Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 26759 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 26759 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 10/04/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PALERMO il 18/07/1975
avverso l’ordinanza del 02/12/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME lette/sentite le conclusioni del PG
udito il difensore
IN FATTO E IN DIRITTO
Con l’ordinanza di cui in epigrafe la corte di appello di Palermo dichiarava inammissibile l’istanza di ricusazione formulata da COGNOME NOME, nell’ambito del processo nr 90/2020, nei confronti del giudice monocratico del tribunale di Termini Imerese, dottor NOME COGNOME Alcamo, per non essere stata presentata direttamente presso la cancelleria, ma proposta a mezzo posta elettronica certificata, in violazione del disposto dell’articolo 38, co. 3, cod.proc.pen.
Avverso la menzionata ordinanza, di cui chiede l’annullamento, ha proposto ricorso per cassazione il COGNOME, articolando tre motivi di ricorso.
2.1. Con il primo motivo di ricorso, la difesa lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla dichiarata inammissibilità della dichiarazione di ricusazione, segnalando il carattere vetusto della decisione della Corte di Cassazione richiamata in motivazione nella impugnata ordinanza, alla luce di quanto statuito dal Ministero della Giustizia con il decreto del 4.7.2023 in materia di deposito degli atti penali nel portale del processo telematico.
2.2 Con il secondo motivo di impugnazione, il ricorrente deduce vizio della motivazione dell’impugnata ordinanza, nella parte in cui la corte di appello ha ritenuto inammissibile la forma di presentazione della dichiarazione di ricusazione a mezzo di posta elettronica certificata.
2.3. Con il terzo motivo di impugnazione, il ricorrente eccepisce l’incompetenza funzionale del Tribunale di Termini Imerese, ai sensi dell’articolo 11, co. 3, cod.proc.pen., in ragione del fatto che altri giudici di quello stesso tribunale avevano denunziato il ricorrente.
Con requisitoria scritta del 13.2.2025, il sostituto procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione, dott. NOME COGNOME chiede che il ricorso venga dichiarato inammissibile.
Il ricorso va accolto, stante la fondatezza del primo motivo di ricorso, in esso assorbita ogni ulteriore doglianza.
Nella motivazione dell’impugnata ordinanza la corte di appello di Palermo ha evidenziato che la volontà di ricusazione è stata formalizzata
con dichiarazione inoltrata alla stessa corte, quale giudice competente a decidere, in data 30.11.2024, “a mezzo posta elettronica certificata”.
Tale modalità, osservava il giudice di appello, non risulta prevista dalla legge vigente, ragione per la quale la dichiarazione di ricusazione veniva dichiarata inammissibile, per inosservanza delle forme di cui all’art. 38, co. 3, cod.proc.pen., che, nel disciplinare i termini e le forme per la dichiarazione di ricusazione, impone che essa sia proposta con atto scritto e presentata nella cancelleria del giudice competente a decidere.
A sostegno della propria decisione la corte di appello ha fatto riferimento ai principi affermati in un risalente arresto della giurisprudenza di legittimità, secondo cui è inammissibile la dichiarazione di ricusazione inviata per posta, in quanto l’art. 38, comma terzo, cod. proc. pen., nel fare riferimento alla sola “presentazione”, esclude la possibilità di impiegare strumenti di trasmissione a distanza (cfr. Sez. 2, n. 3043 del 12/01/2017, Rv. 269116).
Rilevava, in particolare, la Suprema Corte, che “la dichiarazione di ricusazione non può essere proposta a mezzo posta, come invece sostiene la ricorrente, in quanto, come è stato più volte precisato, la nozione di “presentazione” cui fa riferimento l’art. 38, comma 3, cod. proc. pen., appare incompatibile con strumenti che implicano la trasmissione a distanza, con la conseguenza che la presentazione di un atto a mezzo spedizione può ritenersi consentita solo nei casi espressamente previsti e specificamente disciplinati quanto alle concrete modalità attuative (Sez. 6, n. 1748 dell’8/1/2014, Rv. 258144)”.
5.1. La corte territoriale, tuttavia, ha omesso di prendere in considerazione le novità normative intervenute di recente nella materia di cui si discute.
Invero l’art. 87, D.Lgs. n. 150/2022, in tema di “Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l’efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari”, ha previsto l’emanazione, entro il 31 dicembre 2023, di un decreto del Ministero di grazia e giustizia, che doveva dettare: a) le regole tecniche
riguardanti il deposito con modalità telematiche degli atti del procedimento penale (comma 1); b) l’individuazione degli uffici giudiziari e delle tipologie degli atti per cui possono essere adottate anche modalità non telematiche di deposito, nonché i termini di transizione al nuovo regime di deposito telematico di cui all’art. 111-bis c.p.p. (norma introdotta dalla c.d. riforma Cartabia), che ha disposto come esclusiva modalità di deposito degli atti quella telematica, salve le eccezioni di cui al comma 3 (atti e documenti che, per loro natura o per specifiche esigenze processuali, non possono essere acquisiti in copia informatica) e al comma 4 (atti che le parti compiono personalmente e che, pertanto, possono essere depositati anche con modalità non telematiche) del suddetto articolo.
Allo stesso tempo, l’entrata in vigore dell’art. 111-bis c.p.p. è stata posticipata dall’art. 87, comma 4 e 5, D.Lgs. n. 150/2022 al quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dei regolamenti di cui ai commi 1 e 3, oppure al diverso termine di transizione al nuovo regime di deposito eventualmente previsto dal regolamento di cui al comma 3 per gli uffici e gli atti ivi espressamente richiamati.
Nell’esercizio del potere conferitogli dalla norma di legge, il Ministro della Giustizia, con D.M. n. 217/2023 ha dettato un regolamento, che ha modificato quanto previsto dal D.M. del 4 luglio 2023, contenente un elenco di 103 atti che dovevano essere depositati obbligatoriamente col portale dei servizi telematici penali, e dal D.M. del 18 luglio 2023, attraverso il quale la disciplina di dettaglio era nuovamente mutata, con il mantenimento del deposito degli atti in forma cartacea, prevedendosi, tuttavia, come facoltativa la possibilità del deposito telematico via portale, da utilizzare in via sperimentale fino al 31 dicembre 2023.
Si tratta, in particolare, del regolamento recante «Decreto ai sensi dell’articolo 87, commi 1 e 3 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 e dell’articolo 4, comma 1 del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24, recante modifiche al decreto del Ministro della giustizia di concerto con il
Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione 21 febbraio 2011, n. 44», entrato in vigore il 14.1.2024.
Come è stato rilevato in dottrina, il D.M. n. 217/2023, a differenza dei precedenti decreti del luglio 2023, individua per fase – e non più per elencazione tassativa di atti – i casi in cui, con varie cadenze temporali, si prevede il progressivo passaggio al deposito esclusivo degli atti del procedimento penale tramite il portale.
In particolare, l’art. 3, co. 8, del D.M. n. 217/2023, nella sua formulazione originaria prevedeva espressamente “A decorrere dalla scadenza del termine di cui al comma 1 e sino al 31 dicembre 2024, negli uffici giudiziari penali indicati dal comma 2, il deposito da parte dei difensori di atti, documenti, richieste e memorie può avere luogo anche con modalità non telematiche, ad esclusione dei depositi nella fase delle indagini preliminari e nei procedimenti di archiviazione di cui agli articoli 408, 409, 410, 411 e 415 del codice di procedura penale e di riapertura delle indagini di cui all’articolo 414 del codice di procedura penale nonché della nomina del difensore e della rinuncia o revoca del mandato indicate dall’articolo 107 del codice di procedura penale. Il deposito da parte dei difensori di atti, documenti, richieste e memorie può, altresì, avere luogo anche con modalità non telematiche nei procedimenti relativi all’impugnazione dei provvedimenti in materia di misura cautelare o in materia di sequestro probatorio emessi durante la fase delle indagini preliminari. Rimane consentito il deposito mediante posta elettronica certificata come disciplinato dall’articolo 87-bis del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 per tutti i casi in cui il deposito può avere luogo anche con modalità non telematiche”.
Per quel che interessa in questa sede, dunque, ai sensi del menzionato regolamento, i casi di deposito telematico facoltativo, che non escludono, dunque, alternativamente, anche il deposito in forma cartacea o a mezzo di posta elettronica certificata, si evincono dal combinato disposto dei commi 2 e 8 dell’art. 3 del D.M. n. 217/2023, che ha, in definitiva, introdotto una disciplina transitoria, con efficacia dal 14 gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, alla luce della quale l’uso del
portale telematico per il deposito degli atti è non esclusivo, ma alternativo al cartaceo e alla utilizzazione della posta elettronica certificata, con particolare riferimento agli atti destinati agli uffici giudiziari indicati nel citato comma 2, vale a dire: a) corte di appello; b) tribunale ordinario; c) giudice di pace; d) procura generale presso la corte di appello; e) procura della Repubblica presso il tribunale; f) Procura europea.
5.2. Va, inoltre, osservato che l’art. 111-bis c.p.p. non fornisce una definizione di “modalità telematica”: non individua, cioè, quale sia il mezzo, portale telematico o posta elettronica certificata, attraverso il quale avviene la trasmissione e il deposito del documento informatico.
Sul punto soccorre senza dubbio l’art. 13-bis, inserito dal D.M. n. 217/2023, nel corpo del decreto 21 febbraio 2011, n. 44, “Regolamento concernente le regole tecniche per l’adozione nel processo civile e nel processo penale, delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ai sensi dell’articolo 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella legge 22 febbraio 2010 n. 24”.
Il suddetto articolo 13-bis, infatti, contenente la disciplina della trasmissione dei documenti da parte dei soggetti abilitati esterni nel procedimento penale, ha statuito quanto segue.
«1. Nel procedimento penale, gli atti e i documenti in forma di documento informatico di cui agli articoli 11 e 12 sono trasmessi da parte dei soggetti abilitati esterni attraverso la procedura prevista dal portale dei depositi telematici o dal portale delle notizie di reato previa autenticazione del soggetto depositante, secondo le specifiche tecniche previste dall’articolo 34.
2. Gli atti e i documenti di cui al comma 1, si intendono ricevuti dal dominio giustizia nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione da parte del portale dei depositi telematici, che attesta il deposito dell’atto o del documento presso l’ufficio giudiziario
competente, senza l’intervento degli operatori della cancelleria o della segreteria, salvo il caso di anomalie bloccanti».
Sempre al D.M. n. 217/2023, infine, si deve la definizione del portale dei servizi telematici.
L’art. 2 di tale decreto, infatti, tra le modifiche apportate al decreto ministeriale 21 febbraio 2011, n. 44, prevede espressamente che, dopo l’articolo 7, sia inserito il seguente: «Art. 7-bis (Portale dei depositi telematici e delle notizie di reato). – 1. Il portale dei depositi telematici consente la trasmissione in via telematica da parte dei soggetti abilitati esterni degli atti e dei documenti del procedimento.
2. Il portale delle notizie di reato consente la trasmissione in via telematica da parte del personale di polizia giudiziaria e di ogni altro soggetto tenuto per legge alla trasmissione della notizia di reato di atti e documenti su canale sicuro protetto da un meccanismo di crittografia, in modo da assicurare l’identificazione dell’autore dell’accesso e la tracciabilità delle relative attività.
3. L’accesso ai portali di cui ai commi 1 e 2 avviene a norma dell’articolo 64 del codice dell’amministrazione digitale e secondo le specifiche stabilite ai sensi dell’articolo 34. 4. Il portale dei servizi telematici mette a disposizione dei soggetti abilitati esterni i servizi di consultazione, secondo le specifiche tecniche stabilite ai sensi dell’articolo 34.».
5.3 Tanto premesso, va osservato che, come si evince dagli atti, consultabili in questa sede di legittimità, essendo stato dedotto un error in procedendo (cfr. Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Rv. 220092), alla data di presentazione della dichiarazione di ricusazione da parte del COGNOME, inoltrata alla corte di appello, attraverso una duplice forma, vale a dire a mezzo di posta elettronica certifica e a mezzo del portale telematico per il deposito degli atti penali (PST), come attestato dall’identificativo n. NUMERO_DOCUMENTO, tali modalità di deposito presso il suddetto ufficio giudiziario erano consentite dalla normativa vigente, come innanzi chiarito.
Di conseguenza non trova giustificazione l’intervenuta decisione di inammissibilità e nessun contrasto è ravvisabile con i principi affermati
nel richiamato orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione, posto che nel caso in esame la trasmissione a distanza risultava
consentita, in quanto espressamente prevista e specificamente disciplinata quanto alle concrete modalità attuative.
Sulla base delle svolte considerazioni, l’impugnata ordinanza va, pertanto, annullata con rinvio alla corte di appello di Palermo per nuovo
esame.
P.Q.M.
annulla il provvedimento impugnato con r’ vio per nuovo esame alla corte di appello di Palermo
Così deciso in Roma il 10.4.2025.