Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 987 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 3 Num. 987 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/11/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: RAGIONE_SOCIALE
avverso l’ordinanza del 18/07/2025 del TRIBUNALE di NAPOLI
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
lette le conclusioni del AVV_NOTAIO NOME COGNOME che ha chiesto l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza con trasmissione degli atti al Tribunale di Napoli per il giudizio.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 18/7/2025, il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del riesame cautelare reale, ha dichiarato inammissibile, in quanto tardiva, la richiesta di riesame presentata nell’interesse della società RAGIONE_SOCIALE, indagata per l’illecito amministrativo di cui agli artt. 5, 6, 21, 24, 25, 25 ter lett. a) quinquiesdecies d. Igs. n. 231/2001, avverso il decreto emesso dal G.I.P. del Tribunale di Noia in data 6/6/2025 nella parte in cui aveva disposto il sequestro preventivo del denaro e degli altri beni mobili e immobili appartenenti e/o intestati alla predetta società per un importo pari ad euro 37.159.392,00 in relazione alle ipotesi di reato di falso in bilancio, indebita percezione di erogazioni pubbliche e di utilizzo di fatture per operazioni inesistenti.
Il Tribunale del Riesame, dopo aver dato conto dei provvedimenti di dissequestro parziali intervenuti nelle more della procedura, rilevava che il provvedimento di sequestro era stato eseguito presso la sede della società in data 25/6/2025 e che, nella stessa data, era stato notificato il verbale di esecuzione del provvedimento cautelare presso la sede della società “al consigliere RAGIONE_SOCIALE“, mentre l’istanza di riesame risultava depositata in cancelleria solo in data 7/7/2025, e dunque oltre il termine perentorio di dieci giorni previsto dall’art. 324 c.p.p.
Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore e procuratore speciale della RAGIONE_SOCIALE, deducendo, con un unico motivo, la violazione di legge, con particolare riferimento agli artt. 324, 172 e 173 c.p.p., nonché all’art. 87 bis del d.lgs. n. 150/2022. La difesa sostiene che il Tribunale avrebbe errato nel non considerare tempestivo il ricorso, inviato tramite PEC in data 5/7/2025, ultimo giorno utile, e regolarmente accettato dalla casella di posta certificata dell’ufficio giudiziario destinatario nello stesso giorno, come attestato dalle ricevute allegate al ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
L’ordinanza d’inammissibilità della richiesta di riesame per tardività risulta fondata sulla data del 7/7/2025 apposta sull’atto dalla cancelleria come giorno di deposito, risultando pacifico che il temine per la presentazione scadeva il 5/5/2025.
La documentazione alleata al ricorso e quella rinvenuta nel fascicolo processuale, il cui esame è consentito dal vizio denunciato, rivelano che:
in calce alla richiesta di riesame il funzionario giudiziario appose la data del 7/7/2025 e il timbro che attestava che l’atto era prevenuto sulla PEC dedicata al Riesame di Napoli;
le ricevute di avvenuta consegna allegate al ricorso provano che la richiesta di riesame e gli allegati vennero trasmessi alla PEC del Tribunale del Riesame di Napoli il 5/7/2025 fra le ore 19,38 e le 20,40.
È di tutta evidenza che la data di trasmissione via EMAIL è stata ignorata dal Tribunale con la conseguenza che la declaratoria di tardività dell’impugnazione si pone in contrasto con il quadro normativo vigente in materia di deposito telematico degli atti penali, puntualmente richiamato nel ricorso.
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L’art. 172 comma 6-bis, c.p.p., introdotto dall’art. 11, comma 1 lett. a), del d.lgs. n. 150/2022, vigente dal 30/12/2022, stabilisce che:
“Il termine per fare dichiarazioni, depositare documenti e compiere altri atti in un ufficio giudiziario con modalità telematiche si considera rispettato se l’accettazione da parte del sistema informatica avviene entro le ore 24 dell’ultimo giorno utile”.
L’inequivoco dato testuale, come corrèttamente evidenziato nel ricorso, sancisce il principio secondo cui, ai fini della tempestività, rileva il momento in cui l’atto viene accettato dal sistema informatico, risultando irrilevante la presa in carico da parte del personale di cancelleria.
Inoltre, la disciplina transitoria che regola il passaggio al processo penale telematico, contenuta nell’art. 87-bis del d.lgs. n. 150/2022 (introdotto dall’art. 5quinquies del d.l. n. 162/2022, convertito in L. n. 199/2022), consente, per gli atti non ancora depositabili tramite il portale telematico (tra cui il riesame reale), in quanto non rientranti fra quelli contemplati negli artt. 87, comma 6-bis, e in quelli individuati ai sensi del comma 6-ter del medesimo articolo, il deposito “con valore legale mediante invio dall’indirizzo di posta elettronica certificata… degli uffic giudiziari destinatari, indicati in apposito provvedimento del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati, pubblicato nel portale dei servizi telematici del Ministero della giustizia”. Il comma 1, ancora, precisa che “Il deposito è tempestivo quando è eseguito entro le ore 24 del giorno di scadenza”.
3.1 Il ricorso richiama, anche, un precedente di questa Corte che, anche se con riferimento alla normativa emergenziale che ha preceduto la Riforma Cartabia, del tutto assimilabile a quella vigente, ha precisato:
“La evidente ratio della disposizione è quella di considerare pervenuto l’atto di impugnazione nel giorno del “deposito”, intendendosi per la posta certificata la data di acquisizione (ricezione) della PEC dal sistema ricevente. L’attestazione di cancelleria per la data diversa (il giorno successivo) è da considerarsi errata ed il Tribunale del riesame avrebbe dovuto controllare le ricevute di attestazione delle ricezioni delle PEC” ( Sez. 3, n. 46827 del 17/11/2021, COGNOME).
3.2 Questo orientamento è stato confermato anche sotto la vigenza della nuova disciplina: Sez. 1, n. 17081 del 17/11/2023, (dep. 2024), Ben, infatti, ribadisce che l’art. 87-bis, comma 1, ult. parte, d.lgs. n. 150/2022 non richiama l’art. 172, comma 6, cod. proc. pen., con la conseguenza che l’atto deve considerarsi pervenuto “nel giorno del “deposito”, intendendosi per la posta certificata la data di acquisizione (ricezione) della PEC dal sistema ricevente” e che l’eventuale attestazione di cancelleria per una data diversa è irrilevante dovendo il giudice procedere al controllo sulla tempestività del gravame “in base alle ricevute di attestazione delle ricezioni delle PEC”.
3.3 Nel caso di specie, come già detto, risulta dalle ricevute di avvenuta consegna che l’istanza di riesame è stata inviata a mezzo PEC all’indirizzo dedicato del Tribunale di Napoli prima delle ore 24 dell’ultimo giorno utile, ossia il 5/7/2025, per cui l’impugnazione deve considerarsi tempestivamente proposta.
L’ordinanza impugnata deve, pertanto, essere annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti al Tribunale di Napoli, in diversa composizione fisica, per nuovo esame.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Napoli.
Così deciso il 21/11/2025