Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 29438 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 3 Num. 29438 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 29/04/2025
TERZA SEZIONE PENALE
COGNOME NOME
– Relatore –
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
NOME nato a XXXXXX il XXXXXXXXXX
avverso l’ordinanza del 28/10/2024 della Corte d’appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
lette le conclusioni rassegnate dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, dott. NOME COGNOME che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
lette le conclusioni trasmesse dall’avvocato NOME COGNOME difensore di fiducia di XXXXX, che ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 28 ottobre 2024, la Corte di appello di Napoli rigettava l’istanza proposta ai sensi dell’art. 629 bis cod. proc. pen. dal difensore di NOME, volta a ottenere la rescissione del giudicato rispetto alla sentenza emessa dal Tribunale di Napoli in data 17 novembre 2023, divenuta irrevocabile il 3 aprile 2024, con cui l’imputato era stato condannato alla pena di anni 6 e mesi 3 di reclusione, in quanto ritenuto colpevole del reato ex art. 609 bis cod. pen.
Avverso l’ordinanza della Corte di appello partenopea, XXXXX, tramite il suo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando tre motivi.
Con i primi due, formulati in termini del tutto analoghi, la difesa ha dedotto l’erronea applicazione della legge penale, evidenziando che l’impugnazione proposta doveva ritenersi valida e produttiva di effetti, posto che la stessa Ł stata proposta sia a mezzo pec in data 29 febbraio 2024, alle ore 21.27, sia tramite deposito cartaceo avvenuto il 1° marzo 2024 presso la Cancelleria della Sesta Sezione Penale del Tribunale di Napoli, per cui, anche a volere considerare non corretto il deposito telematico, era sicuramente valido il deposito cartaceo.
Con il terzo motivo, parimenti correlato ai precedenti, Ł stata infine eccepita la manifesta illogicità della motivazione dell’ordinanza impugnata, nella misura in cui si Ł dato atto del mancato deposito cartaceo dell’atto di appello, sebbene sia stata fornita la prova che il difensore dell’imputato si fosse recato presso la Cancelleria, accompagnato da tre colleghe, per depositare l’atto di impugnazione.
Sent. n. sez. 698/2025
CC – 29/04/2025
R.G.N. 1706/2025
2.1. Con memoria trasmessa il 17 aprile 2025, l’avvocato NOME COGNOME difensore di fiducia di XXXXX, ha insistito per l’accoglimento del ricorso, ribadendone gli argomenti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł infondato.
Ritiene il Collegio che i motivi di ricorso siano suscettibili di essere trattati unitariamente, sia perchØ tra loro ampiamente sovrapponibili, sia perchØ accomunati dalla loro tendenza a riproporre questioni che nell’ordinanza impugnata hanno già trovato adeguata risposta.
La Corte di appello, infatti, ha evidenziato che, come emerso dalla documentazione acquisita, l’impugnazione proposta nell’interesse di XXXXX avverso la sentenza di primo grado Ł stata inviata il 29 febbraio 2024, a mezzo pec, all’indirizzo ‘EMAIL, corrispondente all’Ufficio G.I.P. e non, come sarebbe stato invece necessario, all’indirizzo dell’ufficio dibattimento penale: ‘depositoattipenali4EMAILtribunaleEMAILnapoliEMAIL‘. L’erronea individuazione dell’indirizzo di destinazione Ł stata ritenuta causa di inammissibilità dell’appello, ciò alla stregua del principio elaborato da questa Corte (cfr. in termini Sez. 2, n. 11795 del 21/02/2024, Rv. 286141 e Sez. 4, n. 48804 del 14/11/2023, Rv. 285399), secondo cui, in tema di impugnazioni, Ł inammissibile il gravame depositato telematicamente presso un indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello indicato nel decreto del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati di cui all’art. 87 bis, comma 1, del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150. Il comma 7 di tale norma prevede infatti che «Fermo restando quanto previsto dall’articolo 591 del codice di procedura penale, nel caso di proposizione dell’atto ai sensi del comma 3 del presente articolo, l’impugnazione Ł altresì inammissibile: a) quando l’atto di impugnazione non Ł sottoscritto personalmente dal difensore; b) quando l’atto Ł trasmesso da un indirizzo di posta elettronica certificata che non Ł presente nel registro generale degli indirizzi elettronici di cui al comma 1; c) quando l’atto Ł trasmesso a un indirizzo di posta elettronica certificata non riferibile, secondo quanto indicato dal provvedimento del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati di cui al comma 1, all’ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato o, nel caso di richiesta di riesame o di appello contro provvedimenti resi in materia di misure cautelari, personali o reali, a un indirizzo di posta elettronica certificata non riferibile, secondo quanto indicato dal provvedimento del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati di cui al comma 1, all’ufficio competente a decidere il riesame o l’appello». Si Ł in quest’ottica sottolineato, infatti, che la ratio sottesa alla citata norma, di semplificazione delle comunicazioni tra parti e uffici giudiziari e di accelerazione degli adempimenti di cancelleria, non ammette interpretazioni che attenuino il rigore delle cause di inammissibilità previste dalla legge.
NØ, pur a voler ragionare in senso contrario, potrebbe in ogni caso invocarsi il principio del raggiungimento dello scopo (Sez. 5, n. 26465 del 26/04/2022), posto che tale principio presuppone che, nei termini, l’atto di impugnazione sia comunque pervenuto al giudice cui era destinato, mentre, nel caso di specie, non vi Ł prova che l’atto di appello erroneamente i nviato telematicamente ad altro Ufficio sia venuto a conoscenza del giudice dell’impugnazione nei termini di legge.
Quanto poi all’obiezione difensiva, secondo cui, il giorno dopo la spedizione dell’appello in forma telematica, vi sarebbe stato, alla presenza di tre colleghe (la cui identità peraltro Ł rimasta ignota), il deposito dell’appello in forma cartacea, la Corte territoriale ha acquisito una nota di Cancelleria che, smentendo l’assunto difensivo, ha attestato che alcun appello cartaceo risulta essere stato presentato, il che ha giustificato la declaratoria di
irrevocabilità della sentenza di primo grado (peraltro, con ordinanza resa il 30 maggio 2024, il Tribunale di Napoli ha respinto la richiesta di declaratoria di inesistenza del titolo esecutivo di cui si discute).
Orbene, con le pertinenti considerazioni dell’ordinanza impugnata, il ricorso, come detto, non si confronta, riproponendo gli stessi temi già efficacemente superati dalla Corte territoriale con argomentazioni razionali i presupposti fattuali non sono stati adeguatamente smentiti, per cui l’impugnazione avanzata nell’interesse di XXXXX deve essere rigettata, con conseguente onere per il ricorrente, ex art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA’ E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL’ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.
Così Ł deciso, 29/04/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente COGNOME NOME