Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 9107 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 5 Num. 9107 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/12/2025
In nome del Popolo RAGIONE_SOCIALE
QUINTA SEZIONE PENALE
Composta da NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME ha pronunciato la seguente
– Presidente –
Sent. n. sez. 2000/2025
CC – 17/12/2025
RNUMERO_DOCUMENTO.N. NUMERO_DOCUMENTO
Relatore –
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a BIELLA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 26/09/2025 della CORTE DI APPELLO di TORINO
udite le conclusioni del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME AVV_NOTAIO, che visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; ha chiesto di rigettare il ricorso.
Con sentenza emessa il 25 marzo 2025, il Tribunale di Novara aveva condannato NOME COGNOME in ordine ai reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e bancarotta fraudolenta documentale.
Con ordinanza pronunziata il 26 settembre 2025, la Corte di appello di Torino ha dichiarato lÕinammissibilitˆ dellÕappello proposto dallÕimputato.
La parte aveva presentato appello il 20 giugno 2025, mediante invio di messaggio di posta elettronica certificata alla cancelleria del Tribunale di Novara.
La Corte territoriale ha dichiarato inammissibile lÕappello, rilevando che, Çin assenza di malfunzionamento del Portale o di una oggettiva impossibilitˆ di utilizzare il mezzo telematico corretto, il deposito dell’atto di gravame a mezzo pec risulta nella specie effettuato secondo forme non più consentiteÈ.
Avverso lÕordinanza della Corte di appello, lÕimputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore di fiducia.
Con un unico motivo, deduce i vizi di erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 111-bis, 583 e 591 cod. proc. pen., 24 e 3 decreto ministeriale n. 213 del 29 dicembre 2023.
Sostiene che lÕart. 3 del decreto ministeriale n. 213 del 29 dicembre 2023 prevederebbe Çil mero obbligo di deposito in via telematica, senza sanzionare con lÕinammissibilitˆ lÕomesso adempimento tramite portaleÈ. Ne conseguirebbe Çche anche il deposito a mezzo pecÈ dovrebbe Çritenersi, come lo è, consentitoÈ.
Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto di rigettare il ricorso il ricorso.
Il ricorso deve essere rigettato.
LÕunico motivo di ricorso è infondato.
Il ricorrente, in sostanza, sostiene che il legislatore, pur avendo introdotto lÕobbligo del deposito telematico, non avrebbe espressamente previsto la sanzione dellÕinammissibilitˆ, in caso di inosservanza della forma prescritta.
Deve essere premesso che lÕart. 111-bis cod. proc. pen., introdotto dal d.lgs. n. 150 del 2022 (cd. riforma Cartabia), ha previsto che ogni atto debba essere depositato mediante modalitˆ telematiche, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione degli atti e dei documenti informatici. La disposizione, nel suo primo comma, stabilisce il principio generale dellÕobbligatorietˆ del deposito telematico, salvo le eccezioni previste dall’art. 175-bis cod. proc. pen. Al secondo comma impone che il sistema garantisca la certezza temporale della trasmissione e della ricezione, nonchŽ l’identificazione del mittente e del destinatario, ponendo cos’ le basi per un sistema di comunicazione processuale fondato su criteri di sicurezza, tracciabilitˆ e affidabilitˆ. Sono stati abrogati gli artt. 582, comma 2, e 583 cod. proc. pen., recanti la disciplina delle modalitˆ tradizionali di proposizione dellÕimpugnazione, quali il deposito fuori sede e l’invio del ricorso mediante raccomandata o telefax.
é stato interpolato l’art. 582 cod. proc. pen., il cui comma 1, nella nuova formulazione, stabilisce che, salvo diversa previsione di legge, l’atto di impugnazione è presentato mediante deposito con le modalitˆ di cui all’art. 111bis cod. proc. pen., presso la cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato. In via residuale, esclusivamente nelle ipotesi di impugnazione proposta personalmente dalle parti private, la forma telematica concorre con il deposito fisico dell’atto in formato analogico presso la cancelleria del giudice, ai sensi del comma 1-bis dell’art. 582 cod. proc. pen.
La riforma Cartabia, tuttavia, ha previsto unÕarticolata disciplina transitoria anche con riferimento alle disposizioni in materia di processo telematico.
In particolare, per quanto qui rileva, lÕart. 87 del citato decreto legislativo, al comma 1, prevede che, con regolamento da adottarsi con decreto del Ministro della giustizia, vengano Çdefinite le regole tecniche riguardanti il deposito, la comunicazione e la notificazione con modalitˆ telematiche degli atti del procedimento penaleÈ e, al comma 3, prevede che, con analogo regolamento, vengano Çindividuati gli uffici giudiziari e le tipologie di atti per cui possano essere adottate anche modalitˆ non telematiche di deposito, comunicazione o notificazione, nonchŽ i termini di transizione al nuovo regime di deposito, comunicazione e notificazioneÈ. Al comma 5, lÕart. 87 prevede che le disposizioni dellÕart. 111-bis si applichino a partire Çdal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dei regolamenti di cui ai commi 1 e 3, ovvero a partire dal diverso termine previsto dal regolamento di cui al comma 3 per gli uffici giudiziari e per le tipologie di atti in esso indicatiÈ.
In attuazione alla disciplina transitoria, lÕart. 3 decreto del Ministero della giustizia n. 217 del 2023, come sostituito dallÕart. 1 del decreto del Ministero della giustizia n. 206 del 2024, ha previsto che il deposito di atti, documenti, richieste e memorie, a partire dal 1¡ gennaio 2025, abbia luogo con modalitˆ telematiche.
QuestÕultimo decreto, in particolare, per quanto qui interessa, ha fissato nella data del 1¡ gennaio 2025 lÕentrata in vigore dellÕobbligo generalizzato Ð per il deposito presso le Procure della Repubblica, le sezioni GIP e i Tribunali Ð di utilizzo delle modalitˆ telematiche, tramite portale, per i soggetti esterni (avvocati, consulenti, parti private). Per i soggetti interni (magistrati, segreterie e cancellerie), lÕobbligo è stato invece differito al 31 dicembre 2025, con la previsione di deroghe transitorie per specifiche tipologie di atti e procedimenti.
Nel caso in esame, relativo al deposito dellÕatto di appello avverso sentenza di primo grado, trova dunque applicazione la disciplina sopra richiamata, che impone Ð per i soggetti esterni e per gli atti di impugnazione Ð lÕutilizzo esclusivo del portale telematico a partire dal 1¡ gennaio 2025, salvo le eccezioni espressamente previste dalla normativa.
Tanto premesso, va rilevato che la Corte di appello ha correttamente ritenuto l’impugnazione inammissibile, atteso che essa è stata presentata successivamente al 1¡ gennaio 2025 (il 20 giugno 2025) e senza rispettare le modalitˆ di deposito telematico previste dallÕart. 111-bis cod. proc. pen. LÕordinamento, invero, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, prevede lÕinammissibilitˆ dellÕimpugnazione, nel caso di inosservanza delle modalitˆ previste dallÕart. 111bis cod. proc. pen.
LÕart. 591, comma 1, lett. c, cod. proc. pen., infatti, prevede lÕinammissibilitˆ dell’impugnazione (anche) quando non siano state osservate le disposizioni di cui allÕart. 582 cod. proc. pen., che, a sua volta, prevede che l’impugnazione debba essere proposta mediante le modalitˆ previste dallÕart. 111-bis.
Al rigetto del ricorso per cassazione, consegue, ai sensi dellÕart. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Cos’ deciso, il 17 dicembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente NOME NOME COGNOME