Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 46587 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 46587 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 27/11/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a PISTOIA il 25/09/1995
avverso l’ordinanza del 25/07/2024 del GIP TRIBUNALE di NOME
svolta la relazione dal Consigliere NOME COGNOME
lette le conclusioni scritte rassegnate dal Procuratore generale, in del sostituto NOME COGNOME il quale ha chiesto il rigetto del ricorso.
Ritenuto in fatto
Il Tribunale di Paola ha dichiarato inammissibile l’opposizione a decreto penale di condanna, notificato all’imputato COGNOME NOME il 03/07/2024 e al difensore il 25/06/2024, per violazione delle forme di proposizione ai sensi dell’art. 111 bis, cod. proc. pen.
In particolare, secondo il giudice dell’opposizione, per la presentazione della impugnazione in forma di documento informatico, l’art. 87 bis del d. Igs. n. 150/2022 prevede che, a pena di inammissibilità, essa venga depositata telematicamente presso l’indirizzo indicato nel decreto del Direttore generale per i sistemi informativi del Ministero della giustizia.
Nella specie, invece, l’opposizione era stata trasmessa per posta certificata all’indirizzo dell’ufficio gip-gup, diverso da quello indicato nel decreto richiamato oltre che presso il portale della Procura della Repubblica.
La difesa del RUSSO ha proposto ricorso avverso il provvedimento citato, formulando due motivi.
Con il primo, ha dedotto violazione di norme processuali in relazione agli artt. 461, 582 e 111 bis, cod. proc. pen., per avere il giudice erroneamente ritenuto che la pec di cortesia inviata all’ufficio gip-gup costituisse deposito dell’atto opposizione, laddove l’adempimento era invece avvenuto sul portale nei termini di legge e per avere, altresì, ritenuto che l’opposizione dovesse essere depositata in via esclusiva sull’indirizzo pec indicato nel decreto del Direttore generale, senza tener conto del fatto che il deposito telematico può avvenire dal gennaio 2024 anche sul portale in fase di transizione fino al 31 dicembre 2024, data dalla quale l’unico mezzo sarà il portale stesso, oggi esclusivo per alcuni atti specifici e facoltativo per altri. Nella specie, la difesa aveva proposto opposizione al decreto penale nei termini e con le forme di legge di cui all’art. 461 cod. proc. pen., depositandola sul portale deposito atti penali PDP del Ministero della Giustizia, con ricevuta generata dal sistema. Solo per scrupolo e tenuto conto del regime transitorio, era stata inviata una mail di cortesia presso l’indirizzo dell’ufficio gip-gup, con allegata la ricevuta dell’invio fatto sul portale citato. Il giudice avrebbe dunque errato nel considerare la mali di cortesia come l’invio dell’opposizione, laddove, sotto altro profilo, si è pure rilevato che l’art. 111 bis, cod. proc. pen. non definisce la modalità telematica, cosicché la stessa può essere integrata sia con l’invio via pec, che a mezzo portale.
Con il secondo motivo, ha dedotto analogo vizio per avere il giudice erroneamente applicato l’art. 87 bis del d. Igs. n. 150/2022, interpretando l’atto di opposizione quale vera e propria impugnazione, ma anche per avere ritenuto che il portale per il deposito degli atti penali riguardasse solo quelli relativi alle indagi
preliminari, affermazioni che la difesa ha contestato entrambe, ritenendo, per un verso, l’opposizione non del tutto assimilabile a un’impugnazione, non avendo effetto devolutivo e mirando a ottenere la revoca del decreto con l’instaurazione di un contraddittorio postumo; per altro verso, essendo l’uso del portale alternativo alla pec, sullo stesso potendo depositarsi anche atti successivi alle indagini, così come effettuato dalla difesa nella specie.
Il Procuratore generale, in persona del sostituto NOME COGNOME ha depositato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto il rigetto del ricorso.
Considerato in diritto
1. Il ricorso va rigettato.
A mente dell’art. 461, comma 1, cod. proc. pen., nel termine di quindici giorni dalla notificazione del decreto, l’imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria, personalmente o a mezzo del difensore eventualmente nominato, possono proporre opposizione con le forme previste dall’art. 582, cod. proc. pen. nella cancelleria del giudice per le indagini preliminari che ha emesso il decreto ovvero nella cancelleria del tribunale o del giudice di pace del luogo in cui si trova l’opponente.
L’art. 582 cit. che regola le formalità di presentazione delle impugnazioni, a sua volta, stabilisce che il relativo atto va presentato mediante deposito con le modalità previste dall’art. 111 bis codice di rito nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato. Quest’ultima norma disciplina il c.d. deposito telematico con riferimento agli atti, documenti e memorie, stabilendo che esso ha luogo esclusivamente con le modalità, per l’appunto, telematiche, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione degli atti e dei documenti informatici. Tuttavia, l’art. 87 comma 4, d. Igs, n. 150/2022 ha espressamente stabilito che il testo vigente al momento dell’entrata in vigore della novella (a decorrere dal 30 dicembre 2022 ex art. 6 d.l. 161/20.22 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 199/2022) continuerà ad applicarsi sino al quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dei regolamenti di cui ai commi 1 e 3 dello stesso art. 87, ovvero sino al diverso termine di transizione previsto dal regolamento di cui al comma 3 per gli uffici giudiziari e per le tipologie di atti in esso indicati. Inoltre, l’art. 87 comma 6-bis d. Igs. cit., prevede un regime transitorio per specifiche tipologie di atti ivi elencati il cui deposito avviene negli uffici delle proc della Repubblica presso i tribunali nel portale del processo penale telematico individuato con provvedimento del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia e con le modalità stabilite nel medesimo provvedimento, anche in deroga al regolamento di cui al d.m. 44/2011, deposito che si intende eseguito al momento del rilascio della ricevuta di accettazione da parte dei
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sistemi ministeriali, secondo le modalità stabilite dal provvedimento; laddove, per gli atti diversi da quelli indicati in tale elenco, l’art. 87 bis successivo stabilisce che sino al termine indicato al comma 4, di cui si è già detto, é consentito il deposito con valore legale mediante invio dall’indirizzo di posta elettronica certificata inserito ne registro generale degli indirizzi elettronici di cui all’articolo 7 del regolamento di c al decreto del Ministro della giustizia n. 44/2011 e il deposito con tali modalità deve essere effettuato presso gli indirizzi di posta elettronica certificata degli uff giudiziari destinatari, indicati in apposito provvedimento del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati, pubblicato nel portale dei servizi telematici del Ministero della giustizia.
La sanzione processuale della inammissibilità dell’atto di impugnazione deriva poi dall’art. 87 bis comma 7, lett. c), d.lgs. 150/22, a mente del quale «Fermo restando quanto previsto dall’articolo 591 del codice di procedura penale, nel caso di proposizione dell’atto ai sensi del comma 3 del presente articolo l’impugnazione è altresì inammissibile: c) quando l’atto è trasmesso a un indirizzo di posta elettronica certificata non riferibile, secondo quanto indicato dal provvedimento del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati di cui al comma 1, all’ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato o, nel caso di richiesta di riesame o di appello contro provvedimenti resi in materia di misure cautelari, personali o reali, a un indirizzo di posta elettronica certificata non riferibile, secondo quanto indicato dal provvedimento del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati di cui al comma 1, all’ufficio competente a decidere il riesame o l’appello».
2. Fatta tale premessa, i motivi sono entrambi infondati.
Erra, intanto, la difesa laddove sviluppa le proprie argomentazioni muovendo dalla natura non propriamente impugnatoria dell’opposizione a decreto penale di condanna: infatti, nella specie, la questione è del tutto irrilevante posto che è lo stesso art. 461 cod. proc. pen. a richiamare, quanto alle formalità di presentazione dell’opposizione, quelle dell’atto di impugnazione, sicché certamente, a tali fini, l’opposizione è considerata dal legislatore un atto d’impugnazione. Il che risponde alla questione posta con il ricorso, quella cioè se sia possibile procedere al deposito di essa in base alla disposizione contenuta nell’art. 111 bis richiamato, applicabile, tuttavia, per espressa dizione normativa (stante il regime transitorio vigente), solo agli atti, documenti e memorie e non anche agli atti d’impugnazione, per i quali la disciplina resta quella di cui agli artt. 87 e 87 bis d. Igs. n. 150/2022, sopra richiamati.
Sul punto, soccorrono i principi più volte ribaditi, in casi del tutto analoghi a quello all’esame, dalla giurisprudenza di legittimità.
Proprio in tema d’impugnazioni, questa stessa Sezione ha già ritenuto inammissibile il gravame depositato telennaticamente presso un indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello indicato nel decreto del Direttore generale
per i sistemi informativi automatizzati di cui all’art. 87 bis, comma 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (Sez. 4, n. 48804 del 14/11/2023, COGNOME Rv. 285399 – 01, in fattispecie relativa proprio ad opposizione a decreto penale di condanna, in cui la Corte ha ritenuto che non potesse integrare una causa di forza maggiore, tale da rendere scusabile l’errore, la circostanza che sul sito web dell’ufficio giudiziario fosse indicato un diverso indirizzo PEC, stante il chiaro e inderogabile rinvio normativo ai soli indirizzi indicati nella fonte ministeriale; Sez. 2, n. 11795 del 21/2/2024 COGNOME, Rv. 286141 – 01, in cui si è pure precisato che la ratio, sottesa alla citata disposizione, di semplificazione delle comunicazioni tra parti e uffici giudiziari e di accelerazione degli adempimenti di cancelleria non ammette interpretazioni che attenuino il rigore delle cause di inammissibilità previste dalla legge, nemmeno valorizzando l’idoneità della notifica al “raggiungimento dello scopo”). Trattasi, peraltro, di principi che si pongono in linea di stretta continuità con quanto già affermato a proposito della legislazione di emergenza durante la pandemia da Covid19: anche in quel caso, infatti, si era stigmatizzata la inderogabilità delle modalità di deposito telematico, affermandosi, ancora una volta in ipotesi di opposizione a decreto penale di condanna, l’inammissibilità del deposito telematico presso un indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello indicato per l’ufficio che h emesso il provvedimento impugnato dal Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati, ai sensi dell’art. 24, comma 4, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 (Sez. 6, n. 20680 del 8/2/2024, Compagni, Rv. 286419 – 01, in fattispecie in cui l’opposizione era stata trasmessa ad un indirizzo di posta elettronica certificata dello stesso ufficio giudiziario, ma diverso da quello dedicato).
Pertanto, del tutto de-assiale deve considerarsi il richiamo operato dalla difesa al d.m. n. 217/2023 che ha riguardato modifiche al regolamento di cui al d.m. 44/2011, limitatamente però ad atti diversi dalle impugnazioni, nessun atto di normazione primaria avendo riguardato il regime transitorio vigente sopra descritto, cosicché irrilevante, come del resto correttamente ritenuto dal giudicante, è il deposito di una copia di cortesia dell’atto, peraltro neppure all’indirizzo legale, ma ad altro dell’ufficio giudiziario competente.
Al rigetto segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali Deciso il 27 novembre 2024