Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 26883 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 26883 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a MILANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 23/11/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME
LOY
che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Milano ha confermato la decisione del Tribunale di quella stessa città che, all’esito del giudizio abbreviato, aveva dichiarato NOME COGNOME colpevole di tentato furto aggravato continuato ai danni di due esercizi commerciali di Milano, per avere compiuto atti idonei consistiti nel forzare le serrature delle porte di acce degli esercizi commerciali, non riuscendovi per la particolare resistenza dei serramenti.
Ricorre per cassazione l’imputato, con il ministero del difensore di fiducia AVV_NOTAIO NOME COGNOME il quale svolge un unico motivo, deducendo erronea applicazione dell’art. 56 comma terzo cod. pen. e correlati vizi della motivazione, giacchè il ricorrente aveva receduto dall’azi criminosa volontariamente.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso non è fondato.
Il ricorrente, deducendo erronea applicazione della legge e vizio di motivazione, ha criticato la sentenza impugnata perché non ha accolto la tesi che, nella specie, vi era stata una desistenza volontaria, a norma dell’art. 56 comma 3 cod. pen..
2.1. Secondo la prospettazione del ricorrente, nel caso di specie, sarebbe configurabile l desistenza volontaria, sul rilievo che l’imputato, dopo avere tentato di forzare le serrature d esercizi commerciali, non riuscendoci, si è allontanato spontaneamente: a porre fine all’azione criminosa non sarebbe stato un intervento esterno consistito in condotte di terze persone, ( presenza di passanti o delle forze dell’ordine), ma l’essersi l’agente reso conto della difficol vincere la resistenza di serrature difficili da forzare o, comunque, la imperizia dell’ag medesimo, incapace di realizzare il proprio proposito criminoso.
3. La prospettazione è priva di pregio.
Come è noto, l’art. 56, terzo comma, cod. pen. prevede, testualmente: “se il colpevole volontariamente desiste dall’azione, soggiace soltanto alla pena per gli atti compiuti, qualo questi costituiscano per sè un reato diverso”.
La desistenza volontaria richiede, cioè, che il soggetto attivo arresti, per volontaria inizia la propria condotta delittuosa prima del completamento dell’azione esecutiva, impedendo l’evento. Sussiste pertanto il tentativo di furto – e non l’ipotesi della desistenza volontari caso in cui la condotta si sia arrestata per cause indipendenti dalla determinazione dell’agent
(Sez. GLYPH 5, GLYPH n. 36919 del GLYPH 11/07/2008, GLYPH Rv. GLYPH 241595; Sez. 5, n. 17688, del 03/12/2004, Rv. 232124, conf. Sez. 5, n. 13293 del 28/01/2013 Rv. 255066, secondo cui non sussistono gli estremi della desistenza volontaria, di cui all’art. 56 c.p., comma 3, allorché la rinuncia a portare a termi furto di un’autovettura sia determinato dalla resistenza opposta dal bloccasterzo, in quanto, tal caso, la desistenza non è volontaria ma è determinata da fattori esterni).
E’ quanto avvenuto nel caso di specie, secondo la ricostruzione dei giudici di merito, i quali per quanto detto, hanno individuato proprio nella resistenza dei sistemi di chiusura de serramenti degli esercizi commerciali, che l’agente non è riuscite a forzare, la ragione de
03/12/2004 (dep. 2005 )
decisione del ricorrente di allontanarsi. (conf. Sez. 5, n. 17688 del Rv. 232124).
Al rigetto del ricorso segue, ex lege, la condanna del ricorrente al pagamento de processuali
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e spese
Così deciso in Roma, addì, 07 marzo 2024 Il Chnsigliere estensore