Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 20841 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 20841 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/05/2024
SENTENZA
Sul ricorso presentato da COGNOME NOME, nato a Quarrata il DATA_NASCITA
avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze del 19/09/2023
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO generale NOME COGNOME, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 19/09/2023, la Corte di appello di Firenze confermava la sentenza del Tribunale di Siena del 27/05/2022, che aveva condannato NOME COGNOME, quale L.R. della RAGIONE_SOCIALE, alla pena di mesi 8 di arresto ed euro 14.000,00 di ammenda in relazione al reato di cui all’articolo 256, comma 1, lettera b), d.lgs. 152/2006.
Avverso il provvedimento ricorre per cassazione l’imputato.
2.1. Con il primo motivo lamenta violazione di legge, ritenendo che erroneamente sia stato ritenuto sussistente un deposito incontrollato in luogo di un deposito temporaneo.
2.2. Con il secondo motivo lamenta vizio di motivazione in riferimento alla asserita fatisce e alla mancanza di impermeabilizzazione dell’immobile dove erano depositati i rifiuti pericolo
Inoltre, la pronuncia sarebbe contraddittoria laddove i giudici hanno inferito la presenza rifiuti da oltre un anno, posto che tra i due sopralluoghi sono intercorsi solo pochi (12/08/2018 – 03/04/2019).
In data 30 aprile 2024, l’AVV_NOTAIO depositava memoria di replica in cu contestava le conclusioni del P.G. e insisteva nell’accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato.
Il «deposito temporaneo prima della raccolta» (art. 183, lett. bb , d.lgs. 152/2006), è «il raggruppamento dei rifiuti ai fini del trasporto degli stessi in un impianto di recupe smaltimento, effettuato, prima della raccolta ai sensi dell’articolo 185-bis».
Esso è estraneo al perimetro della «gestione» dei rifiuti che, ai sensi della lette concerne «la raccolta, il trasporto, il recupero, compresa la cernita, e lo smaltimento dei compresi la supervisione di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediari) prodromico allo svolgimento delle relative attività».
Posto che l’attività di «raccolta» è definita come «il prelievo dei rifiuti, compresi la preliminare e il deposito preliminare alla raccolta, ivi compresa la gestione dei centri di ra di cui alla lettera “mm”, ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento», è evide se è già stata fatta una cernita dei rifiuti non può parlarsi di deposito temporaneo ma g «gestione» dei rifiuti (e, in particolare, se si tratta di operazioni finalizzate al recuper di cui alla lettera R12 dell’Allegato C), il che significa che il raggruppamento secondo cate omogenee di rifiuti deve avvenire nel luogo ove si effettua il deposito temporaneo, e non prim
La Corte di giustizia dell’Unione europea ha precisato (cause riunite C-175/98 e C-177/98 del 5 ottobre 1999, proc. pen. a carico di NOME COGNOME e NOME COGNOME, par. 48 ss.) che quanto deroga a norme che mirano a conseguire obiettivi di una fondamentale rilevanza, quali la protezione dell’ambiente e della salute, la nozione di «deposito temporaneo» deve interpretarsi in modo restrittivo e deve rispettare l’art. 4, primo comma, della direttiva 7 la quale prevede che gli Stati membri adottano le misure necessarie ad assicurare che i rifi siano ricuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell’uomo e senza usare procedimenti metodi che potrebbero recare pregiudizio all’ambiente.
In tal senso, è stato introdotto l’articolo 185-bis del Testo Unico, il quale stabilisce c deve essere effettuato nel rispetto delle seguenti condizioni:
nel luogo in cui i rifiuti sono prodotti (da intendersi quale l’intera area in cui l’attività che ha determinato la produzione dei rifiuti o, per gli imprenditori agric all’articolo 2135 del codice civile, presso il sito che sia nella disponibilità giuri RAGIONE_SOCIALE, ivi compresi i RAGIONE_SOCIALE, di cui gli stessi sono soci);
esclusivamente per i rifiuti soggetti a responsabilità estesa del produttore, anche di volontario, il deposito preliminare alla raccolta può essere effettuato dai distributori p locali del proprio punto vendita;
per i rifiuti da costruzione e demolizione, nonché per le filiere di rifiuti per le qu una specifica disposizione di legge, il deposito preliminare alla raccolta può essere effett presso le aree di pertinenza dei punti di vendita dei relativi prodotti.
Esso è, inoltre, effettuato alle seguenti condizioni:
i rifiuti contenenti gli inquinanti organici persistenti di cui al regolamento (CE) 850 e successive modificazioni, sono depositati nel rispetto delle norme tecniche che regolano stoccaggio e l’imballaggio dei rifiuti contenenti sostanze pericolose e gestiti conformemente suddetto regolamento;
i rifiuti sono raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore dei rifiuti: con cadenza al trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito; quando il quantitativo di rifi deposito raggiunga complessivamente i 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiu pericolosi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno;
i rifiuti sono raggruppati per categorie omogenee, nel rispetto delle relative no tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposi sostanze pericolose in essi contenute;
nel rispetto delle norme che disciplinano l’imballaggio e l’etichettatura delle sost pericolose.
Ove effettuato alle condizioni di cui sopra, il deposito temporaneo non necessita autorizzazione da parte dell’autorità competente.
La giurisprudenza ha chiarito (Sez. 3, n. 16183 del 28/02/2013, Lazzi, n.m.) che sol l’osservanza di «tutte» le condizioni previste dalla legge per il deposito temporaneo e quindi anche lo smaltimento con cadenza almeno annuale -solleva il produttore dagli obblighi previsti dal regime autorizzatorio delle attività di gestione, tranne quelli di tenuta dei registri di scarico e per il divieto di miscelazione previsto dall’art. 187, mentre, in difetto di tali c – la sussistenza delle quali deve essere dimostrata dall’interessato, trattandosi di norma di fav (Sez. 3 n. 15680, 23 aprile 2010; Sez. 3 n. 30647, 15 giugno 2004; Sez. 3 n. 21587, 17 marzo 2004) – l’attività posta in essere deve qualificarsi come gestione non autorizzata, penalmen sanzionabile, o abbandono.
Nel caso in esame, la sentenza chiarisce che l’imputato, su cui gravava l’onere di dimostrar l’avvenuta ottemperanza a tutti i presupposti affinché ricorra il deposito temporaneo, non è st in grado dimostrare lo smaltimento dei rifiuti depositati all’interno dell’immobile in successiva al gennaio 2017, elemento che esclude in radice l’applicabilità della disciplin favore.
Ed infatti, come accennato dianzi, la giurisprudenza consolidata della Corte ha precisato c trattandosi di norme aventi natura eccezionale e derogatoria rispetto alla disciplina ordinar tema di rifiuti, «l’onere della prova circa la sussistenza delle condizioni di legge deve assolto da colui che ne richiede l’applicazione (Sez. 3, n. 38950 del 26/06/2017, COGNOME, n.m. Sez. 3, n. 56066 del 19/09/2017, COGNOME, Rv. 272428 – 01; Sez. 3, n. 16078 del 10/03/2015, COGNOME, Rv. 263336 – 01; Sez. 3, n. 3202 del 02/10/2014, COGNOME, Rv. 262129 – 01; Sez. 3, n. 17453 del 17/04/2012, COGNOME, Rv. 252385 – 01; Sez. 3, n. 16727 del 13/04/2011, COGNOME n.m.; Sez. 3, n. 41836 del 30/09/2008, COGNOME, Rv. 241504 – 01).
Tale giurisprudenza è una applicazione dell’indirizzo consolidato secondo cui il principi inversione dell’onere della prova «specificamente riferito al deposito temporaneo, è peral applicabile in tutti i casi in cui venga invocata, in tema di rifiuti, l’applicazione di dis favore che derogano ai principi generali» (v. Sez. 3, n. 20410 del 08/02/2018, Boccaccio, Rv 273221 – 01).
In tal senso, già Sez. 3, sentenza n. 47262 dell’8/09/2016, COGNOME, n.m., aveva precis che il principio dell’inversione dell’onere della prova corrisponde ad un «principio general applicato in giurisprudenza: in tema di attività di raggruppamento ed incenerimento di resid vegetali previste dall’art. 182, comma 6-bis, primo e secondo periodo, d. Igs. 152/2006 (cfr. Sez. 3, n. 5504 del 12/01/2016, COGNOME), di deposito temporaneo di rifiuti (Sez. 3, n. 2 del 14/05/2015, COGNOME), di terre e rocce da scavo (Sez. 3, n. 16078 del 10/03/2015 COGNOME), di interramento in sito della posidonia e delle meduse spiaggiate presenti su battigia per via di mareggiate o di altre cause naturali (Sez. 3, n. 3943 del 17/12/2014, Alo di qualificazione come sottoprodotto di sostanze e materiali (Sez. 3, n. 3202 del 02/10/201 COGNOME; Sez. 3, n. 41836 del 30/09/2008, COGNOME), di deroga al regime autorizzator ordinario per gli impianti di smaltimento e di recupero, prevista dall’art. 258, comma 15, de Igs. 152 del 2006 relativamente agli impianti mobili che eseguono la sola riduzione volumetri e la separazione delle frazioni estranee (Sez. 3, n. 6107 del 17/01/2014, COGNOME), di riuti di materiali provenienti da demolizioni stradali (Sez. 3, n. 35138 del 18/06/2009, COGNOME)».
Il principio è stato successivamente ribadito anche da Sez. 3, n. 3598 del 23/10/2018, dep 2019, COGNOME, n.m., e (in tema di End of Waste) Sez. 3, n. 27148 del 17/05/2023, Burato, Rv. 284735 – 01. .
La sentenza impugnata, la quale ha escluso che nel caso di specie fosse ravvisabile un deposito temporaneo, ha fatto buon governo dei principi stabiliti da questa Corte in materia deposito temporaneo e non presenta profili di illogicità.
Il motivo, che non si confronta con la sedimentata giurisprudenza di questa corte e non adduce elementi di novità in grado di sovvertire ti principi dalla stessa elaborati, è per manifestamente infondato.
L’inammissibilità del primo motivo di ricorso ha efficacia assorbente sul secondo, post la inapplicabilità della disciplina relativa al deposito temporaneo di rifiuti.
Alla declaratoria dell’inammissibilità consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pe l’onere delle spese del procedimento. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione de causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere del versamento della somma, in favore della Cassa del ammende, che il Collegio ritiene di fissare, equitativamente, in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 09/05/2024.