Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 18357 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 18357 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 05/03/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CATANIA il 30/06/1981
avverso l’ordinanza del 19/11/2024 del TRIBUNALE di Catania Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME letta la requisitoria del pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con la ordinanza impugnata il Tribunale di Catania ha dichiarato inammissibile l’appello proposto a mezzo di posta elettronica certificata dal difensore del difensore di COGNOME NOME avverso la sentenza del Tribunale di Catania del 22.05.2024.
Avverso la suindicata ordinanza, l’imputato propone ricorso a mezzo del difensore di fiducia, Avv. NOME COGNOME affidato ad un unico motivo con il quale lamenta inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche, in relazione all’art.581 cod. proc. pen., deducendo di avere inviat in via telematica, tre file, di cui, i primi due nei termini, ma contenenti irregol che, nel primo, mancava una pagina dell’atto di appello ma il file era firmat digitalmente, conteneva il mandato conferito dall’imputato, che la difesa aveva sanato il giorno successivo, alla scadenza del termine, l’irregolarità dei primi depositi, e che una rigorosa applicazione della norma determinerebbe una violazione del diritto di difesa dell’imputato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
Il Tribunale ha ritenuto inammissibile ai sensi dell’art.87-bis D. Lgs. n. 150/2022 l’appello proposto nell’interesse dell’imputato a mezzo di posta elettronica certificata, in quanto l’unico documento, validamente firmato, e dunque l’unico deposito ammissibile, perveniva alla cancelleria, nelle forme di cui all’art.87 bis, comma 7 e 8, D. Lgs. 150/2022, in data 16/10/2024, al di fuori dei termini di cui all’art.585 cod. proc. pen., che scadevano il 15/10/2024.
Il ricorso non contesta il deposito del ricorso, firmato digitalnnente, oltre i termini di cui all’art.585 cod. proc. pen., ma l’applicazione rigorosa delle norme processuali a fronte di un mandato difensivo conferito da cui emergeva la volontà di impugnare la sentenza nei termini.
L’art. 87-bis comma 1 d.lgs. n. 150/2022 prevede che il deposito telematico di un atto difensivo è tempestivo quando è eseguito entro le ore 24 del giorno in cui scade il termine fissato dalla legge per la sua presentazione, rimanendo inteso che la condizione è rispettata qualora nel termine orario indicato avviene l’accettazione da parte del sistema informatico dell’ufficio giudiziario cui l’atto è indirizzato (Sez. 4, n. 31230 del 14/06/2023, Macrì, Rv. 284854). Non è poi in dubbio secondo l’orientamento prevalente nella giurisprudenza di legittimità che qui si intende ribadire – che, ai fini della tempestività della impugnazione nel caso di riserva di deposito della motivazione, il termine per la proposizione del gravame ex art. 585, comma 2, lett. c), cod. proc. pen., comincia a decorrere dal primo giorno successivo alla scadenza di quello previsto per il deposito della
sentenza, in virtù del principio generale di cui all’art. 172, comma 4, c.p.p., cui non deroga il predetto art.585 (ex multis Sez. 6, n. 23608 del 27/04/2022, Di
COGNOME, Rv. 283273).
Nel caso di specie, la sentenza del Tribunale di Catania, appellata dal ricorrente, aveva fissato in novanta giorni il termine per il deposito della
motivazione, ai sensi dell’art. 544 cod. proc. pen., e il giudice lo ha rispettato.
Conseguentemente il termine per proporre l’impugnazione con decorrenza dall’i settembre 2024, tenuto conto della sospensione feriale dei termini ad
impugnare, scadeva alle ore 24 del 15 ottobre 2024, mentre l’invio dell’atto di appello a mezzo “pec” è avvenuto il giorno successivo, il 16.10.2024 e, dunque
oltre il quarantacinquesimo giorno indicato nel citato art. 585 comma 2 lett. c)
c.p.p., risultando dunque incontrovertibilmente tardivo il suo deposito (Sez. 5,
Sentenza n. 50474 del 09/11/2023, Rv. 285595 – 01).
Nel caso di deposito a mezzo PEC, l’impugnazione è, dunque, inammissibile, ai sensi del comma 7, lett. a), dell’art. 87-bis D. Igs. n.150 del 2022 quando il
relativo atto non è sottoscritto digitalmente dal difensore. La presenza di un valido mandato non incide sulla valutazione di inammissibilità per il difetto formale rilevato, non suscettibile di regolarizzazione dopo la scadenza del termine perl’impugnazione.
Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 5/03/2025