizi, sottolineando come fosse certo che il ricorrente fosse dedito allo spaccio, testimoniato dalla cessione di cocaina a tale COGNOME, e come in tale prospettiva dovesse essere valutata anche la detenzione dell’hashish – in quantità sufficiente per la preparazione di circa 2000 dosi -, rinvenuto in diversi involucri, presenti in due diverse abitazioni, unitamente ad una cospicua somma in contanti, elementi di per sé idonei a qualificare quella condotta di detenzione come illegale, in quanto almeno in parte destinata allo spaccio, tanto più a fronte della ritenuta incongruità delle spiegazioni fornite in ordine alla ragione della presenza della droga in abitazioni diverse, e non interferendo con tale analisi la circostanza che in due diverse circostanze, una precedente e una successiva, il ricorrente fosse stato prosciolto o avesse beneficiato dell’archiviazione del procedimento in relazione alla detenzione di quantitativi analoghi di hashish;
Ritenuto dunque che il ricorso è inammissibile, conseguendone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei sottesi profili di colpa, a quello della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende,
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 24 ottobre 2025
Il Consigfere estensore