Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 10257 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 5 Num. 10257 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/01/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a GATTINARA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 09/10/2025 RAGIONE_SOCIALE Corte d’appello di Torino Udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale, AVV_NOTAIO, con le quali chiedeva l’annullamento con rinvio.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Torino, con ordinanza del 9 ottobre 2025, ha dichiarato inammissibile l’appello proposto nell’interesse di NOME, avverso la sentenza del Tribunale di Biella del 9 giugno 2025.
Osserva la Corte territoriale che l’atto di appello è stato depositato a mezzo pec in data 18 luglio 2025, in violazione dell’art. 582, comma 1, cod. proc. pen. che prevede, a pena di inammissibilità, che il deposito avvenga presso il giudice che ha emesso il provvedimento, nel caso di specie il Tribunale di Biella.
Il ricorso per cassazione proposto nell’interesse di NOME COGNOME consta di sei motivi, enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Il primo motivo deduce violazione di legge e del principio di conservazione degli atti.
L’appello è stato validamente proposto via pec a causa del malfunzionamento del sistema informatico.
3.1. Con il secondo motivo si duole RAGIONE_SOCIALE violazione del principio di buona fede processuale e RAGIONE_SOCIALE presunzione di correttezza del difensore.
Nel caso di specie, il difensore ha sempre utilizzato il portale PDP per il deposito degli atti processuali, sicché nella odierna vicenda il deposito via pec si è reso necessario a causa RAGIONE_SOCIALE impossibilità di completare la procedura per il malfunzionamento del portale.
3.2. Con il terzo motivo eccepisce violazione del principio di conservazione degli atti processuali e del favor impugnationis.
Il deposito avvenuto tramite pec non può ritenersi causa di inammissibilità dell’impugnazione, in quanto certa è la provenienza dell’atto e tempestivo il deposito medesimo.
3.3. Con il quarto motivo censura la erronea applicazione RAGIONE_SOCIALE disciplina transitoria.
In particolare, i giudici di merito non hanno tenuto conto RAGIONE_SOCIALE circostanza che l’impossibilità di utilizzare il portale PDP per impedimenti tecnici rendeva necessario il ricorso a modalità alternative di deposito espressamente previste dalla normativa.
3.4. Con il quinto motivo eccepisce la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità RAGIONE_SOCIALE motivazione per non aver la Corte di appello motivato in ordine alla impossibilità di utilizzare il Portale Deposito Atti Penali verificatosi al momento del dep osito dell’atto (18 luglio 2025).
3.5. Con il sesto motivo censura la violazione dell’art. 175 cod. proc. pen.
La difesa evidenzia che il mancato funzionamento del PDP costituisce caso fortuito con conseguente applicazione dell’art. 175 cod. proc. pen.
Con requisitoria del 23 dicembre 2025, il Sostituto Procuratore Generale, AVV_NOTAIO.ssa NOME COGNOME, chiedeva l’annullamento con rinvio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è manifestamente infondato.
Giova preliminarmente riassumere sinteticamente la normativa riguardante le modalità di presentazione delle impugnazioni nella fase di introduzione del processo penale telematico.
L’art. 111-bis cod. proc. pen., introAVV_NOTAIOo dal d.lgs. n. 150 del 2022 (cd. Riforma Cartabia), ha previsto che ogni atto debba essere depositato mediante modalità telematiche, nel rispetto RAGIONE_SOCIALE normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione degli atti e dei documenti informatici.
La riforma Cartabia, tuttavia, ha previsto un’articolata disciplina transitoria anche con riferimento alle disposizioni in materia di processo telematico.
In particolare, l’art. 87 del citato d.lgs., al comma 1, prevede che, con regolamento da aAVV_NOTAIOarsi con decreto del Ministro RAGIONE_SOCIALE giustizia, vengano “definite le regole tecniche riguardanti il deposito, la comunicazione e la notificazione con modalità telematiche degli atti del procedimento penale” e, al comma 3, prevede che, con analogo regolamento, vengano “individuati gli uffici giudiziari e le tipologie di atti per cui possano essere aAVV_NOTAIOate anche modalità non telematiche di deposito, comunicazione o notificazione, nonché i termini di transizione al nuovo regime di deposito, comunicazione e notificazione”. Al comma 5, l’art. 87 prevede che le disposizioni dell’art. 111-bis si applichino a partire “dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dei regolamenti di cui ai commi 1 e 3, ovvero a partire dal diverso termine previsto dal regolamento di cui al comma 3 per gli uffici giudiziari e per le tipologie di atti in esso indicati”.
L’art. 87-bis, poi, prevede che: “sino al quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dei regolamenti di cui ai commi 1 e 3 dell’articolo 87, ovvero sino al diverso termine previsto dal regolamento di cui al comma 3 del medesimo articolo per gli uffici giudiziari e le tipologie di atti in esso indicati, per tutti gli atti, i documenti e le istanze comunque denominati diversi da quelli previsti nell’articolo 87, comma 6-bis, e da quelli individuati ai sensi del comma 6-ter del medesimo articolo, è consentito il deposito con valore legale mediante invio dall’indirizzo di posta elettronica certificata inserito nel registro generale degli indirizzi elettronici
di cui all’articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Ministro RAGIONE_SOCIALE giustizia 21 febbraio 2011, n. 44″; “il deposito con le modalità di cui al periodo precedente deve essere effettuato presso gli indirizzi di posta elettronica certificata degli uffici giudiziari destinatari, indicati in apposito provvedimento del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati, pubblicato nel portale dei servizi telematici del Ministero RAGIONE_SOCIALE giustizia”.
La disciplina transitoria, fondata sulla tassatività delle cause invalidanti, è funzionale a prevenire sovrapposizioni di canali e a garantire la sicurezza delle comunicazioni processuali, in coerenza con il principio di legalità delle forme e con la tutela del contraddittorio. In tale prospettiva, la giurisprudenza ha escluso che possano essere riconosciute cause di inammissibilità diverse da quelle espressamente previste, valorizzando il ruolo delle regole tecniche ministeriali come presidio di uniformità e semplificazione.
Il regolamento previsto dall’art. 87, commi 1 e 3, d.lgs. n. 150 del 2022 è stato emanato con decreto del Ministero RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE 29 dicembre 2023, n. 217 (pubblicato il 30 dicembre 2023, n. 303) che, all’art. 3, ha individuato gli uffici giudiziari e le tipologie di atti per cui possono essere aAVV_NOTAIOate anche modalità non telematiche di deposito, comunicazione o notificazione, nonché i termini di transizione al nuovo regime di deposito, comunicazione e notificazione.
Il citato art. 3 è stato sostituito dall’art. 1 del decreto del Ministero RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE del 27 dicembre 2024, n. 206, recante Disposizioni in materia di individuazione degli uffici giudiziari penali e delle tipologie di atti del procedimento penale per cui possono essere aAVV_NOTAIOate anche modalità non telematiche di deposito: sono previste alcune eccezioni, relative ai procedimenti celebrati nelle forme del giudizio abbreviato, del giudizio direttissimo e del giudizio immediato. La norma, invero, in relazione a tali procedimenti speciali, consente, sino al 31 marzo 2025, il deposito degli atti “con modalità non telematiche” (art. 3, comma 4).
Ebbene, il D.M. n. 217 del 2023, come modificato dal decreto n. 206 del 2024, introduce l’obbligo di deposito telematico degli atti nel processo penale attraverso il Portale del Ministero RAGIONE_SOCIALE, con decorrenza dal 1° gennaio 2025.
Da quanto precede è possibile affermare che la riforma Cartabia ha consolidato, a livello codicistico, la regola del deposito telematico (art. 111-bis cod. proc. pen.) per atti, documenti, richieste e memorie, affidando la concreta attuazione a un plesso regolamentare progressivamente perfezionato. Il D.M. 29 dicembre 2023, n. 217 ha delineato l’architettura tecnica e i profili operativi dei sistemi di deposito e gestione del fascicolo; il successivo D.M. 27 dicembre 2024, n. 206, entrato in vigore il 30 dicembre 2024, ha reso obbligatorio dal 1° gennaio
2025 il deposito esclusivamente telematico per i soggetti esterni presso Procure e Tribunali ordinari, modulando un regime transitorio di ‘doppio binario’ per specifiche tipologie di atti e differendo al 31 dicembre 2025 taluni obblighi per i soggetti interni.
La disciplina delle impugnazioni assume particolare rilievo nel contesto del processo penale telematico, poiché la digitalizzazione incide sulle modalità di presentazione degli atti senza alterarne il contenuto sostanziale né i requisiti di validità.
L’art. 581 cod. proc. pen. continua a fissare i requisiti formali dell’atto di impugnazione -indicazione del provvedimento impugnato, dei capi e punti contestati, dei motivi e delle richieste -la cui omissione comporta l’inammissibilità. Tali elementi devono essere rispettati anche nel documento informatico, in conformità alle regole tecniche ministeriali, a presidio RAGIONE_SOCIALE certezza e dell’autenticità dell’atto.
L’art. 582 cod. proc. pen., come novellato dal d.lgs. n. 150/2022 (riforma Cartabia), recepisce il principio del deposito telematico quale modalità ordinaria per la presentazione dell’impugnazione presso la cancelleria del giudice che ha emesso il provvedi mento, secondo le regole di cui all’art. 111 -bis cod. proc. pen. Il deposito cartaceo resta ammesso, in via eccezionale e transitoria, per le parti private, anche tramite incaricato, a garanzia dell’effettività del diritto di difesa nella fase di transizione digitale. Tale innovazione, coerente con gli obiettivi RAGIONE_SOCIALE riforma Cartabia di accelerazione dei tempi processuali, semplificazione delle procedure e digitalizzazione integrale, supera il precedente sistema basato sulla consegna fisica e assicura la c ertezza RAGIONE_SOCIALE data e dell’ora di ricezione attraverso il portale ministeriale.
L’art. 583 cod. proc. pen., che consentiva la trasmissione dell’atto di impugnazione mediante raccomandata o telegramma, è stato abrogato dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, con efficacia dal 1° gennaio 2023, in quanto incompatibile con il nuovo modello di fascicolo informatico e con le modalità di deposito telematico introAVV_NOTAIOe dalla riforma. Le nuove disposizioni, coordinate con l’art. 111bis cod. proc. pen., mirano a garantire la provenienza certa, l’autenticità e la tracciabilità degli atti, requisiti imprescindibili per la validità delle impugnazioni nel contesto del processo penale telematico, in linea con la finalità di modernizzazione ed efficienza del sistema perseguita dalla riforma Cartabia.
3.1. A fronte di tale premessa ricostruttiva, l’art. 582 nella nuova formulazione prevede, come già prevedeva, che – salvo che la legge disponga altrimenti, come è per l’impugnazione proposta dall’istituto di detenzione ex art. 123 cod. proc. pen. – la presentazione dell’impugnazione debba avvenire presso
la cancelleria “del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato”, sia che l’atto sia depositato con modalità telematiche, ex art. 111-bis cod. proc. pen. (comma 1), sia che avvenga in forma cartacea, per quanto previsto dal citato decreto, sia anche nel caso in cui la parte privata depositi l’atto personalmente (comma 1 -bis).
L’art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. sancisce che è inammissibile l’impugnazione “quando non sono osservate le disposizioni degli articoli 581, 582, 585 e 586”.
I primi cinque motivi possono essere trattati congiuntamente in quanto diretti a giustificare l’invio dell’appello tramite EMAIL a causa del mancato funzionamento del portale di deposito degli atti di appello e sono inammissibili.
Invero, la difesa non ha tenuto conto dei confini applicativi dell’art. 175 -bis cod. proc. pen. e dei poteri del giudice in caso di malfunzionamento dei sistemi informatici. L’attestazione del dirigente dell’ufficio (comma 4) integra il presupposto legale RAGIONE_SOCIALE deroga: gli atti devono essere formati in analogico e depositati con modalità non telematiche, con successiva digitalizzazione ai sensi dell’art. 111 -ter, comma 3, cod. proc. pen.
La riforma conferma la funzione dell’art. 175 -bis cod. proc. pen. quale clausola di salvaguardia: accertato il malfunzionamento con le forme prescritte, il deposito analogico è non solo consentito ma imposto, con successiva digitalizzazione (art. 111-ter cod. proc. pen.), senza che il giudice possa sindacare l’attestazione né far discendere inammissibilità dal mancato utilizzo del canale telematico.
Ne risulta una fisionomia complessiva in cui la telematizzazione resta la regola, mentre il ricorso a PEC o cartaceo costituisce eccezione tipizzata e temporalmente circospetta, ancorata all’esigenza di evitare che la tecnologia divenga barriera all’access o alla giurisdizione.
Orbene, nell’odierna vicenda la difesa si è limitata a dedurre, senza dimostrarlo, che la rotellina del sistema girava a vuoto senza consentire il completamento RAGIONE_SOCIALE procedura di deposito , senza confrontarsi con la motivazione dei giudici di appello cha da un lato hanno evidenziato come al momento RAGIONE_SOCIALE deposito mediante pec dell’appello la difesa non aveva adAVV_NOTAIOo alcun malfunzionamento del PDP, dall’altro alcun malfunzionamento era stato segnalato dall’Ufficio impugnazioni del Tribunale di Biella.
Le argomentazioni difensive non tengono conto che la ratio sottesa all’art. 87-bis, comma 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 di semplificazione delle comunicazioni tra parti e uffici giudiziari e di accelerazione degli adempimenti di cancelleria non ammette interpretazioni che attenuino il rigore delle cause
di inammissibilità previste dalla legge, nemmeno valorizzando l’idoneità RAGIONE_SOCIALE notifica al “raggiungimento dello scopo” (Sez. 2, n. 11795 del 21/02/2024, COGNOME, Rv. 286141; conformi; Sez. 1, n. 47557 del 29/11/2024, COGNOME, Rv. 287294; Sez. 4, n. 48804 del 14/11/2023, Rv. 285399).
In coerenza con la ratio di sistema e con gli obiettivi del PNRR, la telematizzazione assume carattere di regola, mentre l’ammissibilità del deposito non telematico (ivi incluso l’uso RAGIONE_SOCIALE EMAIL) è eccezionale e tassativa, confinata alle ipotesi espressamente individuate dalle norme transitorie e dalle specifiche tecniche; ne è, pertanto, da escludere l’applicazione nell’odierna fattispecie.
Pertanto, il dato letterale RAGIONE_SOCIALE normativa prima ricordata non si presta a interpretazioni diverse da quella proposta dalla Corte torinese.
Il tema RAGIONE_SOCIALE decisione impugnata è, a differenza di quanto ritiene il ricorrente, non la certezza RAGIONE_SOCIALE provenienza dell’atto di impugnazione, bensì il ‘luogo’ -intendendo l’espressione anche con riferimento alla destinazione telematica – RAGIONE_SOCIALE ‘presentazione’ dell’impugnazione.
È evidente che il sistema come ricostruito, già prima RAGIONE_SOCIALE riforma Cartabia, ma ancor più dopo – data la finalità acceleratoria di molti interventi del d.lgs. 150 del 2022 in materia processuale – è funzionale a razionalizzare il procedimento, a ridurre i tempi decorrenti fra l’impugnazione e la trattazione del relativo giudizio, cosicché deve ritenersi ancora valido il principio fissato dalle richiamate pronunce, che implica l’assunzione del rischio da parte dell’impugnante in caso di presentazione erronea RAGIONE_SOCIALE impugnazione.
5. Inammissibile anche il sesto motivo.
L’art. 175 cod. proc. pen. sancisce che “(I)l pubblico ministero, le parti private e i difensori sono restituiti nel termine stabilito a pena di decadenza, se provano di non averlo potuto osservare per caso fortuito o per forza maggiore”.
La giurisprudenza di legittimità, nell’interpretare questa disposizione, ha rilevato che, in tema di restituzione nel termine per caso fortuito o per forza maggiore, l’impedimento al tempestivo esercizio del diritto di impugnazione deve presentare connotazioni oggettive, e non essere quindi comunque riconducibile a comportamenti del soggetto interessato, salvo che questi risultino condizionati da fattori esterni in termini assoluti (Sez. 6, n. 27833 del 24/03/2015, Manzara, Rv. 263841, in applicazione del principio, la RAGIONE_SOCIALE ha ritenuto immune da censure la decisione di merito che aveva escluso la sussistenza RAGIONE_SOCIALE forza maggiore in relazione al mancato inoltro di un atto di appello mediante raccomandata determinato da una interruzione del servizio postale, che, però, per il suo carattere temporaneo, non aveva impedito la spedizione di altre raccomandate in orario
successivo a quello RAGIONE_SOCIALE disfunzione, e comunque ancora utile per la proposizione dell’impugnazione).
La ricorrenza nel caso di specie di questi presupposti di fattispecie, tuttavia, non è stata documentata dal difensore istante.
Il difensore si è limitato ad affermare che la trasmissione dell’appello è avvenuta tramite posta elettronica certificata, a causa del mancato funzionamento del portale deposito atti penali ( la rotellina del sistema girava a vuoto senza consentire il completamento RAGIONE_SOCIALE procedura di deposito ), senza tuttavia documentare effettivamente il malfunzionamento ex art. 175 bis, comma 5, cod. proc. pen.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione RAGIONE_SOCIALE causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna RAGIONE_SOCIALE ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento RAGIONE_SOCIALE sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e RAGIONE_SOCIALE somma di euro tremila in favore RAGIONE_SOCIALE cassa delle ammende. Così è deciso, 14/01/2026
Il AVV_NOTAIO estensore NOME COGNOME
Il Presidente COGNOME