Destinazione a terzi e prove dello spaccio: la Cassazione
La destinazione a terzi delle sostanze stupefacenti rappresenta l’elemento discriminante tra l’uso personale e il reato di spaccio. In una recente ordinanza, la Suprema Corte ha chiarito come il confezionamento e il comportamento del detentore siano prove decisive per confermare la responsabilità penale.
Il caso e il controllo delle autorità
Un soggetto è stato sorpreso in possesso di un quantitativo significativo di droga, suddiviso in due diverse tipologie: marijuana e cocaina. Durante l’intervento delle forze dell’ordine, l’individuo ha tentato di darsi alla fuga e di disfarsi dello stupefacente per evitare il controllo. Questo comportamento, unito al ritrovamento di dosi già pronte per la distribuzione, ha portato alla condanna nei primi due gradi di giudizio.
La prova della destinazione a terzi
Il ricorrente ha tentato di impugnare la sentenza di appello sostenendo che non vi fossero prove sufficienti della finalità di spaccio. Tuttavia, la Cassazione ha rilevato che il ricorso era basato su motivi generici e di fatto, che non potevano scalfire il cosiddetto “doppio conforme accertamento”. Quando sia il Tribunale che la Corte d’Appello giungono alla medesima conclusione basandosi su prove solide, il sindacato di legittimità è estremamente limitato.
Elementi oggettivi del confezionamento
La Corte ha dato particolare rilievo al numero di dosi rinvenute: 24 confezioni di marijuana e 7 di cocaina. La suddivisione in dosi singole, già pronte per essere cedute, costituisce un indicatore univoco della destinazione a terzi. Tale elemento, sommato alla diversità delle sostanze possedute, rende inverosimile l’ipotesi dell’uso esclusivamente personale.
Le motivazioni
Le motivazioni della Suprema Corte si fondano sulla manifesta infondatezza delle doglianze difensive. Il ricorso non ha offerto argomenti idonei a contrastare la ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito, limitandosi a una critica generica. La Corte ha sottolineato che il tentativo di fuga e l’atto di disfarsi della droga sono indizi gravi e precisi che confermano la consapevolezza della detenzione illecita finalizzata alla cessione. La presenza di dosi già confezionate singolarmente è stata ritenuta incompatibile con una scorta per consumo personale, specialmente in presenza di sostanze di natura diversa.
Le conclusioni
In conclusione, la Cassazione ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso, confermando la condanna definitiva. Oltre alle spese processuali, il ricorrente è stato condannato al pagamento di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende, come sanzione per aver proposto un’impugnazione priva di validi motivi giuridici. Questa decisione ribadisce che, in presenza di prove materiali come il confezionamento in dosi e comportamenti elusivi, la presunzione di spaccio diventa difficilmente confutabile in sede di legittimità.
Quali elementi provano la finalità di spaccio?
La finalità di spaccio è provata dal confezionamento della sostanza in dosi singole, dal possesso di diverse tipologie di droga e da comportamenti volti a sfuggire ai controlli.
Cosa succede se il ricorso in Cassazione è generico?
Un ricorso basato su motivi generici o che richiede un nuovo esame dei fatti già accertati viene dichiarato inammissibile, rendendo definitiva la condanna precedente.
Quali sono i costi di un ricorso dichiarato inammissibile?
Il ricorrente deve pagare le spese del procedimento e una sanzione pecuniaria, solitamente tra i mille e i seimila euro, a favore della Cassa delle Ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 7336 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 7336 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a BENEVENTO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/03/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Ritenuto che l’unico motivo riguardante la affermazione di responsabilità è genericamente proposto per ragioni in fatto rispetto alle ragioni del doppio confome accertamento in ordine alla destinazione a terzi dello stupefacente di duplice qualità, suddiviso in dosi già confezionate (par a complessive 24 per mariuhana e 7 per la cocaina), in uno al contegno del ricorrente volto a sfuggire al controllo disfacendosi della droga;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 23/01/2026