Deposito Telematico Errato: Quando un Click Sbagliato Costa il Diritto di Appello
Nell’era della giustizia digitale, la precisione è tutto. Un singolo errore nell’invio di un atto può avere conseguenze drastiche, come l’inammissibilità di un’impugnazione. La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha ribadito un principio fondamentale: il deposito telematico errato di un atto giudiziario a un indirizzo PEC non ufficiale non è scusabile e comporta la tardività del deposito. Analizziamo questa decisione per comprendere le sue implicazioni pratiche per i professionisti legali.
Il caso: un appello inviato all’indirizzo sbagliato
La vicenda nasce dalla richiesta di remissione in termini presentata dal difensore di un’imputata. L’appello contro una sentenza di condanna del Tribunale era stato dichiarato inammissibile perché depositato oltre i termini di legge. 
Il motivo della tardività? Il difensore aveva inviato telematicamente l’atto di impugnazione a una casella di posta elettronica certificata (PEC) dell’ufficio giudiziario risultata inattiva. Sostenendo di aver fatto incolpevole affidamento sulla correttezza di quell’indirizzo, il legale ha chiesto alla Corte di Cassazione di essere rimesso nei termini, invocando una causa di forza maggiore o, comunque, un errore scusabile.
La decisione della Corte sul deposito telematico errato
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, dichiarandolo manifestamente infondato e, di conseguenza, inammissibile. I giudici hanno condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di tremila euro.
Secondo la Suprema Corte, l’errore commesso dal difensore non può essere qualificato come causa di forza maggiore né come errore scusabile. La decisione si allinea a un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, che pone a carico del professionista l’onere di verificare e utilizzare l’indirizzo telematico corretto e ufficialmente designato per i depositi.
Le motivazioni
Il cuore della motivazione risiede nel richiamo alla normativa specifica che regola il processo penale telematico. In particolare, si fa riferimento all’art. 87-bis, comma 1, del d.lgs. 150/2022, che demanda a un decreto del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati l’individuazione degli indirizzi PEC degli uffici giudiziari da utilizzare per il deposito telematico degli atti.
La Corte ha chiarito che l’unico indirizzo valido per il deposito è quello indicato in tale decreto. L’invio a un indirizzo diverso, anche se in passato appartenente allo stesso ufficio, è un errore che ricade interamente sulla parte che effettua il deposito. Non è possibile invocare l’incolpevole affidamento, poiché la fonte normativa che designa gli indirizzi corretti è pubblica e facilmente accessibile. La giurisprudenza citata nell’ordinanza è unanime su questo punto: la scusabilità dell’errore è esclusa quando il gravame viene depositato telematicamente presso un indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello ufficiale.
Conclusioni
Questa ordinanza rappresenta un monito severo per tutti gli operatori del diritto. La digitalizzazione del processo impone un rigore assoluto e non ammette leggerezze. L’affidamento su elenchi non ufficiali, indirizzi memorizzati o abitudini passate può rivelarsi fatale. È dovere del difensore accertarsi, prima di ogni deposito, che l’indirizzo PEC utilizzato sia quello attualmente in vigore, come indicato nei provvedimenti ministeriali. Un deposito telematico errato non solo compromette il diritto di difesa del proprio assistito, rendendo inammissibile un’impugnazione, ma espone anche a sanzioni economiche. La diligenza professionale, oggi più che mai, si misura anche sulla capacità di navigare con precisione le procedure telematiche.
 
Inviare un atto a una PEC sbagliata della cancelleria è considerato un errore scusabile?
No. La Corte di Cassazione ha stabilito che l’invio di un atto a un indirizzo PEC diverso da quello ufficialmente designato dalla normativa non costituisce un errore scusabile né una causa di forza maggiore, ma una negligenza a carico del depositante.
Quali sono le conseguenze di un deposito telematico errato per un’impugnazione?
La conseguenza principale è che l’atto si considera depositato tardivamente, il che porta alla dichiarazione di inammissibilità dell’impugnazione. Questo impedisce al giudice di esaminare il merito del ricorso.
Come può un avvocato essere sicuro di utilizzare l’indirizzo PEC corretto?
L’avvocato deve fare riferimento esclusivamente agli indirizzi PEC indicati nei decreti ufficiali del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati, come previsto dall’art. 87-bis del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, e non basarsi su elenchi non aggiornati o indirizzi usati in passato.
 
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4436 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7   Num. 4436  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a BARI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 19/06/2023 del TRIBUNALE di LIVORNO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto
Con l’impugnata ordinanza il Tribunale di Livorno quale giudice dell’esecuzione rigetta la richiesta del difensore di COGNOME NOME di remissione in termini per l’impugnaz della sentenza emessa dallo stesso Tribunale il 3/2/2022 ; in relazilone alla quale l’interposto appello era stato dichiarato inammissibile per tardività;
-rilevato che l’unico motivo proposto che deduce l’incolpevole affidamento sul corre inoltro dell’impugnazione ad una casella di posta elettronica dell’ufficio giudiziario in manifestamente infondato, avendo questa Corte evidenziato l’impossibilità di ravvisare una causa di forza maggiore e la conseguente scusabilità dell’errore nell’ipotesi in cui il gra sia stato depositato telematicamente presso un indirizzo di posta elettronica certificata div da quello indicato nel decreto del Direttore generale per i sistemi informativi automatizza cui all’art. 87-bis, comma 1, digs. 10 ottobre 2022, n. 150 (Sez. 4, n. 48804 del 14/11/20 Rv. 285399 – 01; n. 44368 del 28/9/2023, Rv. 285266-01; Sez. 3, n. 26009 del 29/4/2021, Rv. 281734-01; Sez. 6, n. 46119 del 09/11/2021; Rv. 282346-01);
-ritenuto che, alla luce RAGIONE_SOCIALE considerazioni che precedono, il ricorso deve ess dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi cause d’esonero.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processual e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE Ammende.
Così deciso in Roma il 9 gennaio 2024
La Consigliera estensore
Il Presidente