Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11447 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11447 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME COGNOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 23/03/2023 del TRIBUNALE di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
– GLYPH R.G.
rilevato che, con tre diversi motivi di appello, riqualificato come ricorso per cassazione stante l’inappellabilità della sentenza impugnata, NOME COGNOME ha chiesto:
l’assoluzione perché il fatto non è previsto dalla legge come reato oppure perché il fatto non costituisce reato (in sintesi, sostenendosi che la condotta non risulterebbe idonea ad integrare la configurabilità del reato contestato; anzitutto, perché si tratterebbe di un’ipotesi di deposito temporaneo, in quanto la condotta sarebbe consistita nella collocazione di materiale di risulta in un luogo sotto il controllo del detentore nell’attesa di atti finalizzati alla gestione dei rifiuti, n essendo stata fornita la prova della permanenza degli stessi e che i limiti temporali richiesti per la rimozione siano stati superati, in assenza di qualsiasi accertamento; inoltre, perché non sarebbero emersi sufficienti elementi di prova idonei a ritenere che l’imputato fosse dedito alla contestata attività illecita; l’onere dell’imputato di dimostrare il rispetto dei requisiti del deposito temporaneo non risulterebbe previsto né specificato in alcuna disposizione normativa e, dunque, a ritenere diversamente, si violerebbe il principio di legalità, sicché avrebbe dovuto essere il pubblico ministero a provare il mancato rispetto del criterio temporale; in ogni caso, non sussisterebbe l’elemento psicologico del reato, non essendo condivisibile la motivazione sul punto addotta il primo giudice);
l’assoluzione per particolare tenuità del fatto (in sintesi, si censura la sentenza impugnata laddove ha ritenuto che la natura abituale del reato e la molteplicità RAGIONE_SOCIALE condotte impedisce di ritenere il fatto di particolare tenuità; diversamente, si osserva nell’atto di impugnazione, sarebbe priva di fondamento probatorio l’asserita abitualità, non essendovi in atti alcun elemento idoneo ad offrire certezza circa la sussistenza di trascorsi episodi simili a quello oggetto del presente procedimento e comunque, circa la configurabilità della speciale causa di non punibilità, si osserva come si tratti di rifiuti non pericolosi circoscritti in un’ar specifica);
il riconoscimento RAGIONE_SOCIALE circostanze attenuanti generiche (in sintesi, si sostiene che l’imputato avrebbe meritato il riconoscimento dell’articolo 62-bis cod. pen., in quanto soggetto giovane che ha sempre serbato una corretta condotta durante la fase RAGIONE_SOCIALE indagini e nel corso del processo, anche per la scelta del rito abbreviato);
ritenuto che i tre motivi di ricorso proposti dalla difesa sono inammissibili perché sono anzitutto costituiti da mere doglianze in punto di fatto, essendo la struttura GLYPH
L
dell’atto di impugnazione tipica di una revisio prioris istantiae in quanto costruito come atto di appello finalizzato ad una rivalutazione del merito dei fatti processuali; ancora, perché riproducono profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici e di merito e non scanditi da specifica criticità RAGIONE_SOCIALE argomentazioni a base della sentenza impugnata; inoltre, perché, quanto al terzo motivo, è inerente al trattamento punitivo benché sorretto da adeguata e logica motivazione; infine, quanto al secondo motivo, perché è manifestamente infondato deducendo vizi motivazionali non emergenti dal provvedimento impugnato (si v., in particolare, le considerazioni espresse alle pagg. 2/3 della sentenza impugnata, che, con argomentazioni immuni dai denunciati vizi, chiariscono le ragioni per le quali le identiche eccezioni difensive, replicate senza alcun apprezzabile elemento di novità critica in sede di legittimità, andavano respinte);
quanto al motivo sub 1), il giudice dà atto di come l’imputato era titolare della ditta esercente la commercializzazione di materiale edile su di un’area nella disponibilità esclusiva della ditta a lui intestata; che, in particolare, si era accertato che l’area era stata oggetto di precedenti controlli che avevano portato al sequestro di alcuni cumuli di rifiuti costituiti da materiali di risulta edile, material ferroso e pedane in legno; che nel corso dell’intervento gli operanti avevano rinvenuto un nuovo cumulo di rifiuti di circa 20 m 3 sul lato ubicato nella parte frontale all’accesso, non presente in occasione dei precedenti accertamenti, costituito da inerti da demolizione, dieci buste contenenti inerti da demolizione e buste vuote usate in precedenza per il contenimento di detto materiale; ne era seguito il sequestro in quanto l’imputato era sprovvisto dell’autorizzazione per lo stoccaggio di tale tipo di rifiuti; nel caso di specie, si osserva nella motivazione, pur risultando precedenti sequestri preventivi inerenti ai due diversi cumuli, non risultava essere stata esercitata l’azione penale sicché, legittimamente, il pubblico ministero aveva raccolto in un’unica imputazione tutte le condotte riscontrate nel tempo avendo descritto, in fatto, anche i rifiuti oggetto dei precedenti sequestri; in diritto poi, il giudice osserva e specifica le ragioni per le quali non potesse esser qualificato come deposito temporaneo il fatto in esame, richiamando correttamente la giurisprudenza di questa Corte (il riferimento è alla sentenza n. 50129 del 2018, che individua i presupposti in base ai quali tale forma di deposito è configurabile; analogamente il giudice si sofferma circa la sussistenza dell’elemento soggettivo del reato, evidenziando come sussistesse la coscienza e la volontà di stoccare i rifiuti in assenza di autorizzazione; che, infine, quanto all’onus probandi, pacifico in giurisprudenza è che in tema di gestione dei rifiuti, l’onere della prova relativa alla sussistenza RAGIONE_SOCIALE condizioni di liceità del deposito
cosiddetto controllato o temporaneo, fissate dall’art. 183 D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, grava sul produttore dei rifiuti, in considerazione della natura eccezionale e derogatoria di tale deposito rispetto alla disciplina ordinaria (Sez. 3, n. 35494 del 10/05/2016, Di, Rv. 267636 – 01);
rilevato, quanto al secondo ed al terzo motivo, che Con riferimento alla speciale causa di componibilità, correttamente il giudice si riferisce alla natura abituale del reato e alla molteplicità RAGIONE_SOCIALE condotte (sulla inapplicabilità dell’art. 131-bis, cod. pen. ai reati eventualmente abituali che siano stati posti in essere mediante reiterazione della condotta tipica, come quello in esame: Sez. 3, n. 48318 del 11/10/2016, P.m. in proc. Halilovic, Rv. 268566 – 01), mentre, per quanto concerne il mancato riconoscimento RAGIONE_SOCIALE attenuanti generiche, proprio la reiterazione RAGIONE_SOCIALE condotte poste in essere nell’ambito dell’attività imprenditoriale, costituisce elemento valorizzato dal giudice per il diniego (si veda, sulla legittimità del diniego in caso di reiterazione della condotta tipica: Sez. 4, n. 5594 del 04/10/2022, dep. 2023, Pulera’, P_IVA);
ritenuto, conclusivamente, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della RAGIONE_SOCIALE, non potendosi escludere profili di colpa nella sua proposizione;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ammende. Così deciso il 27 febbraio 2026