Destinazione allo spaccio: quando il possesso diventa reato
La distinzione tra uso personale e destinazione allo spaccio è uno dei temi più dibattuti nelle aule di giustizia. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha chiarito come alcuni indici fattuali rendano inequivocabile l’attività di spaccio, superando le semplici dichiarazioni dell’imputato.
Il caso e la prova della colpevolezza
La vicenda riguarda un uomo trovato in possesso di un quantitativo di cocaina corrispondente a circa 14-15 dosi medie. Sebbene il quantitativo in sé potesse apparire limitato, sono stati gli elementi di contorno a determinare la condanna. Durante le perquisizioni, infatti, sono emersi strumenti chiaramente destinati alla preparazione delle dosi e una somma di denaro non giustificata. Questi fattori hanno portato i giudici di merito a confermare la responsabilità penale, ravvisando una chiara attività di vendita.
Indici probatori della destinazione allo spaccio
Per determinare la destinazione allo spaccio, i giudici non si limitano a guardare il peso della droga. In questo caso, il “doppio conforme” accertamento di responsabilità ha evidenziato che il possesso di strumenti per il frazionamento e il confezionamento, unito alla disponibilità di contanti, costituisce una prova logica della finalità commerciale. La tesi dell’uso personale è stata definita “recessiva”, ovvero priva di forza di fronte all’evidenza dei fatti.
La decisione della Suprema Corte
Il ricorso presentato in Cassazione è stato giudicato inammissibile. La difesa non è riuscita a contrastare in modo specifico le motivazioni dei giudici di appello, limitandosi a riproporre argomenti generici. La Corte ha ribadito che, in presenza di prove schiaccianti come il materiale da taglio e il denaro contante, la semplice affermazione di essere un consumatore non è sufficiente a evitare la condanna.
Le motivazioni
Le motivazioni della Corte si fondano sulla genericità del ricorso, che non ha saputo scalfire la ricostruzione dei fatti operata nei gradi precedenti. I giudici hanno sottolineato che la destinazione allo spaccio emerge chiaramente dalla combinazione di tre fattori: il numero di dosi pronte, la presenza di attrezzatura tecnica per il confezionamento in casa e il possesso di denaro contante, considerato provento dell’attività illecita. Questi elementi, letti insieme, escludono logicamente la finalità del solo consumo personale.
Le conclusioni
Le conclusioni del provvedimento confermano la linea dura della giurisprudenza quando gli indizi di vendita sono molteplici e concordanti. Il ricorrente è stato condannato non solo alle spese processuali, ma anche al pagamento di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende. Questo caso ricorda che la difesa penale deve concentrarsi sulla contestazione analitica degli indici fattuali, poiché le mere smentite non reggono il vaglio della legittimità.
Cosa succede se vengo trovato con strumenti per il confezionamento?
Il possesso di bilancini o materiale per dividere la droga in dosi è considerato un forte indizio di destinazione allo spaccio, rendendo difficile sostenere la tesi dell’uso personale.
Il solo possesso di denaro contante può portare a una condanna?
Il denaro contante, se unito al possesso di stupefacenti e alla mancanza di un reddito lecito, viene spesso interpretato dai giudici come il provento dell’attività di spaccio.
Perché il ricorso in Cassazione è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato ritenuto troppo generico poiché non contestava in modo specifico le prove raccolte nei precedenti gradi di giudizio, come il ritrovamento degli strumenti e dei soldi.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 44105 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 44105 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/11/2022 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso è genericamente proposto rispetto a conforme accertamento di responsabilità con riferimento agli indici fattuali dimostr destinazione allo spaccio del quantitativo di stupefacente pari a n. 14/:L5 dosi med ( suddiviyse in dosi portate al seguito in uno al rinvenimento presso l’abitazione deg per la preparazione delle dosi ed alla notevole somma di denaro ( v. sentenza di pr -rue4);~’..9 rispetto ai quali del tutto correttamente è stato ritenuto recessivo il mero . 1 -io al ‘uso ( personale dello stupefacente;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la cond ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in fa Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese pr della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 29/9/2023