Destinazione allo spaccio: la prova nel possesso di bilancino e bustine
La determinazione della destinazione allo spaccio di sostanze stupefacenti rappresenta un punto cardine nei procedimenti penali legati al narcotraffico. Recentemente, la Corte di Cassazione ha chiarito come il rinvenimento di specifici strumenti di confezionamento e pesatura sia determinante per escludere l’uso personale e confermare la responsabilità penale del detentore.
Il caso: il ritrovamento di marijuana e strumenti sospetti
La vicenda trae origine dal ricorso presentato da un imputato condannato in secondo grado per la detenzione di marijuana. La difesa sosteneva una lettura alternativa delle prove, cercando di derubricare il fatto a uso personale. Tuttavia, gli elementi raccolti dalle forze dell’ordine durante la perquisizione domiciliare dipingevano un quadro differente. Oltre al quantitativo di sostanza stupefacente, erano stati rinvenuti, nel medesimo luogo di occultamento, un bilancino di precisione e una confezione contenente numerose bustine trasparenti.
La decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte, con l’ordinanza in esame, ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno rilevato che i motivi di doglianza erano una mera riproposizione di quanto già discusso e correttamente respinto dalla Corte d’Appello. Il cuore della decisione risiede nell’impossibilità, per la Cassazione, di procedere a un nuovo esame del merito dei fatti. Il compito della legittimità è infatti quello di verificare la tenuta logica della sentenza impugnata, non di offrire una diversa interpretazione delle risultanze probatorie.
Le motivazioni
Le motivazioni della Corte si fondano sulla coerenza logica del giudizio di merito. La presenza congiunta di sostanza stupefacente, strumenti di pesatura (bilancino) e materiale per il frazionamento (bustine trasparenti) costituisce un insieme di indizi gravi, precisi e concordanti che depongono inequivocabilmente per la destinazione allo spaccio. La Corte ha sottolineato che il tentativo della difesa di fornire una lettura alternativa delle prove è un’operazione preclusa in sede di legittimità, specialmente quando la ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito è priva di vizi logici e adeguatamente motivata. Il ricorso è stato quindi ritenuto privo di fondamento, portando alla condanna del ricorrente anche al pagamento di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende.
Le conclusioni
In conclusione, la sentenza ribadisce un principio consolidato: la prova della destinazione allo spaccio non richiede necessariamente la flagranza della vendita, ma può essere solidamente costruita su elementi sintomatici come il possesso di kit per il confezionamento. Per chi si trova coinvolto in procedimenti simili, è fondamentale comprendere che la Cassazione non rappresenta un terzo grado di giudizio dove ridiscutere i fatti, ma un controllo di legalità sulla correttezza del percorso logico-giuridico seguito dai giudici precedenti. La conferma della condanna e l’irrogazione di sanzioni pecuniarie accessorie evidenziano il rigore della Suprema Corte verso ricorsi considerati meramente dilatori o privi di critiche specifiche alla legge.
Quali elementi provano la destinazione allo spaccio oltre alla quantità di droga?
Oltre al quantitativo, sono determinanti il possesso di strumenti per la pesatura come i bilancini di precisione e materiali per il confezionamento in dosi, come le bustine trasparenti.
È possibile contestare la valutazione delle prove davanti alla Corte di Cassazione?
No, la Cassazione non può riesaminare i fatti o le prove nel merito, ma può solo verificare se la motivazione del giudice di merito sia logica e rispetti le norme di legge.
Cosa rischia chi presenta un ricorso in Cassazione dichiarato inammissibile?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e, solitamente, al versamento di una somma di denaro (spesso tra i 1.000 e i 3.000 euro) alla Cassa delle Ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 45065 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 45065 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 24/02/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminato il ricorso di NOME;
OSSERVA
Ritenuto che il motivo di ricorso è riproduttivo di analoga censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello che ha rilevato che il quantitativo di sostanza stupefacente rinvenu all’interno dell’appartamento e per la presenza nel luogo ove occultato, di un bilancino precisione e di una confezione contenenti numerose bustine trasparenti, deponessero per una destinazione allo spaccio della sostanza stupefacente del tipo marijuana in sequestro; che i ricorso tende ad assegnare alle risultanze probatorie una alternativa lettura, operazione preclusa in sede di legittimità;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27/10/2023.