Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 47557 Anno 2024
In nome del Popolo RAGIONE_SOCIALE
Penale Sent. Sez. 1 Num. 47557 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 29/11/2024
PRIMA SEZIONE PENALE
– Presidente –
NOME COGNOME
CC – 29/11/2024
RNUMERO_DOCUMENTO.N. NUMERO_DOCUMENTO
NOME COGNOME
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a SAN SEVERO (FG) il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 18/09/2024 del TRIBUNALE di FOGGIA udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico RAGIONE_SOCIALE, nella persona del Sostituto procuratore generale NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo l’annullamento del prfovvedimento impugnato, con rinvio per nuovo giudizio.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza emessa in data 18 settembre 2024 il Tribunale di Foggia, quale giudice dell’esecuzione, ha respinto l’istanza con cui NOME COGNOME ha chiesto l’annullamento dell’ordine di esecuzione RAGIONE_SOCIALE sentenza emessa a suo carico in data 15 dicembre 2017 dal Tribunale di Foggia, confermata dalla Corte di appello di Bari in data 23 giugno 2022 e divenuta irrevocabile il 19 maggio 2023.
Il Tribunale ha rilevato che l’istante sosteneva di avere presentato ricorso per cassazione a v v e r s o t a l e c o n d a n n a , d e p o s i t a n d o l o a l l ‘ i n d i r i z z o t e l e m a t i c o EMAIL, circostanza da cui era sorto un disguido con la Corte di appello, che non aveva trasmesso l’atto alla Corte di cassazione. Ha però ritenuto che tale indirizzo
fosse errato, perchØ diverso da quello assegnato dal RAGIONE_SOCIALE all’ufficio impugnazioni RAGIONE_SOCIALE Corte di appello di Bari, e che sia stata perciò legittima l’omessa trasmissione del ricorso alla Corte di cassazione.
Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso NOME COGNOME, per mezzo del suo difensore AVV_NOTAIO, articolando due motivi.
2.1. Con il primo motivo deduce l’inosservanza di norme processuali, con violazione dell’art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
L’ordinanza ignora la disciplina transitoria in materia di deposito degli atti penali, secondo cui fino al 31/12/2024 Ł consentito il deposito degli atti di impugnazione sia in forma cartacea sia agli indirizzi di posta certificata indicati dal RAGIONE_SOCIALE. La sentenza impugnata Ł stata emessa dalla terza sezione RAGIONE_SOCIALE Corte di appello di Bari, e quindi correttamente il ricorso Ł stato inviato all’indirizzo PEC EMAIL, che Ł uno degli indirizzi indicati dal RAGIONE_SOCIALE come abilitati a ricevere le impugnazioni.
2.2. Con il secondo motivo di ricorso deduce il vizio RAGIONE_SOCIALE motivazione, con violazione dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
L’ordinanza afferma, contraddittoriamente, che ad ogni sezione penale RAGIONE_SOCIALE Corte di appello di Bari Ł stata assegnata una casella PEC, mentre poi sostiene che all’ufficio impugnazioni, che Ł unico per tutte le sezioni, Ł associato il solo indirizzo EMAIL, affermazione che contrasta con quella dello stesso sito del RAGIONE_SOCIALE, nel quale alla sezione terza RAGIONE_SOCIALE Corte di appello Ł associato l’indirizzo utilizzato dal ricorrente.
Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto l’annullamento del provvedimento impugnato, con rinvio per un nuovo giudizio, essendo stata l’impugnazione depositata all’indirizzo PEC RAGIONE_SOCIALE terza sezione penale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in entrambi i suoi motivi.
Il primo motivo di ricorso Ł inammissibile per carenza di interesse.
L’affermazione del ricorrente circa la possibilità, in questo regime intertemporale che Ł stato protratto sino al 31/12/2024, di depositare l’atto di impugnazione, in forma cartacea, direttamente all’ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato, ovvero circa la mera facoltatività del deposito in via telematica, Ł irrilevante. Il ricorrente stesso ha scelto la forma di deposito dell’atto di impugnazione in via telematica, ed era pertanto tenuto al rispetto delle formalità per esso previste, in particolare quella di invio all’indirizzo telematico assegnato all’ufficio in questione, cioŁ l’ufficio impugnazioni RAGIONE_SOCIALE Corte di appello di Bari.
Anche il secondo motivo di ricorso Ł inammissibile.
Non vi Ł dubbio che il ricorso per cassazione Ł stato inviato alla Corte di appello competente, tramite il suo deposito presso l’ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato, come attualmente stabilito dall’art. 87bis , comma 4, d.lgs. n. 150/2022. L’art. 87bis d.lgs. n. 150/2022, come ricordato anche dal ricorrente, al comma 1 stabilisce che, sino all’entrata a regime del processo penale telematico, Ł consentito il deposito con valore legale, effettuato presso gli indirizzi PEC degli uffici
giudiziari destinatari, «indicati in apposito provvedimento del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati, pubblicato nel portale dei servizi telematici del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE giustizia». Ai commi 3, 4 e 6 si prevede che l’atto di impugnazione – che non sia una richiesta di riesame o l’appello contro ordinanze in materia di misure cautelari personali o reali – debba essere trasmesso, secondo le modalità indicate dal citato provvedimento del RAGIONE_SOCIALE, all’indirizzo PEC dell’ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato.
Diversamente da quanto asserito dal ricorrente, però, l’indirizzo PEC utilizzato, pur compreso nell’elenco pubblicato nel portale dei servizi telematici del RAGIONE_SOCIALE, non Ł riferibile all’ufficio RAGIONE_SOCIALE Corte di appello di Bari deputato a ricevere gli atti di impugnazione. A questo ufficio, infatti, risulta assegnato l’indirizzo PEC EMAIL, diverso, quindi, da quello utilizzato dal ricorrente: la verifica sul sito web del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE consente, infatti, di accertare che il documento allegato al ricorso Ł incompleto, in quanto non riporta tutti gli uffici a cui Ł assegnato il predetto indirizzo, essendo, in particolare, privo RAGIONE_SOCIALE indicazione dell’Ufficio Impugnazione. Ai sensi dell’art. 87bis , comma 7, lett. c), d.lgs. n. 150/2022, l’utilizzo di un indirizzo telematico diverso comporta l’inammissibilità dell’impugnazione, verificandosi il caso in cui l’atto risulta trasmesso «a un indirizzo di posta elettronica certificata non riferibile, secondo quanto indicato dal provvedimento del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati … all’ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato».
Ad avviso del collegio, detta norma non può essere oggetto di interpretazioni dirette a valorizzare la capacità del deposito non legittimo di raggiungere lo scopo a cui l’atto di ricorso Ł diretto. L’art. 12 delle preleggi, nel dettare le principali regole di interpretazione, dispone che nell’applicare la legge «non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore», e non vi Ł dubbio che la volontà del legislatore, nel caso di specie, Ł quella di realizzare un ‘percorso telematico’ con finalità di semplificazione. Legittimare la possibilità di scrutinare, caso per caso, l'”effettività” dell’inoltro del ricorso presso indirizzi di posta non abilitati implicherebbe, infatti, l’affidamento RAGIONE_SOCIALE legittimità RAGIONE_SOCIALE progressione processuale ad imprevedibili – in quanto non imposti dal legislatore – controlli RAGIONE_SOCIALE cancelleria su caselle di posta non abilitate al ricevimento delle impugnazioni. In tal modo si contravviene alla ratio di semplificazione delle comunicazioni e di accelerazione dell’ iter processuale, che informa la revisione delle regole del processo penale effettuata dal d.lgs n. 150/2022.
Deve, pertanto, ribadirsi il principio stabilito da questa Corte, secondo cui «In tema di impugnazioni, Ł inammissibile il ricorso per cassazione depositato telematicamente presso un indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello indicato nel decreto del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati di cui all’art. 87-bis, comma 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150. (In motivazione, la Corte ha precisato che la ratio, sottesa alla citata disposizione, di semplificazione delle comunicazioni tra parti e uffici giudiziari e di accelerazione degli adempimenti di cancelleria non ammette interpretazioni che attenuino il rigore delle cause di inammissibilità previste dalla legge, nemmeno valorizzando l’idoneità RAGIONE_SOCIALE notifica al “raggiungimento dello scopo”)» (Sez. 2, n. 11795 del 21/02/2024, Rv. 286141)
4. Il diverso indirizzo giurisprudenziale, ribadito da ultimo dalla sentenza Sez. 6, n. 4633 del 09/11/2023, dep. 2024, Rv. 286056, che valorizza l’idoneità RAGIONE_SOCIALE notifica al “raggiungimento dello scopo”, non Ł convincente e si traduce in una disapplicazione, di fatto, RAGIONE_SOCIALE sanzione RAGIONE_SOCIALE inammissibilità stabilita dal legislatore. Tale indirizzo ritiene di conformarsi al principio del favor impugnationis , ma la sentenza Sez. U, n. 1626 del 24/09/2020, dep. 2021, Bottari, Rv. 280167, relativa alle impugnazioni cautelari, ha precisato che tale principio «non può, tuttavia, tradursi
nell’attribuzione al diritto vivente di una potestà integrativa RAGIONE_SOCIALE volutas legis , nØ quindi consentire l’individuazione di diverse forma di presentazione del ricorso rispetto a quelle volute dal legislatore», ed ha ribadito che, in ogni caso rimane «a carico del ricorrente il rischio che l’impugnazione, ove presentata ad un ufficio diverso, sia dichiarata inammissibile per tardività, in quanto, escluso comunque che sulla cancelleria incomba l’obbligo di trasmissione degli atti al giudice competente ex art. 582, comma 2, cod. proc. pen., la data di presentazione rilevante ai fini RAGIONE_SOCIALE tempestività Ł quella in cui l’atto perviene all’ufficio competente a riceverlo».
Pertanto, non sussistendo un obbligo RAGIONE_SOCIALE cancelleria a cui Ł associato l’indirizzo PEC EMAIL di trasmettere tempestivamente il ricorso ricevuto all’indirizzo corretto, ovvero all’ufficio impugnazioni, il rischio di tale omessa trasmissione, o RAGIONE_SOCIALE sua tardività, rimane a carico del ricorrente, il quale non può dolersi RAGIONE_SOCIALE dichiarazione di inammissibilità, in quanto conseguente ad un suo errore e, in questo caso, all’applicazione di una sanzione processuale stabilita esplicitamente dal legislatore.
Deve, peraltro, ricordarsi che anche nel caso RAGIONE_SOCIALE presentazione del ricorso ad un giudice incompetente, in relazione al quale l’art. 568, comma 5, cod. proc. pen. stabilisce il dovere di trasmissione al giudice competente, questa Corte ha sempre affermato che la data di presentazione di cui tenere conto Ł quella in cui l’atto perviene al giudice competente, con la conseguenza che in caso di trasmissione tardiva l’impugnazione deve, in ogni caso, essere dichiarata inammissibile (Sez. 1, n. 1419 del 28/02/2000, Rv. 216084). Nel caso di specie, peraltro, non Ł applicabile la norma sopra citata, dal momento che «La disposizione dell’art. 568, comma quinto, cod. proc. pen. secondo cui l’impugnazione proposta a giudice incompetente deve essere da questo trasmessa a quello competente – non può considerarsi principio generale applicabile al di fuori RAGIONE_SOCIALE materia delle impugnazioni, atteso che tale regola vale esclusivamente nel caso in cui l’erronea individuazione del giudice dipenda da errata qualificazione del mezzo di impugnazione dovendo altrimenti ritenersi inammissibile il gravame» (Sez. 4, n. 29246 del 18/096/2013, Rv. 255464).
Nel caso di specie non vi Ł stato un errore del ricorrente nella qualificazione del mezzo di impugnazione, ma un errore nella individuazione dell’indirizzo telematico competente a ricevere il ricorso. L’ordinanza impugnata afferma, correttamente, che i vari indirizzi PEC associati alla Corte di appello di Bari attengono ai singoli uffici e ai singoli adempimenti indicati nel provvedimento del RAGIONE_SOCIALE: pertanto non vi Ł dubbio che, mentre le comunicazioni dirette alla terza sezione penale di quella Corte di appello devono essere inviate all’indirizzo PEC utilizzato dal ricorrente, le impugnazioni avverso tutte le sentenze emesse devono essere inviate all’indirizzo PEC EMAIL
All’errore di trasmissione dell’atto consegue, quindi, la sanzione RAGIONE_SOCIALE inammissibilità stabilita dal legislatore per l’utilizzo di un indirizzo telematico diverso da quello previsto.
Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile.
Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, alla luce RAGIONE_SOCIALE sentenza 13 giugno 2000, n. 186 RAGIONE_SOCIALE Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione RAGIONE_SOCIALE causa di inammissibilità», al versamento di una somma in favore RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00.respinto, e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e RAGIONE_SOCIALE somma di euro tremila in favore RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE delle ammende.
Così Ł deciso, 29/11/2024
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME