Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 38843 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 38843 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 12/09/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a LIVORNO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 27/09/2023 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
sentite le conclusioni del COGNOME, che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
udito il difensore:
L’avvocato AVV_NOTAIO COGNOME conclude chiedendo l’accoglimento del ricorso.
4
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza emessa in data 27 settembre 2023 la Corte di cassazione, sezione quinta, ha dichiarato inammissibile il ricorso depositato contro la sentenza n. 4312 emessa in data 22 novembre 2022 dalla Corte di appello di Firenze nei confronti di NOME COGNOME, per intempestività dello stesso.
Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso straordinario ai sensi dell’art. 625-bis cod.proc.pen. NOME COGNOME, per mezzo del suo difensore AVV_NOTAIO, articolando due motivi
2.1. Con il primo motivo deduce la violazione di legge, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod.proc.pen., essendo stato il ricorso avverso la sentenza n. 4312/2022 depositato tempestivamente.
Il ricorso era stato inviato direttamente all’indirizzo PEC della Corte di cassazione, in data 31/03/2023, e da quest’ufficio restituito in data 11/04/2023, mentre, in base al principio RAGIONE_SOCIALE che regola i rapporti della pubblica amministrazione con il cittadino, la Corte, ritenutasi incompetente a ricevere l’atto, avrebbe dovuto trasmetterlo all’ufficio ritenuto competente.
Il ricorso è stato depositato telematicamente in data 04/04/2023 all’indirizzo PEC della Corte di appello di Firenze “EMAIL “, indicato nel sito della stessa Corte di appello, e in data 13/04/2023 . il deposito era stato ripetuto all’indirizz “EMAIL “, rappresentando però il suo già avvenuto deposito al diverso indirizzo sopra indicato. Il deposito effettuato in data 04/04/2023 deve essere ritenuto legittimo, perché l’indirizzo a cui è stato inviato è presente nel sito web della Corte di appello di Firenze come quello della cancelleria adibita a compiere tutti gli adempimenti legati al deposito dei ricorsi per cassazione, anche se non corrisponde a quello indicato nel provvedimento del DGSIA del 09/11/2020.
2.2. COGNOME Con il secondo motivo di ricorso deduce la violazione di legge processuale, per l’omessa comunicazione della data di fissazione dell’udienza per la decisione, e per l’omessa notifica dell’ordinanza emessa in tale udienza.
L’ordinanza dichiarativa della inammissibilità è affetta da nullità perché la fissazione dell’udienza del 27 settembre 2023 non è stata comunicata al difensore e al ricorrente, come prescritto dall’art. 610 cod.proc.pen. , e la stessa ordinanza, ad oggi, non è stata ancora notificata, come prescritto dall’art. 591 cod.proc.pen., benché sia stata data esecuzione alla sentenza impugnata.
2 COGNOME
Il Procuratore RAGIONE_SOCIALE, nella requisitoria orale, ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
Il difensore ha depositato una memoria, con cui ribadisce i motivi del ricorso e la tempestività del ricorso dichiarato inammissibile.
CONSIDERATO IN DIRITTO
COGNOME Il ricorso è manifestamente infondato, in entrambi i suoi motivi, e deve essere dichiarato inammissibile.
Il secondo motivo di ricorso, che deve essere esaminato previamente, ponendo una questione di nullità che potrebbe travolgere l’intero giudizio, è manifestamente infondato.
Il ricorrente lamenta l’omessa notifica del decreto di fissazione dell’udienza, richiamando l’art. 610 cod.proc.pen., ma l’ordinanza contestata, la n. 47551/23, è stata emessa de plano dalla Sezione quinta di questa Corte, ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod.proc.pen. che consente di dichiarare la inammissibilità del ricorso, «senza formalità di procedura», nei casi previsti dall’art. 591, comma 1, cod.proc.pen., tra cui, per quanto qui rileva, il mancato rispetto del termine per impugnare stabilito dall’art. 585 cod.proc.pen. Tale procedura è stata sempre ritenuta corretta, avendo questa Corte più volte affermato che «L’inammissibilità dell’impugnazione per tardività del ricorso può essere dichiarata con procedura de plano ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.» (Sez. 5, n. 30117 del 14/03/2018, Rv. 273488); con ordinanza Sez. 1, n. 32989 del 02/07/2018, Rv. 273856, è stata anche dichiarata manifestamente infondata una questione di legittimità costituzionale dell’art. 610, comma 5-bis, cod.proc.pen., posta per violazione degli artt. 24 e 111 Cost.
La Corte, pertanto, non ha fissato alcuna udienza per la trattazione della causa nel contraddittorio, e quindi nessun provvedimento doveva essere notificato o comunicato agli interessati. L’omessa notifica dell’ordinanza così emessa, poi, non è causa di nullità della stessa: tale inadempimento comporta soltanto il prolungarsi del termine per la sua impugnazione, dal momento che esso decorre dalla data della sua notifica. Il ricorrente ha peraltro dimostrato, con il presente ricorso, di avere avuto piena conoscenza della stessa, senza subire perciò alcuna violazione o limitazione dei propri diritti difensivi.
Anche il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato.
3.1. Il ricorrente ha proposto un ricorso straordinario per errore di fatto, ma non spiega in quale errore sarebbe incorso il giudice di legittimità nel valutare la tardività del ricorso sottoposto al suo esame. Il ricorrente non dimostra, e neppure afferma, che i giudici siano stati portati a conoscenza della presentazione di ulteriori ricorsi, prima di quello depositato in data 13/04/2023 all’indirizzo “EMAIL “: essi sarebbero potuti incorrere in un errore di fatto se fossero stati informati dell’avvenut deposito compiuto, con modalità legittime, prima di quello palesemente tardivo, ed avessero omesso di valutare la tempestività di tale ricorso, ma una simile circostanza non risulta dagli atti, né è stata addotta dallo stesso ricorrente. Le modalità di presentazione del ricorso descritte dal ricorrente nel corpo di questo primo motivo dimostrano, con evidenza, che al giudice di legittimità è stato trasmesso solo il ricorso depositato in data 13/04/2023 presso la corte di appello di Firenze, in quanto presentato, via PEC, all’indirizzo corretto indicato dal DGSIA, mentre nessuna trasmissione alla corte di cassazione risulta essere stata effettuata con riferimento al ricorso depositato, in precedenza, ad un indirizzo PEC diverso, e non compreso nell’elenco del DGSIA. Analogamente, il ricorso inviato direttamente alla corte di cassazione, invio che lo stesso ricorrente ammette essere avvenuto per errore, non risulta essere stato assegnato alla sezione competente, ed anzi è stato restituito al mittente dalla cancelleria.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, «L’errore materiale e l’errore di fatto, indicati dall’art. 625-bis cod. proc. pen. come motivi di possibile ricors straordinario avverso provvedimenti della corte di cassazione, consistono, rispettivamente, il primo nella mancata rispondenza tra la volontà, correttamente formatasi, e la sua estrinsecazione grafica; il secondo in una svista o in un equivoco incidenti sugli atti interni al giudizio di legittimità, contenuto viene percepito in modo difforme da quello effettivo» (Sez. 5, n. 29240 del 01/06/2018, Rv. 273193, tra le molte), per cui deve potersi rilevare, dagli atti del procedimento, la difformità tra il reale contenuto di questi e percezione che ne ha tratto la Corte. Nel presente caso tale difformità non emerge, dal momento che l’unico ricorso sottoposto alla valutazione dei giudici risulta essere quello depositato in data 13/04/2023, la cui tardività è stata, pertanto, rilevata correttamente, in modo corrispondente alla realtà.
Il ricorso proposto è, pertanto, manifestamente infondato, in quanto la Corte di cassazione non risulta essere incorsa in alcun errore percettivo, materiale o di fatto.
3.2. Il ricorso è manifestamente infondato anche sotto un diverso profilo. Se anche fosse dimostrato che la Sezione quinta della Corte di cassazione è stata messa a conoscenza dei ricorsi depositati in precedenza, inviati alla stessa Corte
di cassazione in data 31/03/2023 e alla corte di appello di Firenze in data 04/04/2023, ma ad un indirizzo PEC diverso da quello indicato dal DGSIA, ugualmente la sua decisione sarebbe corretta, in quanto tali precedenti ricorsi avrebbero dovuto essere dichiarati inammissibili, ai sensi dell’art. 87-bis, comma 1, d.lgs. n. 150/2022. Il deposito del ricorso presso una cancelleria della Corte di cassazione viola palesemente il disposto dell’art. 582, comma 1, cod.proc.pen., secondo cui l’atto di impugnazione deve essere presentato «nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato». Il suo deposito in forma telematica presso la corte di appello, ma utilizzando un indirizzo di posta elettronica diverso da quello indicato nel decreto del DGSIA, pubblicato sul sito del Ministero della giustizia, ne comporta l’inammissibilità, come disposto dalla norma sopra indicata. Questa Corte ha ormai più volte ribadito che «In tema di impugnazioni, è inammissibile il gravame depositato telematicamente presso un indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello indicato nel decreto del Direttore RAGIONE_SOCIALE sistemi informativi automatizzati di cui all’art. 87-bis, comma 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150. (Fattispecie relativa ad opposizione a decreto penale di condanna, in cui la Corte ha ritenuto che non potesse integrare una causa di forza maggiore, tale da rendere scusabile l’errore, la circostanza che sul sito web dell’ufficio giudiziario fosse indicato un diverso indirizzo PEC, stante il chiaro e inderogabile rinvio normativo ai soli indirizzi indicati nella fonte ministeriale)» (Sez. 4, n. 48804 de 14/11/2023, Rv. 285399; Sez. 2, n. 11795 del 21/02/2024, Rv. 286141).
Quanto all’avvenuto deposito del ricorso presso la cancelleria della Corte di cassazione, è manifestamente infondata l’affermazione della sussistenza di un onere della stessa di trasmettere l’atto al giudice competente, essendo quel deposito comunque viziato dall’utilizzo di un indirizzo di posta elettronica non compreso nel decreto del DGSIA, e perciò colpito dalla sanzione della inammissibilità, e non essendo applicabile il disposto dell’art. 568, ultimo comma, cod.proc.pen., in quanto non si è trattato di una impugnazione proposta ad un giudice incompetente, essendo correttamente diretta alla Corte di cassazione, bensì solo inviata ad un ufficio non legittimato a riceverla, e quindi trasmessa ad un indirizzo PEC errato.
Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», al
versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 12 settembre 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente