Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 39655 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 39655 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME, nata a Termoli il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 7/3/2024 RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello di Campobasso visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
lette le richieste del Pubblico RAGIONE_SOCIALEero, in persona del AVV_NOTAIO Procu generale NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo di dichiarare l’inammissibili del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 7 marzo 2024 la Corte d’appello di Campobasso, provvedendo sulla impugnazione proposta da NOME COGNOME nei confronti RAGIONE_SOCIALEa sentenza del 10 gennaio 2023 del Tribunale di Larino, con la COGNOME la stessa stata condannata alla pena di otto mesi di arresto e 3.500,00 euro di ammen oltre che alla bonifica e al ripristino RAGIONE_SOCIALEo stato dei luoghi, in relazione cui all’art. 256, commi 1 e 2, d.lgs. 152/2006 (per avere realizzato un dep incontrollato di rifiuti, costituito da rifiuti legnosi e dai residui RAGIONE_SOCIALE lavaggio RAGIONE_SOCIALEe carene RAGIONE_SOCIALEe navi, all’interno RAGIONE_SOCIALE‘area del cantiere navale d di Termoli su suolo demaniale marittimo in concessione alla RAGIONE_SOCIALE capo A; e per aver effettuato smaltimento non autorizzato di rifiuti pro nell’area del suddetto cantiere navale, provenienti dal lavaggio RAGIONE_SOCIALEe carene navi, capo B; fatti entrambi commessi in Termoli dal 7/5/2019 al 18/6/2019), ridotto la pena a quattro mesi e quindici giorni di arresto e 2.500,00 e ammenda, confermando nel resto la sentenza impugnata.
Avverso tale sentenza l’imputata ha proposto ricorso per cassazione mediante l’AVV_NOTAIO, che lo ha affidato a due motivi.
2.1. Con il primo motivo ha denunciato, a norma RAGIONE_SOCIALE‘art. 606, comma 1, le b), cod. proc. pen., l’errata applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 256, primo e secondo c d.lgs. 152/2006, con riferimento alla ritenuta configurabilità RAGIONE_SOCIALEe due fatti di reato contestate.
Quanto al reato di cui al capo a), ossia al deposito incontrollato di nell’area del cantiere navale del porto di Termoli concessa alla RAGIONE_SOCIALE rifiuti consistenti in residui RAGIONE_SOCIALE‘attività di lavaggio RAGIONE_SOCIALEe carene RAGIONE_SOCIALEe essere l’imputata stata assolta dalla contestazione relativa ai rifiuti leg affermato che tale condotta doveva essere qualificata come deposito controlla temporaneo, penalmente irrilevante, stante la liceità di tale deposito, essend rispettati i limiti quantitativi e cronologici stabiliti dall’art. 183, primo comma, bb), d.lgs. 152/2006 (ora art. 185-bis del medesimo d.lgs. 152/2006, introd dal d.lgs. 3 settembre 2020, n. 116), in quanto il deposito temporane questione aveva interessato una sola categoria di rifiuti pericolosi, rispett relative norme tecniche e quelle che disciplinano il deposito RAGIONE_SOCIALEe sost pericolose in essi contenute, posto che i liquami derivanti dagli sporadici c lavaggio RAGIONE_SOCIALEe carene RAGIONE_SOCIALEe imbarcazioni venivano regolarmente convogliati attraverso una griglia di raccolta, in un pozzetto e da qui, con una pompa mob in una apposita cisterna fuori terra RAGIONE_SOCIALEa capacità di 1 mc, per temporaneamente conservati e in seguito smaltiti, con il conseguente rispe RAGIONE_SOCIALEe condizioni stabilite dall’art. 183, primo comma, lett. bb ), d.lgs. 152/2006
(ora, come già ricordato, art. 185-bis) per poter ritenere configurabile un dep controllato temporaneo.
In relazione alla condotta di cui al capo b), ossia lo smaltimento dei medes rifiuti in assenza di autorizzazione, ne ha contestato la sussistenza, non e tale condotta stata accertata, ma ritenuta provata sulla base di presunzion assenza di qualsiasi elemento di riscontro o di prova, non essendovi al elemento per ritenere che in occasione RAGIONE_SOCIALEe operazioni di alaggio RAGIONE_SOCIALEe navi stato eseguito anche il lavaggio RAGIONE_SOCIALEe relative carene.
Al riguardo ha anche eccepito la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 195, comma 4, cod. pr pen., derivante dalla circostanza che il teste NOME COGNOME, in servizio p Capitaneria di Porto di Termoli, aveva riferito su circostanze apprese da un t ossia NOME COGNOMECOGNOME COGNOME COGNOME gli aveva riferito che i rifiuti provenie lavaggio RAGIONE_SOCIALEe carene RAGIONE_SOCIALEe imbarcazioni eseguito nel cantiere RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE venivano scaricati all’interno di un impianto di trattamento RAGIONE_SOCIALEe a che si trovava presso un altro cantiere navale limitrofo all’area RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, con la conseguente violazione dei criteri di acquisizione RAGIONE_SOCIALEe prov cui all’art. 238 cod. proc. pen.
2.2. Con il secondo motivo ha lamentato, a norma RAGIONE_SOCIALE‘art. 606, comma 1 lett. b), cod. proc. pen., la mancata applicazione RAGIONE_SOCIALEa causa di esclusione punibilità per la particolare tenuità del fatto di cui all’art. 131-bis nonostante il non ingente quantitativo di rifiuti oggetto RAGIONE_SOCIALEa condot contenuto disvalore RAGIONE_SOCIALEa stessa, in considerazione dei quali erano riconosciute all’imputata le circostanze attenuanti generiche, aspett unitamente al comportamento RAGIONE_SOCIALEa imputata successivo al reato, avrebber dovuto determinare l’applicazione di detta causa di esclusione RAGIONE_SOCIALEa punibi tenuto conto RAGIONE_SOCIALEa particolare tenuità RAGIONE_SOCIALE‘offesa e RAGIONE_SOCIALEa non abitual comportamento.
3. Il Procuratore Generale ha concluso per l’inammissibilità del rico sottolineando l’assenza di elementi dimostrativi RAGIONE_SOCIALEa realizzazione di un dep temporaneo di rifiuti e la piena prova RAGIONE_SOCIALEa realizzazione RAGIONE_SOCIALEe condotte conte sulla base di quanto riferito dal teste COGNOME e di quanto risultante dai alaggio e di varo RAGIONE_SOCIALEe imbarcazioni, dalla documentazione acquisita in atti, analisi effettuate presso il laboratorio RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE e dai controlli di p giudiziaria presso il cantiere navale “COGNOME RAGIONE_SOCIALE“. Quanto al se motivo ha evidenziato l’adeguatezza RAGIONE_SOCIALEa motivazione del diniego RAGIONE_SOCIALEa causa non punibilità per la particolare tenuità del fatto, essendo stati eviden elementi sintomatici RAGIONE_SOCIALEa accentuata pericolosità sociale RAGIONE_SOCIALE‘impu RAGIONE_SOCIALE‘elevato grado di colpevolezza e RAGIONE_SOCIALEa sua propensione a commettere reati,
valutazioni di merito adeguatamente motivate, non sindacabili nel giudizio legittimità.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso, peraltro riproduttivo senza significativi elementi di novità RAGIONE_SOCIALE‘atto di appello, è manifestamente infondato.
Per quanto riguarda le doglianze formulate in ordine al reato di cui al a), ossia la realizzazione di un deposito incontrollato di rifiuti speciali (co legname e dai residui RAGIONE_SOCIALEe operazioni di lavaggio RAGIONE_SOCIALEe carene RAGIONE_SOCIALEe imbarcaz eseguite all’interno del cantiere navale RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE), che non sar configurabile in quanto sarebbe stato, in realtà, realizzato un lecito de temporaneo di rifiuti, va, in premessa, ricordato che, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 1 bb), del d.lgs. n. 152 del 2006, applicabile, ratione temporis, alle condotte contestate (essendo ora disciplinato dall’art. 185-bis il deposito temporaneo RAGIONE_SOCIALEa raccolta), ricorre la figura del deposito temporaneo solo nel ca raggruppamento di rifiuti e del loro deposito preliminare alla raccolta ai fin smaltimento per un periodo non superiore all’anno o al trimestre (ove superin volume di 30 mc), nel luogo in cui gli stessi sono materialmente prodotti o in luogo, al primo funzionalmente collegato, nella disponibilità del produtto dotato dei necessari presidi di sicurezza (Sez. 3, n. 50129 del 28/06/2018, D. 273965; v. anche Sez. 3, n. 44516 del 17/7/2019, COGNOME, non mass mentre integra il reato di cui all’articolo 256, comma primo, d.lgs. n. 152 del lo stoccaggio senza autorizzazione di rifiuti effettuato in mancanza RAGIONE_SOCIALEe condiz di qualità, di tempo, di quantità, di organizzazione tipologica e di rispett norme tecniche richieste per la configurabilità di un deposito temporaneo ai s RAGIONE_SOCIALE‘art. 183, comma primo, lett. bb ), (ora, come già ricordato, RAGIONE_SOCIALE‘art. 185-bis, v. Sez. 3, n. 47991 del 24/09/2015, COGNOME, Rv. 265970 – 01; v. anche Sez Ordinanza n. 17333 del 18/03/2016, COGNOME, Rv. 266912 – 01, e Sez. 3, 31398 del 11/05/2018, COGNOME, Rv. 273687 – 01). Corte di RAGIONE_SOCIALEzione – copia non ufficiale
Il deposito temporaneo, secondo l’art. 183, lett. bb ), del d.lgs. n. 152 del 2006, è configurabile quando:
i rifiuti contenenti gli inquinanti organici devono essere depositat rispetto RAGIONE_SOCIALEe norme tecniche che regolano lo stoccaggio e l’imballaggio dei ri contenenti sostanze pericolose e gestiti conformemente al suddetto regolamento
i rifiuti devono essere raccolti e avviati alle operazioni di recuper smaltimento secondo una RAGIONE_SOCIALEe modalità alternative, a scelta del produttore rifiuti (che può conservare i rifiuti per tre mesi in qualsiasi quantità,
NOME,
conservarli per un anno purché essi non raggiungano i limiti volumetrici prev dall’art. 183, lett. bb ), d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152);
il ‘deposito temporaneo” deve essere effettuato per categorie omogenee d rifiuti e nel rispetto RAGIONE_SOCIALEe relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti p nel rispetto RAGIONE_SOCIALEe norme che disciplinano il deposito RAGIONE_SOCIALEe sostanze pericol essi contenute;
devono essere rispettate le norme che disciplinano l’imballaggio l’etichettatura RAGIONE_SOCIALEe sostanze pericolose;
per alcune categorie di rifiuto, individuate con decreto del RAGIONE_SOCIALE, di concerto con il RAGIONE_SOCIALE, sono fissate le modalità di gestione del depos temporaneo.
Attualmente il secondo comma RAGIONE_SOCIALE‘art. 185-bis del medesimo d.lgs. 152/2006, al COGNOME ora rinvia l’art. 183, lett. bb ) stabilisce che:
“Il deposito temporaneo prima RAGIONE_SOCIALEa raccolta è effettuato alle segue condizioni:
a) i rifiuti contenenti gli inquinanti organici persistenti di cui al regolamen 850/2004, e successive modificazioni, sono depositati nel rispetto RAGIONE_SOCIALEe no tecniche che regolano lo stoccaggio e l’imballaggio dei rifiuti contenenti sos pericolose GLYPH e GLYPH gestiti GLYPH conformemente GLYPH al GLYPH suddetto GLYPH regola mento; b) i rifiuti sono raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smalt secondo una RAGIONE_SOCIALEe seguenti modalità alternative, a scelta del produttore dei ri con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposit quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 m cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi. In ogni caso, all il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite all’anno, il deposito tem non GLYPH può GLYPH avere GLYPH durata GLYPH superiore GLYPH ad GLYPH un GLYPH anno; c) i rifiuti sono raggruppati per categorie omogenee, nel rispetto RAGIONE_SOCIALEe rel norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto RAGIONE_SOCIALEe norm disciplinano GLYPH il GLYPH deposito GLYPH RAGIONE_SOCIALEe GLYPH sostanze GLYPH pericolose GLYPH in GLYPH essi contenute; d) nel rispetto RAGIONE_SOCIALEe norme che disciplinano l’imballaggio e l’etichettatura sostanze pericolose”.
Nel caso in esame i presupposti per poter ritenere configurabile un “depos temporaneo” sono stati motivatamente esclusi, sottolineando, anzitutto, che n è stata dimostrata la ricorrenza dei prescritti limiti qualitativi, quan temporali previsti dall’art. 183, lett. bb ), del d.lgs. n. 152 del 2006, ed ora dal citato art. 185-bis del medesimo d.lgs. 152/2006, adempiendo al relativo onere allegazione, incombente sull’imputata che, avendo invocato l’applicazione del disciplina del deposito temporaneo, avrebbe dovuto dimostrare la sussistenza d requisiti richiesti dalla legge, poiché, come più volte affermato, l’applicazi
norme aventi natura eccezionale e derogatoria rispetto alla disciplina ordinar tema di rifiuti fa sì che l’onere RAGIONE_SOCIALEa prova circa la sussistenza RAGIONE_SOCIALEe condi legge debba essere assolto da colui che ne richiede l’applicazione (v. riferimento al deposito temporaneo Sez. 3, n. 35494 del 10/05/2016, COGNOME Rv. 267636 – 01, richiamata anche nella motivazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata, nonché Sez. 3, n. 15680 del 3/3/2010, COGNOME, non massimata; Sez. 3, n. 2158 del 17/3/2004, COGNOME, non massimata; Sez. 3, n. 30647 del 15/06/2004 COGNOME, non massimata).
In ogni caso la Corte d’appello ha escluso la configurabilità di un lecito dep temporaneo, che presentasse le caratteristiche richieste, sottolineando ch considerazione del luogo ove i rifiuti erano depositati e RAGIONE_SOCIALEe modali collocazione degli stessi, non erano stati osservati i principi di precauzi azione preventiva, in quanto il materiale legnoso (in relazione al COGNOME vi è assoluzione per il reato di cui al capo C ma non anche per quello di cui al ca di cui si discute) non poteva essere legittimamente raggruppato nello stato i è stato rinvenuto dagli operanti di polizia giudiziaria, per la compresenza stessa area di cantiere di una cisterna di plastica contenente rifiuti pericolosi derivanti dal lavaggio RAGIONE_SOCIALEe carene RAGIONE_SOCIALEe navi (classificato come ta rapporto di prova RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE), di cui non risultano apprezzabili né la rego etichettatura, né i necessari presidi di sicurezza, oltre a rifiuti di material frammisti anche a rottami ferrosi accatastati alla rinfusa, il che esclude regolarità del deposito, il tutto in assenza di qualsivoglia segnalazione dei s rifiuti nell’obbligatorio registro di carico e scarico, non rilevando in tal s l’imputata abbia provveduto, successivamente al rinvenimento degli stessi parte RAGIONE_SOCIALEa di polizia giudiziaria, a istituire il nuovo registro, fra l’altro de i rifiuti come soluzioni acquose di scarto con classificazioni di non pericolosit a partire dal 26/06/2019. Corte di RAGIONE_SOCIALEzione – copia non ufficiale
Si tratta di motivazione pienamente idonea a escludere, alla stregua dei cr ricordati, la configurabilità di un lecito deposito temporaneo di rifiuti, essen chiaramente sottolineata la mancanza dei presupposti per poterlo ravvisare, la ricorrente non ha considerato, tantomeno in modo critico, riproponendo u diversa lettura RAGIONE_SOCIALEe risultanze istruttorie, da contrapporre a quella dei g merito, allo scopo di afferRAGIONE_SOCIALE la sussistenza dei presupposti per la configura di un deposito temporaneo, rilettura che, però, non è consentita, in presen motivazione idonea e non manifestamente illogica, non fondata sul travisament dei dati probatori, nel giudizio di legittimità.
Quanto alle censure in ordine al reato di cui al capo b), la cui prova s stata desunta indebitamente da presunzioni sfornite di riscontri e da dichiara rese da terzi e acquisite in violazione di legge, ossia sulla base RAGIONE_SOCIALEa testim
0•1;
del solo teste COGNOME COGNOME le aveva ricevute, va osservato che detta prova stata ritenuta raggiunta esclusivamente sulla base RAGIONE_SOCIALEa deposizione del NOME COGNOME, in servizio presso la Capitaneria di Porto di Termoli, ma a da un complesso di elementi, tra cui il registro di alaggio e di varo imbarcazioni RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE (da cui risulta che nel periodo dal 27/1/20 al 10/7/2019 erano state effettuate costantemente operazioni sulle barche, co poi riscontrato dalle indagini eseguite dal suddetto teste COGNOME), da documenti acquisiti (tra cui il certificato camerale RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, d risulta che detta attività di pulizia rientra nel suo oggetto sociale), dal effettuate presso il laboratorio RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE sui fanghi rinvenuti nella cist presente nell’area di cantiere e in attesa di smaltimento.
L’esecuzione RAGIONE_SOCIALEe operazioni di pulizia e lavaggio RAGIONE_SOCIALEe carene de imbarcazioni in occasione del loro alagggio, e la conseguente produzione di rif speciali derivanti da tale attività, smaltiti irregolarmente, in assen prescritta autorizzazione, è stata, dunque, ritenuta provata sulla base valutazione razionale di un complesso di elementi indiziari univocament deponenti nel senso RAGIONE_SOCIALEa produzione di detti rifiuti e del loro smaltimen assenza di autorizzazione (non essendo la RAGIONE_SOCIALE autorizzata a ta smaltimento né essendo stato provato uno smaltimento lecito), con conseguente irrilevanza RAGIONE_SOCIALEe violazioni di legge processuale prospettate d ricorrente (peraltro genericamente e senza neppure allegare i verbali di pr nonché l’inammissibilità dei rilievi dalla stessa formulati, volti, nuovame conseguire una diversa lettura RAGIONE_SOCIALEe risultanze istruttorie, allo scopo, quest di escludere la stessa produzione dei rifiuti, che è stata risc inoppugnabilmente dalla loro presenza nell’area del cantiere navale RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE.
Ne consegue la manif esta infondatezza RAGIONE_SOCIALEe censure di cui al primo motivo.
4. Il secondo motivo, relativo alla mancata applicazione RAGIONE_SOCIALEa causa di punibilità per la particolare tenuità del fatto di cui all’art. 131-bis co inammissibile, essendo volto a conseguire una riconsiderazione di valutazioni merito adeguatamente giustificate dalla Corte d’appello, che ha escl l’applicabilità di tale causa di non punibilità per avere l’imputata già fr beneficio due volte e per l’esistenza di un precedente penale specifico a suo c
La non abitualità RAGIONE_SOCIALEa condotta, ossia la sua occasionalità, che consent presenza RAGIONE_SOCIALEe altre condizioni richieste dall’art. 131-bis, primo comma, cod. di escludere la punibilità di un fatto costituente reato per la sua particolare può essere oggetto di valutazione in concreto e non richiede la dichiarazion abitualità nel reato (che, invece, determina, a norma del quarto comma de medesima disposizione, una presunzione assoluta di abitualità d comportamento, ostativa al riconoscimento del beneficio), e tale valutazion
stata compiuta in modo né manifestamente illogico nè irragionevole dalla Cort d’appello, che ha evidenziato gli elementi sintomatici RAGIONE_SOCIALEa accentuata pericol sociale RAGIONE_SOCIALE‘imputata e RAGIONE_SOCIALEa sua propensione a commettere reati, ch contrappongono in radice alla possibilità di applicare la causa di non punibil cui all’art. 131-bis cod. pen., non potendo neppure affermarsi che la condott espressione di una situazione episodica, essendo, tra l’altro, stata rea nell’esercizio di una attività d’impresa e con una certa sistematicità, e sostanzialmente, strutturale alla organizzazione d’impresa RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, cosicché non può, in definitiva, affermarsi che la condotta nella complessità sia meritevole di un apprezzamento in termini di speciale tenuità in proposito, Sez. 4, n. 36534 del 15/09/2021, COGNOME, Rv. 281922 – 01, nonc in termini generali, Sez. U, n. 18891 del 27/01/2022, COGNOME, Rv. 283064 – 01 Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, COGNOME, Rv. 266589 – 01).
Il ricorso deve, in conclusione, essere dichiarato inammissibil considerazione RAGIONE_SOCIALEa manifesta infondatezza di tutti i motivi ai quali esso è affidato.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. p pen., non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa RAGIONE_SOCIALEa rícor (Corte Cost. sentenza 7 – 13 giugno 2000, n. 186), l’onere RAGIONE_SOCIALEe spese procedimento, nonché del versamento di una somma in favore RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEe Ammende, che si determina equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nell misura di euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento del spese processuali e RAGIONE_SOCIALEa somma di euro tremila in favore RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE de Ammende.
Così deciso il 3/10/2024