Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 27731 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 27731 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nata a BIANCAVILLA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/09/2023 RAGIONE_SOCIALE Corte d’appello di Catania visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico RAGIONE_SOCIALE, in persona del AVV_NOTAIO generale NOME COGNOME, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
La Corte d’appello di Catania, con la sentenza impugnata in questa sede, ha confermato la condanna alle pene di RAGIONE_SOCIALE pronunciata dal Tribunale di Catania in data 8 marzo 2021 nei confronti di COGNOME NOME per il reato di cui all’art. 633 cod. pen.
Ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputata deducendo, con unico motivo, violazione di norme processuali previste a pena di nullità, in relazione agli artt. 178, comma 1, lett. c) e 179 cod. proc. pen.; espone il
ricorrente di avere depositato con modalità telematiche la nomina a difensore di fiducia dell’imputata in data 11 settembre 2023; l’autorizzazione ad accedere agli atti del fascicolo telematico era stata concessa solo il 27 settembre 2023, dopo la celebrazione dell’udienza, così di fatto impedendo al difensore di presentare le conclusioni scritte per l’udienza fissata ai sensi dell’art. 23 bis d.l. 137/2020.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è manifestamente infondato.
1.1. Va premesso che l’attuale quadro normativo e regolamentare, in tema di processo penale e attività difensive da esercitarsi mediante deposito telematico, si compone di limitati interventi che hanno lasciato ancora operativi i sistemi, per così dire, tradizionali di svolgimento di numerose attività connesse all’esercizio del mandato difensivo.
Con le modifiche introdotte dal d. Igs. 150/2022, il legislatore ha inteso imprimere un processo di implementazione, nel processo penale, delle modalità di accesso agli atti, di deposito degli atti e di gestione del fascicolo processuale attraverso lo strumento telematico.
La norma generale che prevede il deposito telematico di “atti, documenti, richieste e memorie” è contenuta nell’art. 111 bis cod. proc. pen.; è stata contemporaneamente introdotta la norma che disciplina il fascicolo informatico e l’accesso agli atti ivi contenuti (art. 111 ter cod. proc. pen.). L’efficacia temporale delle norme è regolata dall’art. 87, comma 5, del d. Igs. 10 ottobre 2022 n. 150, che ha previsto l’applicazione (tra le altre) RAGIONE_SOCIALE disposizione sul deposito telematico e sul fascicolo informatico «a partire dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dei regolamenti di cui ai commi 1 e 3, ovvero a partire dal diverso termine previsto dal regolamento di cui al comma 3 per gli uffici giudiziari e per le tipologie di atti in esso indicati».
1.2. In attesa dell’emanazione delle norme regolamentari, l’art. 87, comma 6 bis, del d. Igs. 10 ottobre 2022 n. 150, ha previsto l’anticipazione del regime del deposito di taluni atti con il ricorso alle modalità telematiche, sempre mediante normativa regolamentare da emanarsi dal ministro di Giustizia.
Al momento RAGIONE_SOCIALE pendenza del giudizio in appello erano stati emanati il decreto ministeriale del 4 luglio 2023, che ha individuato l’elenco degli atti il cui deposito da parte dei difensori avviene esclusivamente mediante il portale del processo penale telematico (ed in tale elenco è compresa la nomina del difensore di fiducia dell’imputato), nonché gli uffici giudiziari presso i quali si procede con tale modalità (tra questi gli uffici delle Corti d’appello); il decreto ministeriale del 18 luglio 202 che ha fissato, per l’efficacia del predetto decreto del 4 luglio 2023, la decorrenza
dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dei regolamenti di cui ai commi 1 e 3 dell’art. 87 del d. Igs. 10 ottobre 2022, n. 150, specificando che sino alla scadenza di detto termine negli uffici indicati dal decreto del 4 luglio 2023, é prevista la possibilità (e, dunque, non più il carattere esclusivo), in via sperimentale, del deposito da parte dei difensori degli atti elencati nell’art. 1 dello stesso decreto anche mediante il portale del processo penale telematico, con le modalità individuate con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi automatizzati del RAGIONE_SOCIALE.
Il provvedimento del direttore generale è stato emesso l’ 11 luglio 2023.
1.3. La nomina depositata dal difensore RAGIONE_SOCIALE ricorrente, come risulta dai documenti allegati al ricorso, è stata accettata dal sistema I’ll settembre 2023; il che consentiva al difensore di legittimare la richiesta di acceder agli atti del fascicolo in cui era stata depositata la nomina, indipendentemente dal successivo accoglimento avvenuto il 29 settembre 2023.
L’art. 87, comma 6 bis, d. Igs. 10 ottobre 2022 n. 150 dispone, infatti, che “Il deposito degli atti si intende eseguito al momento del rilascio RAGIONE_SOCIALE ricevuta di accettazione da parte dei sistemi ministeriali”; e il provvedimento del direttore generale all’art. 7, comma 1, 2 e 3 regola le modalità di esecuzione del deposito e del rilascio RAGIONE_SOCIALE ricevuta di accettazione.
1.4. Alla stregua del quadro normativo e regolamentare, pertanto, la prospettazione del ricorrente è generica e aspecifica, nella misura in cui non ha allegato, né provato, di aver richiesto, nella qualità di difensore dell’appellante, di acceder agli atti del fascicolo (attività che allo stato non imponeva l’accesso esclusivo in via telematica, non essendo stata data attuazione alle norme che riguardano il fascicolo telematico nel processo penale).
Allo stesso modo, è generica la doglianza relativa all’impossibilità per il difensore di esercitare il mandato difensivo mediante il deposito delle conclusioni scritte, attività cui era certamente legittimato in forza RAGIONE_SOCIALE nomina depositata telematicamente e che avrebbe potuto legittimamente svolgere mediante il deposito delle conclusioni.
Né va trascurato che dal fascicolo processuale risulta che in data 11 settembre 2023 il difensore di fiducia che aveva proposto l’appello (e che non risulta essere stato revocato dall’imputato) ha depositato le proprie conclusioni scritte; sicché il lamentato pregiudizio all’esercizio delle facoltà difensive è smentito dagli atti processuali.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, consegue la condanna RAGIONE_SOCIALE ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione RAGIONE_SOCIALE causa di inammissibilità
emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento RAGIONE_SOCIALE somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore RAGIONE_SOCIALE Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e RAGIONE_SOCIALE somma di euro tremila in favore RAGIONE_SOCIALE Cassa delle ammende.
Così deciso il 23/4/2024