Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 7725 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 7725 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 29/01/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOMECOGNOME nato a Torre Annunziata, il 11 febbraio 1964
difeso di fiducia dall’avv. NOME COGNOME del Foro di Roma avverso l’ordinanza in data 19/11/2024 della Corte di appello di Napoli che ha dichiarat inammissibile il ricorso per cassazione avverso l’ordinanza della Corte di appello, funzione di Giudice dell’esecuzione, 19.09.2024;
letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni scritte con cui il Pubblico Ministero, in persona del Sos Procuratore Generale NOME COGNOME ha chiesto che il ricorso sia dichiara inammissibile;
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe, la Corte di appello di Napoli ha dichiarato inammissibil ricorso per cassazione proposto dalla difesa del condannato avverso la propria ordinanza, emessa quale Giudice dell’esecuzione.
La Corte distrettuale ha dichiarato inammissibile l’impugnazione, sul rilievo che:
-con atto depositato presso la Cancelleria della Corte di appello, la difesa condannato NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza in data
19 settembre 2024, emessa dalla Corte di appello, in funzione di Giudice dell’esecuzione, censurando la disapplicazione di legge e difetto di motivazione;
-alla luce della giurisprudenza di legittimità, formatasi nell’ambito della vigenza disciplina transitoria di cui all’art. 87-bis d.lgs. n. 150 del 2022, è stato affermato che, ai sensi del comma 7, è inammissibile l’impugnazione proposta dal difensore, in formato digitale e trasmessa a mezzo di posta elettronica, se sprovvista della relativa firma digitale e che regime è divenuto ordinario, per effetto dell’attuale formulazione dell’art. 582 cod. proc. a mente del quale l’atto di impugnazione è presentato mediante deposito con le modalità di cui all’art. 111-bis cod. proc. pen. – e perciò con deposito telematico – presso la Cancelleri Giudice che ha emesso il provvedimento, disciplina applicabile dal 30 dicembre 2022, ai sensi dell’art. 6 d.l. 31 ottobre 2022, n. 162;
-in applicazione dell’art. 591 lett. c) cod. proc. pen., non avendo il difensore risp le forme dell’impugnazione, il ricorso doveva essere dichiarato inammissibile.
Con unico motivo di ricorso, la difesa lamenta, testualmente, «la violazione di leg penale e di procedura penale», assumendo che il Giudice dell’esecuzione non sarebbe competente a dichiarare l’inammissibilità del ricorso per cassazione, essendo invece «compito e competenza del Giudice dell’esecuzione (…) l’invio del ricorso alla Corte Suprema la qua avrebbe (…) eventualmente dichiarato (…) la inammissibilità del ricorso», domandand pertanto, l’annullamento del provvedimento.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
1.1.Conne è noto, la riforma cd. Cartabia ha apportato significative modifiche al sistem delle impugnazioni e, per quanto d’interesse, all’art. 582 cod. proc. pen., che ha recepit regola generale dell’obbligatorietà del deposito telematico dell’impugnazione, secondo l modalità di cui all’art. 111-bis cod. proc. pen.
In coerenza con quanto stabilito dall’art. 111-bis, comma 4, cod. proc. pen., second cui gli atti che le parti compiono personalmente possono essere depositati anche con modalità non telematiche, l’art. 582, comma 1-bis, cod. proc. pen., prevede che le parti private possano depositare l’atto di impugnazione in forma di documento analogico presso la cancelleria de giudice, essendo stata espunta la previsione, già contemplata all’art. 583 cod. proc. pe relativa alla trasmissione dell’atto di impugnazione a mezzo posta.
L’art. 582 c.p.p., come modificato dall’art. 33, comma 1 lett. e), d.lgs. 10 ottobre 2 n. 150, recita: «Salvo che la legge disponga altrimenti, l’atto di impugnazione è present mediante deposito con le modalità previste dall’articolo 111-bis nella cancelleria del giudice ha emesso il provvedimento impugnato. Le parti private possono presentare l’atto con le
modalità di cui al comma 1 oppure personalmente, anche a mezzo di incaricato, nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato. In tal caso, il pubblic ufficiale addetto vi appone l’indicazione del giorno in cui riceve l’atto e della persona presenta, lo sottoscrive, lo unisce agli atti del procedimento e rilascia, se rich attestazione della ricezione».
Con l’intervento riformatore sono stati abrogati gli artt. 582, comma 2 e 583 cod. pro pen. è stata così esclusa la possibilità di depositare l’atto di impugnazione presso la cancel del tribunale o del giudice di pace del luogo in cui le parti private o i difensori si trov diverso da quello di emissione del provvedimento impugnato ovvero a mezzo telegramma o raccomandata, essendo stata altresì eliminata la previsione di deposito presso l’agente consolare all’estero.
Le difficoltà connesse alla transizione hanno determinato il legislatore a stabilire, all’adozione dei regolamenti previsti dall’art. 87 cit., il differimento dell’entrata in vi disposizioni introdotte con il nuovo art. 582 cod. proc. pen. E’ stato così previsto che, f quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del regolamento di cui al primo comma del medesimo art. 87, (da adottarsi con decreto del Ministro della giustizia entro il 31 dicem 2023), avrebbe continuato ad applicarsi, nella sua precedente formulazione, l’art. 582, comma 1, cod. proc. pen., con la possibilità di presentazione dell’impugnazione, personalmente ovver a mezzo di incaricato, nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato.
1.2. Nel caso oggetto di decisione, la Corte di appello, quale giudice presso il qua l’atto di impugnazione è stato depositato, ha provveduto alla delibazione circa l’ammissibil dell’impugnazione. Erra, pertanto, il ricorrente, allorquando sostiene, con motivo, aff peraltro, da genericità, in quanto non si confronta con le specifiche indicazioni a fondamen del provvedimento impugnato, che tale giudice non fosse competente a dichiarare l’inammissibilità del ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 87-bis, comma 7, d.lgs. n cit., dovendosi ravvisare la competenza funzionale della Corte di appello, quale giudice pres cui l’impugnazione risulta presentata (in proposito, cfr. Sez. 3, n. 44669 del 12/09/20 COGNOME, cit., in motivazione), in ordine alla declaratoria di inammissibilità della medes ove, come nel caso di specie, non siano in toto rispettate le modalità di forma previste per la presentazione dell’atto.
Tanto premesso, il ricorso, in quanto infondato, deve essere rigettato e il ricorr condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 29/01/2025.