Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 903 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 903 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/11/2022
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a MILANO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 04/07/2022 del TRIBUNALE di MILANO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore RAGIONE_SOCIALE NOME COGNOME, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Lodi, conordinanza del 4 luglio 2022, depositata il 2 agosto 2022, dichiarava inammissibile l’istanza di riesame proposta dai difensori di NOME COGNOME in quanto trasmesso ad un indirizzo di poi -te elettronica certificata (“pec riesame”) diverso da quello indicato per il Tribunale di cui all’art 309 comma 7 cod.proc.pen. dal Direttore RAGIONE_SOCIALE dei Sistemi informatici ed automatizzati (“RAGIONE_SOCIALE.tribuale.milano.”).
1.1 Avverso il decreto propongono ricorso per cassazione i difensore di COGNOME, eccependo che in seguito alla pronuncia sopra indicata, il medesimo Tribunale di Milano, con provvedimento del 6 agosto 2022, aveva comunicato loro la fissazione dell’udienza del 12 agosto 2022 per la trattazione della identica istanza di riesame, senza revocare la precedente ordinanza; osservano che l’istanza di riesame era stata presentata in data 20 luglio 2022 presso la Cancelleria del Tribunale di Lodi in conformità a quanto previsto dall’art. 582 comma 2 ; la comunicazione via EMAIL all’indirizzo “pec riesame” del ricorso altro non era che una cortesia anticipatoria, che informava dell’avvenuto deposito del ricorso avvenuto in forma cartacea presso il Tribunale di Lodi, modalità prevista dall’art. 582 cod.proc.pen.; chiedevano quindi di annullare il provvedimento del Tribunale di Milano depositato in data 2 agosto 2022.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è inammissibile.
1.1 L’art. 24 del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176 iprevede al comma 4 che “Per tutti gli atti, documenti e istanze comunque denominati diversi da quelli indicati nei commi 1 e 2, fino al 31 luglio 2021, è consenl:ito il deposito con valore legale mediante invio dall’indirizzo di posta elettronica certificata inserit nel Registro RAGIONE_SOCIALE degli indirizzi certificati di cui all’articolo 7 del regolamen di cui al decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011,, n. 44. Il deposito con le modalità di cui al periodo precedente deve essere effettuato presso gli indirizzi PEC degli uffici giudiziari destinatari ed indic:ati in apposi provvedimento del Direttore RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE informativi e automatizzati , pubblicato nel portale dei servizi telematici…”; il comma 6 sexies dello stesso articolo prevede che “Fermo quanto previsto dall’articolo 591 del codice di procedura penale, nel caso di proposizione dell’atto ai sensi del comma 6-bis (“6-bis. Fermo quanto previsto dagli articoli 581, 582, comrna 1, e 583 del codice di procedura penale, quando il deposito di cui al comma 4 ha ad
oggetto un’impugnazione, l’atto in forma di documento informatico è sottoscritto digitalmente secondo le modalità indicate con il provvedimento del Direttore RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE informativi e automatizzati di cui al comma 4…”) l’impugnazione è altresì inammissibile … e) quando l’atto è trasmesso a un indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello indicato per l’ufficio ch ha emesso il provvedimento impugnato dal provvedimento del Direttore RAGIONE_SOCIALE informativi e automatizzati di cui al comma 4″.
Pertanto, non essendo contestato che l’indirizzo dell’ufficio del Tribunale del riesame di Milano idoneo a ricevere gli atti di impugnazione a mezzo posta elettronica sia EMAILmilano e che l’impugnazione sia stata indirizzata ad un diverso indirizzo PEC, il ricorso è manifestamente infondato; deve infatti essere ritenuto irrilevante che il Tribunale di Milano abbia fissato udienza relativamente alla stessa istanza di riesame, posto che nella suddetta fissazione si fa riferimento ad una istanza depositata in data 04/08/2022, che non può essere quindi quella allegata al ricorso (depositata in data 29 luglio 2022); sul punto il ricorso è privo di specificità, in quanto il ricorrente avrebb dovuto allegare documentazione dalla quale risultasse quando il ricorso depositato presso il Tribunale di Lodi era giunto presso quello di Milano, al fine di valutare la tempestività del deposito.
2.11 ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile; ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende della somma di € 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
Trattandosi di statuizioni a cui non consegue la rimessione in libertà del ricorrente detenuto, si dispone che copia del presente provvedimento sia trasmessa, a cura della cancelleria, al direttore dell’istituto penitenziario dove i ricorrente si trova perché provveda a quanto stabilito dal cornma 1-bis dell’art. 94 disp att cod proc pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp.
att. Cod. Proc. Pen. Così deciso il 16/11/2022