Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 40781 Anno 2025
In nome del Popolo RAGIONE_SOCIALE
Penale Sent. Sez. 4 Num. 40781 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/11/2025
QUARTA SEZIONE PENALE
Composta da
NOME COGNOME
– Presidente –
Sent. n. sez. 1066/2025
NOME COGNOME
CC – 25/11/2025
NOME COGNOME
R.NUMERO_DOCUMENTO.N. NUMERO_DOCUMENTO
NOME COGNOME
– Relatore –
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente
sul ricorso proposto da:
NOME, nato a RAGIONE_SOCIALE il DATA_NASCITA,
avverso l’ordinanza del 26 febbraio 2025 del Tribunale di Agrigento,
letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; l’accoglimento dei motivi di ricorso;
sentito il Sostituto Procuratore generale, che ha concluso per il rigetto del ricorso; sentito l’AVV_NOTAIO, del foro di Palermo, che ha concluso per
Con ordinanza del 26 febbraio 2025 il Tribunale di Agrigento ha rigettato l’appello proposto art. 322cod. proc. pen. da AVV_NOTAIO avverso il provvedimento con il quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE aveva disatteso la richiesta di declaratoria di inefficacia del decreto di controllo giudiziario, pronunciato art. 3 legge 29 ottobre 2016, n. 199, ed emesso nei confronti dell’azienda RAGIONE_SOCIALE, della quale il COGNOME è amministratore unico.
1.1. Più in particolare, la richiesta di riesame del decreto non è mai stata ricevuta dal Tribunale di Agrigento, a causa di una falla del sistema informatico.
Il ricorrente presentava al Giudice per le indagini preliminari una prima richiesta di declaratoria di inefficacia, per decorso dei termini di cui all’art. 309 cod. proc. pen., che veniva rigettata, con provvedimento poi confermato in sede di appello dal Tribunale, mentre il successivo ricorso per cassazione è stato rigettato dalla Corte di cassazione.
Una ulteriore richiesta di declaratoria di inefficacia veniva proposta quando giˆ era pendente il primo appello, ed è stata disattesa con ordinanza contro la quale è stato proposto ricorso per cassazione, riqualificato in appello, poi rigettato dal Tribunale di Agrigento con l’ordinanza del 26 febbraio 2025.
Avverso tale ultimo provvedimento ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME, a mezzo del proprio difensore, lamentando in sintesi, ai sensi dell’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., quanto segue.
2.1. Con un unico motivo si deduce violazione della legge penale processuale in relazione agli artt. 309 e 324 cod. proc. pen.: dopo aver ricostruito la vicenda nei suoi snodi principali, si osserva che il difensore correttamente e tempestivamente propose istanza di riesame, che solo per una falla del sistema informatico non giunse immediatamente a conoscenza del Tribunale di Agrigento.
Tuttavia, a seguito delle istanze presentate al Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, volte ad ottenere la perenzione della misura, il Tribunale del riesame fu messo a conoscenza degli atti (tra cui lÕistanza di riesame), e quindi avrebbe dovuto attivare il procedimento di cui agli artt. 309 e ss. cod. proc. pen.
SicchŽ, nell’inerzia del Tribunale, ed essendo inutilmente decorsi i termini di cui alla giˆ menzionata disposizione, lo stesso Giudice per le indagini preliminari avrebbe dovuto dichiarare l’inefficacia della misura.
Il giudizio di cassazione si è svolto con trattazione orale, e le parti hanno formulato le conclusioni come in epigrafe indicate.
Il ricorso è inammissibile, poichŽ proposto per un motivo manifestamente infondato.
Allo scrutinio dei motivi di ricorso è utile premettere che il 9 settembre 2024 NOME COGNOME proponeva tempestivamente riesame avverso il decreto di controllo giudiziario, inoltrandolo tramite portale telematico al Tribunale di Agrigento, art. 111cod. proc. pen.
Decorsi i termini di cui all’articolo 309, comma 10, cod. proc. pen. (richiamati dall’articolo 324 cod. proc. pen.), nellÕinerzia del Tribunale, il NOME chiedeva al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE di dichiarare inefficace il decreto impugnato.
Quest’ultimo, quindi, prima di decidere sollecitava informazioni al Tribunale del riesame, inoltrando sia l’istanza di declaratoria di inefficacia, sia la copia della richiesta di riesame.
Veniva quindi accertato che, per una falla (certificata) del sistema informatico, il deposito della richiesta di riesame non si era mai perfezionato, poichŽ inoltrata ad un indirizzo presente nel portale dedicato al deposito, ma rivelatosi inidoneo a consentire la ricezione e visione della richiesta da parte del Tribunale del riesame di Agrigento.
Il Giudice per le indagini preliminari (provvedimento del 1 ottobre 2024), quindi, rigettava questa prima istanza, nonchŽ una successiva (con provvedimento del 18 ottobre 2024), proposta quando il termine dei 10 giorni era ampiamente decorso anche in relazione alla “trasmissione” della richiesta di riesame al Tribunale; segnalava, inoltre, che integrando quel malfunzionamento un’ipotesi di forza maggiore, avrebbe dovuto proporre istanza di restituzione nel termine al fine di reiterare la richiesta di riesame.
2.1. Avverso il primo provvedimento il NOME presentava appello art. 322cod. proc. pen., poi rigettato dal Tribunale con ordinanza del 7 novembre 2024, impugnata con ricorso per cassazione, rigettato da questa Sezione.
In tale decisione si è affermato che Òla declaratoria di inefficacia della misura per inosservanza del termine perentorio di dieci giorni per la decisione presuppone, all’evidenza, che il deposito dell’impugnazione si sia perfezionato mediante la regolare ricezione degli atti da parte dell’Ufficio destinatario. Nel caso specifico del deposito telematico, occorre che l’istanza sia inoltrata ad un indirizzo elettronico
valido e funzionante, nel senso che deve trattarsi di un canale di comunicazione telematico che consenta all’Ufficio giudiziario di ricevere validamente l’atto trasmesso, al fine di poter provvedere ai successivi incombenti processualmente richiestiÓ.
2.2. Avverso il secondo provvedimento del Giudice per le indagini preliminari, invece, veniva proposto ricorso per cassazione, poi convertito in appello da questa Sezione, e trasmesso al Tribunale di Agrigento (Sez. 4, n. 2785 del 14/01/2025, NOME, non mass.), il quale ha quindi emesso l’ordinanza oggi impugnata.
Ordinanza che, nel disattendere la prospettazione difensiva, sottolinea come la seconda istanza rappresenti nient’altro che una duplicazione della prima, e che non si possa parlare di un , in quanto nel momento in cui propose appello – ovvero in data 9 ottobre 2024 – erano giˆ decorsi i termini in ipotesi decorrenti dalla richiesta di informazioni del Giudice per le indagini preliminari, tantÕè vero che con lÕappello si chiedeva la perdita di efficacia della misura cautelare (p. 7 ordinanza impugnata).
Decidendo il ricorso avverso il primo provvedimento, questa Corte ha giˆ evidenziato, e va ora ribadito, che dall’accertata falla del sistema informatico non pu˜ farsi discendere, come pretende il ricorrente, l’inefficacia della misura per il decorso del termine di 10 giorni previsto dal combinato disposto degli artt. 309, comma 10, 324, comma 7, cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 18444 del 25/02/2025, NOME, Rv. 288075 – 01).
La decorrenza del termine perentorio, cui la legge processuale collega la perdita di efficacia della misura cautelare, presuppone infatti, nel caso del deposito telematico, che l’istanza sia inoltrata ad un indirizzo elettronico valido e che quindi sia ricevuta dall’ufficio giudiziario competente, che in tal modo è nelle condizioni di potersi attivare per la definizione del subprocedimento.
Se, come nella specie, il deposito telematico non si è perfezionato, quantunque per una causa non imputabile al ricorrente, nessun termine è iniziato a decorrere.
Beninteso ci˜, il ricorrente afferma che, una volta ricevuta la richiesta di riesame – quale allegato alla nota inoltrata dal Giudice per le indagini preliminari il Tribunale del riesame avrebbe dovuto attivare il procedimento di cui agli artt. 309 e 324 cod. proc. pen. chiedendo gli atti all’autoritˆ procedente e decidendo sulla richiesta nel termine di 10 giorni dalla ricezione; in difetto, stante l’inosservanza dei termini di cui ai commi 5 e 9 dell’art. 309 cod. proc. pen., la misura deve ritenersi perenta.
Ferma l’inapplicabilitˆ del termine di cui al comma 5 dell’art. 309 cod. proc. pen. al riesame reale (Sez. U, n. 26268 del 28/03/2013, COGNOME, Rv. 255582 – 01), non giova al ricorrente il richiamo ad un precedente arresto di legittimitˆ (p. 6 ricorso), poichŽ relativo al diverso caso in cui una istanza di differimento è stata depositata ad indirizzo p.e.c. distinto da quello dell’autoritˆ giudiziaria destinataria, che ne era giunta ugualmente a conoscenza (Sez. 6, n. 28679 del 12/04/2021, COGNOME, non mass.).
Più in generale, il ricorrente sembra richiamare il principio, affermato anche nel caso di impugnazioni cautelari, per cui il deposito di istanze presso un ufficio diverso non si traduce di per sŽ nella inesistenza dellÕatto (ad es., Sez. 1, n. 25366 del 04/06/2021, COGNOME, Rv. 281667 Ð 01, in materia di rinvio per impedimento del difensore comunicato via e-mail prima della pandemia; Sez. 1, n. 17879 del 22/03/2019, COGNOME, Rv. 276308 – 01).
Vero è che i principi della strumentalitˆ delle forme degli atti processuali, e del raggiungimento dello scopo dell’atto, hanno ormai assunto una valenza generale; tali principi sono stati da ultimo applicati dalle Sezioni Unite in materia di deposito del ricorso per cassazione nella procedura cautelare che, si è affermato, anche se depositato presso ufficio diverso, è produttivo di effetti se tempestivamente pervenuto all’ufficio che sarebbe stato competente a riceverne il deposito (Sez. U., n. 1626 del 24/09/2020, dep. 2021, COGNOME, Rv. 280167 – 01, in relazione per˜ alla specifica ipotesi del ricorso art. 311 cod. proc. pen.).
Tuttavia, ferma l’intervenuta abrogazione del comma 2 dell’art. 582 cod. proc. pen. – norma cui rinviano gli artt. 309 e 324 cod. proc. pen., e giˆ ritenuta applicabile alla richiesta di riesame (per tutte, Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828 – 01) – non si pu˜ non rilevare la diversitˆ del caso in esame.
Il ricorrente, infatti, non ha depositato presso l’ufficio del Giudice per le indagini preliminari la richiesta di riesame, che il comma 1 dell’art. 324 cod. proc. pen. prevede debba essere depositata nella cancelleria del Tribunale di cui al successivo comma 5; nŽ ha chiesto di essere rimesso in termini per farlo, una volta accertato il malfunzionamento, come pure rilevato da questa Sezione decidendo il precedente ricorso.
Piuttosto, ha presentato due istanze di perenzione, con allegata la richiesta di riesame (in tal modo poi materialmente pervenuta al Tribunale), ma come “fatto storico” a loro sostegno, insistendo per la perenzione della misura.
Nella stessa prospettiva, e pur prescindendo da ogni considerazione in punto di tempestivitˆ, va pure evidenziato che la richiesta di informazioni che il Giudice per le indagini preliminari ha avanzato al Tribunale di Agrigento, al fine di decidere sull’istanza di perenzione, non è certo assimilabile alla trasmissione di atti che un ufficio effettua affinchŽ quello competente adotti i provvedimenti di rito.
Pertanto, non è in alcun modo ipotizzabile la violazione della legge processuale lamentata in ricorso.
Stante lÕinammissibilitˆ del ricorso, e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilitˆ (Corte cost., sent. n. 186 del 7 giugno 2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria, che si stima equo quantificare in euro tremila.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Cos’ deciso in Roma, il 25 novembre 2025
Il AVV_NOTAIO estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME