Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 7110 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 7110 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/01/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME COGNOME nato a Vibo Valentia il 09/10/1964
avverso l’ordinanza del 08/10/2024 del Tribunale del riesame di Catanzaro letti gli atti, il ricorso e l’ordinanza impugnata; udita la relazione del Consigliere NOME COGNOME udite le conclusioni del Pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso per l’annullamento con rinvio.
RITENUTO IN FATTO
Il difensore di COGNOME NOME COGNOME ricorre per l’annullamento dell’ordinanza in epigrafe con la quale il Tribunale del riesame di Catanzaro, decidendo in sede di rinvio, disposto da questa Corte con sentenza dell’Il luglio 2024, ha rigettato l’appello proposto dall’indagato avverso l’ordinanza con la quale il GUP del medesimo Tribunale aveva respinto l’istanza di declaratoria di inefficacia della misura custodiale in atto per decorrenza dei termini di fase.
Premette che il ricorrente è stato destinatario di una prima ordinanza cautelare, eseguita il 19 dicembre 2019, nell’ambito del procedimento denominato RAGIONE_SOCIALE Scott per il delitto di partecipazione all’associazione mafiosa, denominata cosca COGNOME, con condotta decorrente dal 18 gennaio
2008, e per tale reato è stato disposto il rinvio a giudizio con decreto del 3 dicembre 2020; con una successiva ordinanza, emessa il 10 gennaio 2023 nel processo cd Olimpo, al ricorrente venivano contestate alcune estorsioni e la detenzione di armi, commesse prima del 25 novembre 2019, data del deposito della prima ordinanza cautelare, mentre ad altri coindagati veniva contestato anche il reato associativo, già contestato al ricorrente, in base alle risultanze di intercettazioni, fondate su informative che recuperavano i contenuti di pregresse intercettazioni, sicché risultava evidente che il P.m. aveva dilazionato nel tempo l’iniziativa cautelare pur avendo a disposizione tutti gli elementi necessari per l’adozione di una misura cautelare già all’epoca di emissione della prima ordinanza e tale presupposto, unitamente alla mancata riunione del procedimento Olimpo a quello denominato Rinascita Scott, giustificava la richiesta di dichiarare la perdita di efficacia della misura emessa nel processo Olimpo. Le censure difensive, accolte da questa Corte, risultano nuovamente disattese dal provvedimento impugnato, che ha ignorato i documenti prodotti, tutti precedenti all’informativa riassuntiva del 2 dicembre 2021 e che va annullato per i seguenti motivi.
1.1. Erronea applicazione dell’art. 273 cod. proc. pen. per non avere il Tribunale considerato che per l’applicazione della misura cautelare non è richiesta la prova della responsabilità dell’indagato, ma la probabile affermazione di responsabilità all’esito del giudizio. Con riferimento al capo F), il Tribunale ha ritenuto che solo con l’informativa del dicembre 2021 fu identificata la persona offesa e furono rinvenuti riscontri documentali; con riferimento al capo M) ha ritenuto rilevanti le acquisizioni documentali successive al dicembre 2018 per la ricostruzione della vicenda estorsiva, sviluppatasi sino all’estate 2019 e, quanto al capo R) ha considerato essenziali le integrazioni di indagine per l’identificazione della persona offesa e gli approfondimenti investigativi successivi alla denuncia e alle dichiarazioni della vittima, risalenti al settembre 2019 e al marzo 2020, sicché il Tribunale ha ritenuto necessaria una completezza indiziaria propria del giudizio di merito. Erroneamente si è pretesa la presenza di riscontri, non solo non decisivi, ma neppure richiesti per il giudizio cautelare.
1.2. Vizio di motivazione per avere il Tribunale ritenuto che le emergenze indiziarie precedenti all’informativa del 2 dicembre 2021 non fossero sufficienti ad integrare i gravi indizi di colpevolezza, cosicché non poteva considerarsi discrezionale la scelta del P.m. di non riunire i due procedimenti. Il Tribunale non ha tenuto conto delle allegazioni difensive, della memoria depositata e dei rilievi di questa Corte, non avendo verificato in base ai documenti depositati in udienza che già al momento dell’emissione della prima ordinanza erano desumibili gli elementi giustificativi per l’emissione della seconda, illustrati nel ricorso per i singoli capi di imputazione. Infatti, il concorso nell’estorsione oggetto del capo F)
interessa il periodo febbraio-luglio 2019, come si ricava dalle intercettazioni riportate a pag.13-14 del ricorso, dalle quali risulta che la persona offesa era individuabile già dal febbraio 2019 nel Vallone ed erano identificati gli autori del reato, sicché la informativa del 2 dicembre 2021 non aggiungeva nulla di nuovo; la vicenda estorsiva di cui al capo M) era ricostruita in base alle risultanze delle intercettazioni del dicembre 2018-febbraio 2019, completate dai colloqui del giugno-luglio 2019 tra il COGNOME e altro soggetto con il quale discuteva dell’estorsione e dell’importo preteso; anche per la vicenda di cui al capo R) la gravità indiziaria risultava dai colloqui intercettati, che non ricevevano significative integrazioni dalle ulteriori indagini, che portavano all’identificazione di un concorrente e della vittima, le cui dichiarazioni non apportavano elementi ulteriori, funzionali all’emissione del titolo cautelare.
La motivazione è, pertanto, apparente e viziata dalla mancata analisi del compendio intercettato e del momento in cui il P.m. ne aveva avuto conoscenza e li aveva valutati, specie a fronte dei verbali di deposito del maggio 2019 e del 29 agosto 2019 e della richiesta di ritardato deposito, precedenti all’emissione della prima ordinanza cautelare.
Apparente è anche la motivazione con la quale si esclude la scelta discrezionale del P.m., dovendo attribuirsi rilievo al momento dell’acquisizione dei dati probatori, nella specie costituiti da colloqui espliciti che il P.m. aveva conosciuto e valutato progressivamente, ponendole a fondamento di richieste di proroga delle intercettazioni né sussistevano ragioni di urgenza, ostative alla riunione dei procedimenti; analogo vizio riguarda il capo Al) e il capo N).
1.3. Con il terzo motivo si denuncia l’illogicità della motivazione per avere il Tribunale omesso di valutare il decisivo significato probatorio da riconoscere alle intercettazioni acquisite prima dell’esercizio dell’azione cautelare nel primo procedimento e il pregiudizio determinato per il ricorrente dalla mancata riunione dei procedimenti.
1.4. Con il quarto e quinto motivo si denuncia la contraddittorietà della motivazione nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto la carenza di interesse del Polito ad ottenere la dichiarazione di perdita di efficacia della misura per i capi Al) e N) in quanto imputazioni relative al medesimo procedimento, in palese contrasto con la ritenuta collocazione delle ordinanze nell’ambito di procedimenti diversi per fatti non legati da connessione qualificata nonché la persistenza dell’interesse, correlata non alla parzialità del risultato, ma alla relazione tra l singole contestazioni e quelle oggetto della prima ordinanza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato per le ragioni di seguito illustrate.
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1.1. Va premesso che l’oggetto del giudizio di rinvio è delineato dalla sentenza di questa Corte n. 30697/2024, che nella fattispecie esaminata ha ravvisato l’ipotesi di ordinanze cautelari emesse in procedimenti diversi per fatti non legati da connessione qualificata e, in applicazione dei principi fissati dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 14535 del 19/12/2006, dep. 2007, Librato, Rv. 235909, ha demandato al Tribunale del riesame la verifica sia in ordine alla effettiva desumibilità dagli atti del primo procedimento, al momento della emissione del primo titolo custodiale, degli elementi per l’emissione della seconda ordinanza cautelare, sia in relazione alla natura eventualmente discrezionale della scelta del Pubblico Ministero di tenere separati i due procedimenti.
Risulta, pertanto, centrale il tema della desumibilità dagli atti del primo procedimento degli elementi giustificativi della seconda ordinanza cautelare.
1.2. Sul punto, questa Corte ha chiarito che la nozione di anteriore “desumibilità” dagli atti inerenti alla prima ordinanza cautelare, delle fonti indiziarie poste a fondamento dell’ordinanza cautelare successiva, consiste non nella mera conoscibilità storica di determinate evenienze fattuali, ma nella condizione di conoscenza derivata da un determinato compendio documentale o dichiarativo che consenta al Pubblico ministero di esprimere un meditato apprezzamento prognostico della concludenza e gravità degli indizi, suscettibile di dare luogo, in presenza di concrete esigenze cautelari, alla richiesta e alla adozione di una nuova misura cautelare (Sez. 3, n. 48034 del 25/10/2019, COGNOME, Rv. 277351-02; Sez. 4, n. 16343 del 29/03/2023, COGNOME, Rv. 284464). Si è anche precisato che il momento in cui dagli atti possono desumersi i gravi indizi di colpevolezza non coincide con la ricezione da parte del pubblico ministero della informativa di reato, ma con quello in cui il suo contenuto possa considerarsi recepito, avendo riguardo al tempo obiettivamente occorrente per enuclearne ed apprezzarne la valenza indiziaria (Sez. 6, n. 48565 del 06/10/2016, Commisso, Rv. 268391; Sez. 6, n. 54452 del 06/11/2018, Tedde, Rv. 274752).
Considerato, inoltre, che secondo l’orientamento di questa Corte la desumibilità dagli atti del primo procedimento degli elementi idonei e sufficienti per adottare i diversi provvedimenti cautelari (Sez. 6, n. 12676 del 20/12/2006, dep. 2007, COGNOME, Rv. 236829) costituisce questione di fatto, la cui valutazione è riservata ai giudici di merito ed è sindacabile dal giudice di legittimità esclusivamente sotto il profilo della logicità e coerenza descrittiva delle emergenze processuali e probatorie, nonché della congruenza e non contraddittorietà delle relative analisi e dei pertinenti passaggi argomentativi, l’ordinanza si sottrae a censura, essendosi il Tribunale attenuto ai principi I
appena esposti e ai rilievi di questa Corte, che aveva censurato la genericità della motivazione dell’ordinanza impugnata per non avere il Tribunale indicato né le date delle informative finali nei due procedimenti, né gli elementi ulteriori emersi con successive informative di p.g., oggetto del secondo titolo cautelare, né ancora le ulteriori ed inedite emergenze indiziarie sopravvenute all’emissione della prima ordinanza custodiale r né se la separazione dei procedimenti fosse ascrivibile ad una scelta discrezionale del pubblico ministero.
2. Il ricorrente non tiene conto dell’ambito di valutazione consentito in questa sede, in quanto sottopone direttamente a questa Corte dati probatori e risultati captativi per dimostrare l’erronea valutazione compiuta dai giudici di merito in punto di anteriore desumibilità dagli atti degli elementi posti a fondamento della misura in esame, ancorando la ricostruzione proposta a dati cronologici statici, senza considerare l’evoluzione delle indagini e la necessità di coordinare e collegare dati progressivamente acquisiti in un quadro organico e completo, specie in indagini complesse e in vicende che si snodano in spazi temporali non brevi, per poter formulare una domanda cautelare. E’ noto che il meccanismo di garanzia della retrodatazione mira ad evitare un prolungamento artificioso dei termini di custodia cautelare e che può concretamente operare solo se il secondo provvedimento custodiale già poteva concretamente essere adottato al momento dell’emissione della prima ordinanza, ma ciò può affermarsi solo nei casi in cui già vi era un quadro indiziario di tale gravità e completezza, conoscibile dall’autorità giudiziaria procedente e apprezzabile in tutta la sua valenza probatoria, da integrare tutti i presupposti legittimanti l’adozione della misura.
2.1. A fronte delle deduzioni difensive, secondo le quali gli elementi indiziari posti a fondamento dell’ordinanza emessa nel presente procedimento cd Olimpo, eseguita il 26 gennaio 2023, erano già desumibili dalle conversazioni intercettate nel procedimento anteriore cd. Rinascita Scott, dunque, ben prima dell’emissione del primo titolo custodiale del 12 dicembre 2019, correttamente il Tribunale non si è limitato a fare riferimento al deposito dell’informativa finale in questo procedimento in data 2 dicembre 2021, di molto successiva all’emissione della prima ordinanza ed al rinvio a giudizio disposto il 3 dicembre 2020 nel procedimento cd Rinascita Scott, ma ha dato conto degli ulteriori elementi integrativi delle indagini emersi in relazione alle singole ipotesi estorsive contestate, ritenuti essenziali per integrare il quadro indiziario, che aveva, quindi, acquisito consistenza solo in epoca successiva all’emissione della prima ordinanza.
2.2. Pur non essendo necessaria l’identificazione della vittima per la configurabilità del reato estorsivo, oggetto del capo F) e relativo al periodo febbraio-luglio 2019, che la difesa sostiene essere stata già identificata nel febbraio 2019, quindi, ben prima del deposito dell’informativa finale, il Tribunale ha fatto riferimento anche alla documentazione acquisita, in particolare, alle numerose visure camerali e ai settori di interesse operativo della persona offesa, necessarie per completare il quadro indiziario ed ottenere riscontri delle circostanze di fatto emerse dai colloqui intercettati. Né pare sufficiente il riferfr ‘ iento del ricorso all’epoca di conclusione delle operazioni di intercettazione (maggio-agosto 2019) per ritenere completo il quadro indiziario acquisito ed idoneo a fondare la domanda cautelare, che riguardava anche altri coindagati, coinvolti nella vicenda estorsiva, sicché la prospettazione difensiva è riduttiva e parziale.
2.3. Quanto all’estorsione, oggetto del capo M) e relativa al periodo dicembre 2018-luglio 2019, a differenza di quanto deduce il ricorrente, che fa riferimento all’estorsione nei confronti di una ditta esecutrice dei lavori di efficientamento energetico dell’ospedale di Tropea, il Tribunale individua gli elementi nuovi, indispensabili per la ricostruzione del quadro indiziario, nelle acquisizioni documentali utili per ricostruire la complessa vicenda estorsiva ai danni delle ditte impegnate nei lavori appaltati presso l’ospedale di Tropea, la programmazione delle estorsioni e delle azioni ritorsive sul cantiere nonché la spartizione del profitto tra le articolazioni tropeana e vibonese dell’associazione, oggetto di contestazione per altri coindagati, (contestata al ricorrente con la prima ordinanza).
2.4. Analogamente per il capo R) il Tribunale ha ritenuto decisive per il completamento del quadro indiziario le integrazioni e gli approfondimenti emersi dalle dichiarazioni della persona offesa rese il 3 marzo 2020, ritenuti essenziali elementi di riscontro delle risultanze delle intercettazioni (pag. 6 ordinanza).
2.5. Quanto ai reati di cui ai capi Al) e N) per i quali il Tribunale ha i ritenuto che il quadro indiziario fosse già sufficientemente delineato al momento dell’emissione della prima ordinanza, tuttavia, il dato è stato ritenuto non immediatamente recepito per la complessità delle indagini in corso con conseguente ricaduta sulla desunnibilità dagli atti, non coincidendo quest’ultima con la conoscenza o conoscibilità dei fatti oggetto del provvedimento cautelare successivo. Come già detto, occorre considerare che il momento in cui dagli atti possono desumersi i gravi indizi di colpevolezza non coincide con la ricezione da parte del pubblico ministero della informativa di reato, ma con quello in cui il suo
contenuto possa considerarsi “recepito”, avendo riguardo al tempo obiettivamente necessario per enuclearne ed apprezzarne la valenza indiziaria; peraltro, la valutazione della congruità del lasso di tempo occorrente, compete al giudice di merito, il quale dovrà tener conto della complessità della regiudicanda, del numero degli imputati e delle imputazioni, della mole del materiale da esaminare e di ogni altro elemento di rilievo, come avvenuto nel caso di specie. Il Tribunale ha, infatti, dato conto della complessità del procedimento Rinascita Scott, della mole di elementi e di contestazioni elevate nei confronti di numerosissimi indagati e ha spiegato che, pur essendo i fatti di cui ai capi Al) e N) noti al P.m., era stato necessario un approfondimento ed una valutazione complessiva degli elementi disponibili prima di formulare la domanda cautelare, tant’è che erano emersi in seguito elementi confermativi della disponibilità di armi e del ruolo del ricorrente nelle estorsioni (pag.7), dovendo, quindi, escludersi sia la desurnibilità dagli atti che l’arbitraria scelta del P.m. di non procedere alla riunione con il primo procedimento. Il Tribunale ha, quindi, fatto corretta applicazione dei principi affermati da questa Corte isecondo i quali non può considerarsi “desumibile dagli atti” il fatto che, benché noto al P.m., nella sua dimensione storica, non sia connotato da gravi indizi, tali da legittimare l’emissione di un provvedimento restrittivo, atteso che la “desumibilità dagli atti” dei fatti oggetto del provvedimento successivo presuppone la sussistenza di una situazione indiziaria di tale gravità e completezza da legittimare l’adozione della seconda misura cautelare fin dal momento in cui è stata adottata la prima (Sez. 6, n. 54452de1 06/11/2018, Tedde, Rv. 274752).
Alla luce delle considerazioni esposte il ricorso va rigettato con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso, 23 gennaio 2025
Il Presidente