Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 42873 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 42873 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME COGNOME NOME
Data Udienza: 06/11/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di L’Aquila
nel procedimento a carico di ignoti
avverso il decreto del 24/04/2024 del G.i.p. Tribunale di L’Aquila visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto che la Corte di Cassazione voglia disporre l’annullamento senza rinvio dell’impugnato decreto con restituzione degli atti al Gip presso il Tribunale di L’Aquila per l’ulteriore corso.
RITENUTO IN FATTO
Con decreto in data 24 aprile 2024 il G.I.P. del Tribunale di L’Aquila dichiarava inammissibile la richiesta di archiviazione presentata dal Pubblico ministero nel procedimento contro ignoti, iscritto al n. 2023NUMERO_DOCUMENTO di R.G.N.R.,
“in quanto depositata irritualmente (in maniera cartacea in cancelleria), in violazione del dettato di cui all’art. 3 del decreto ministeriale n. 217 del 29 dicembre 2023 impone, tra l’altro, ai soggetti interni abilitati (tra cui Pubblico Ministero), il deposito telematico mediante l’applicativo APP degli atti relativi ai procedimenti di archiviazione”.
Il Giudice osservava che la problematica descritta nel provvedimento del Procuratore della Repubblica e del Magrif in data 8 aprile 2024 non costituiva un malfunzionamento del sistema che avrebbe legittimato la redazione delle richieste di archiviazione in formato analogico e il successivo deposito con modalità non telematiche.
Ha proposto ricorso il Pubblico ministero presso il Tribunale di L’Aquila chiedendo l’annullamento della suddetta ordinanza, ritenuta abnorme sotto il profilo strutturale (in quanto l’art. 175 -bis cod. proc. pen. non prevede la possibilità di “reazione” giurisdizionale in caso di deposito analogico di istanze in conseguenza di un provvedimento di accertamento del malfunzionamento del sistema proveniente dal capo di un ufficio giudiziario) e dal punto di vista funzionale (poiché nel momento di sospensione del deposito telematico si crea una stasi del procedimento, dato che il P.M. non può né provvedere al deposito telematico, stanti il malfunzionamento del sistema e il provvedimento del capo dell’ufficio, né reiterare la richiesta di archiviazione in modalità cartacea perché preclusa dal G.i.p.) .
In secondo luogo, il Giudice ha sindacato la legittimità dell’esercizio del potere del Procuratore della Repubblica, quale vertice anche amministrativo dell’ufficio giudiziario, censurandone l’azione con un atto che deborda dai limiti dell’esercizio del potere giurisdizionale, inteso anche in astratto.
Il RAGIONE_SOCIALE, peraltro, ha confuso il concetto di “malfunzionamento” dell’applicativo “APP” con quello di “mancato funzionamento”.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
La disciplina generale per le richieste e i decreti di archiviazione nei procedimenti per i reati commessi dai cosiddetti ignoti seriali è rinvenibile nell’art. 107 -bis disp. att. cod. proc. pen. («Le denunce a carico di ignoti sono trasmesse all’ufficio di procura competente da parte degli organi di polizia, unitamente agli eventuali atti di indagine svolti per la identificazione degli autori del reato, con elenchi mensili») e nel comma 4 dell’art. 415 dello stesso codice,
secondo il quale, nella ipotesi di cui al suddetto articolo, «la richiesta di archiviazione ed il decreto del giudice che accoglie la richiesta sono pronunciati cumulativamente con riferimento agli elenchi trasmessi dagli organi di polizia con l’eventuale indicazione delle denunce che il pubblico ministero o il giudice intendono escludere, rispettivamente, dalla richiesta o dal decreto».
Le richieste di archiviazione e i relativi decreti inerenti ai suddetti procedimenti, pertanto, debbono essere «pronunciati cumulativamente».
A decorrere dal 14 gennaio 2024, in ragione di quanto disposto dall’art. 3 del d.m. 29 dicembre 2023, n. 217 (che ha dato esecuzione al decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41), il deposito di atti, documenti, richieste e memorie per i procedimenti in tema di archiviazione ai procedimenti (artt. 408, 409, 410, 411 e 415 cod. proc. pen.) ha luogo con modalità telematiche ai sensi dell’articolo 111-bis del codice di procedura penale, norma che fa salvo «quanto previsto dall’articolo 175-bis» in caso di malfunzionamento dei sistemi informatici.
In tale ultima ipotesi – dispone l’art. 175-bis cod. proc. pen. – «atti e documenti sono redatti in forma di documento analogico e depositati con modalità non telematiche» (comma 3), anche qualora il malfunzionamento del sistema sia «accertato ed attestato dal dirigente dell’ufficio giudiziario, e comunicato con modalità tali da assicurare la tempestiva conoscibilità ai soggetti interessati della data e, ove risulti, dell’orario dell’inizio e della fine d malfunzionamento» (comma 4).
In forza di tale ultima disposizione, con provvedimento in data 8 aprile 2024 il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di L’Aquila disponeva che le richieste di archiviazione degli “ignoti seriali” venissero redatte e depositate in modalità analogica fino al 31 maggio 2024, essendo stato accertato un malfunzionamento dell’applicativo “APP”, ampiamente descritto negli aspetti tecnici, per la redazione e firma delle richieste di archiviazione dei soli procedimenti in iscrizione SICP qualificati come “ignoti seriali”.
Ciò premesso, il provvedimento qui impugnato – come denunciato dal ricorrente con il primo e assorbente motivo – risulta viziato da abnormità, nella sua duplice accezione come precisata in numerose pronunce delle Sezioni Unite di questa Corte (da ultimo cfr. Sez. U, n. 42603 del 13/07/2023, COGNOME, Rv. 285213 – 02): strutturale, in quanto l’atto è totalmente avulso dal sistema processuale, e funzionale, poiché esso determina una stasi irrimediabile del procedimento.
Sotto il primo profilo il RAGIONE_SOCIALE, escludendo che nel caso di specie si fosse in presenza di un malfunzionamento del sistema, ha esercitato un potere non
attribuitogli dall’ordinamento processuale in quanto esclusivamente riservato al Procuratore della Repubblica, il cui atto, di natura amministrativa, non era sindacabile dal giudice.
Quanto all’abnormità funzionale, il Pubblico ministero, depositando le richieste con modalità telematiche, come preteso dal G.i.p., avrebbe violato il provvedimento del capo dell’ufficio, disattendendo nel contempo quanto previsto dalle norme del codice di rito citate nel precedente paragrafo in tema di presentazione cumulativa delle richieste di archiviazione nei procedimenti nei confronti di “ignoti seriali”.
Pertanto, il decreto del G.i.p. va annullato senza rinvio, con trasmissione degli atti all’Ufficio G.i.p. del Tribunale di L’Aquila per l’ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il decreto impugnato e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di L’Aquila – Ufficio G.i.p. per l’ulteriore corso.
Così deciso il 06/11/2024.