Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 4790 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 4790 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/11/2023
SENTENZA
Sul ricorso proposto da
NOME n. a Licata il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del GIP del Tribunale di Catania in data 6/6/2023
visti gli atti, l’ordinanza impugnata e il ricorso;
udita la relazione svolta dalla Consigliera NOME COGNOME;
letta la requisitoria del AVV_NOTAIO, che ha concluso p l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato
RITENUTO IN FATTO
1.Con l’impugnata ordinanza il Gip del Tribunale di Catania dichiarava inammissibile l’opposizione a decreto penale di condanna con contestuale richiesta di accesso al rito abbreviato presentata dal difensore di COGNOME NOME a mezzo PEC in quanto proposta con modalità diverse da quelle previste dagli artt. 582 e 583 cod.proc.pen.
Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore del COGNOME, AVV_NOTAIO, il quale ha dedotto:
2.1 la violazione degli artt. 582 cod.proc.pen. e 87 bis D.Lgs 150/2022, introdotto dall’ar 5 quinquies RAGIONE_SOCIALE L. 199/2022. Il difensore, premesso di aver presentato opposizione al decreto penale di condanna notificato a NOME il 12/5/2023 in quanto imputato del reato di cui all’art. 640 cod.pen., provvedendo al deposito a mezzo PEC all’indirizzo istituzionale d Tribunale di Catania, eccepisce che il Gip ha dichiarato l’inammissibilità dell’impugnazione senza considerare che l’art. 87 bis D. igs 150/22 facoltizza le parti nel periodo transitor deposito con tale mezzo in alternativa al deposito del documento cartaceo presso la cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento. Chiede, pertanto, che ii provvedimento venga annullato con ogni conseguenza di legge.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è fondato e merita accoglimento. Nel dichiarare l’inammissibilità dell’opposizione il giudice ha omesso di considerare che l’art. 5 quinquies D.L. 162/2022, introdotto dalla legge di conversione n. 199 del 30/12/ 2022, ha inserito nel decreto legislat n. 150/22 l’art. 87bis (disposizioni transitorie in materia di semplificazione delle atti deposito di atti, documenti, istanze) in forza del quale deve ritenersi consentito il deposi mezzo PEC delle impugnazioni fino al momento in cui, con l’entrata in vigore dei regolamenti indicati dall’art. 87, sarà pienamente operativo il processo penale telematico e il sistema deposito degli atti previsto all’art. 111 bis cod.proc.pen.
1.1 Infatti, la disposizione cennata prevede che sino al quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dei regolamenti “per tutti gli atti, i documenti e le istanze comun denominati diversi da quelli previsti nell’articolo 87, comma 6-bis, e da quelli individua sensi del comma 6-ter del medesimo articolo, è consentito il deposito con valore legale mediante invio dall’indirizzo di posta elettronica certificata inserito nel registro generale indirizzi elettronici di cui all’articolo 7 del regolamento di cui al decreto dei Minist RAGIONE_SOCIALE 21 febbraio 2011, n. 44. Il deposito con le modalità di cui al periodo precedente dev essere effettuato presso gli indirizzi di posta elettronica certificata degli uffici g destinatari, indicati in apposito provvedimento del Direttore generale per i sistemi informat automatizzati, pubblicato nel portale dei servizi telematici del RAGIONE_SOCIALE“.
L’art. 87-bis, inoltre, detta alcune disposizioni specifiche in materia di deposito dell di impugnazione, disponendo al comma terzo che l’atto in forma di documento informatico debba essere sottoscritto digitalmente e contenere la specifica indicazione degli allegati, ch sono trasmessi in copia informatica per immagine, sottoscritta digitalmente dal difensore per conformità all’originale.
1.2 Pertanto, sino al momento dell’entrata in vigore RAGIONE_SOCIALE nuova disciplina sul deposito telematico dell’atto di impugnazione di cui al nuovo testo dell’art. 582 cod.proc.pen., l’atto impugnazione può essere depositato in forma di documento cartaceo nella cancelleria dell’ufficio giudiziario che ha emesso il provvedimento impugnato, ai sensi dell’art. 582, prim comma, cod.proc.pen. nella formulazione precedente alle modifiche introdotte dal decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 ovvero, in via alternativa, i difensori possono deposita l’atto di impugnazione via EMAIL, ai sensi e con le modalità descritte dall’art. 87- bis del decr legislativo 150/22.
Alla stregua delle considerazioni che precedono l’ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio con trasmissione degli atti al Tribunale di Catania per l’ulteriore cors
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato disponendosi la trasmissione degli atti al Tribunale di Catania per l’ulteriore corso.
Così deciso in Roma, 21 Novembre 2023
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La Consigliera estensore
La Presidente