Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 49119 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 49119 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME, nato in Tunisia il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 30(03/2023 della Corte di appello di R.oma
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché proposto per motivi non consentiti dalla legge dal momento che la prospettazione difensiva svolta con i motivi di ricorso sulla mancanza di prova della destinazione allo spaccio dello stupefacente detenuto, in relazione al reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, costituisce mera riproduzione delle censure svolte in appello.
Le conclusioni della sentenza impugnata non prestano il fianco a rilievi di manifesta illogicità essendo fondate su dati quali le modalità di conservazione della droga, già confezionata in 47 involucri, e le altre modalità e circostanze del fatto l’imputato veniva controllato in un noto luogo di spaccio, aspetti che, dun
correttamente, sono stati valorizzati dalla Corte territoriale come indici della destinazione alla cessione a terzi dello stupefacente detenuto.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuak e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de ammende.
Così deciso il 24 novembre 2023
Il Consigliere estensore
Il Pr siclente