Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 32279 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 32279 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 16/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOME COGNOME, nato a Napoli il DATA_NASCITA; avverso l’ordinanza del 28/12/2023 della Corte di appello di Brescia; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo che l’ordinanza impugnata sia annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti alla Corte di appello.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 28 dicembre 2023, la Corte di appello di Brescia ha dichiarato inammissibile, per tardività, l’istanza di rescissione del giudicato relativa alla sentenza del Tribunale di Brescia del 15 giugno 2022, irrevocabile il 12 luglio 2022.
Avverso l’ordinanza l’imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, lamentando la violazione dell’art. 625-ter cod. proc. pen. e il vizio di motivazione, sul rilievo che la Corte di merito ha ritenuto che la richiesta di rescissione sia stata presentata il 23 giugno 2023, senza considerare che, invece, la stessa era stata depositata a mezzo PEC il 22 giugno 2023, alle ore 22:05 e, dunque, tempestivamente, non dovendosi considerare i normali orari di apertura degli uffici, ma semplicemente il momento di ricezione della EMAIL.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è fondato.
Risulta pacifico e non contestato il fatto che l’imputato abbia avuto conoscenza della sentenza in data 23 maggio 2023, con la conseguenza che il termine fissato dall’art. 625-ter cod. proc. pen., applicabile nel caso di specie, scadeva il 22 giugno 2023. Risulta anche dagli atti che la richiesta di rescissione del giudicato è stata presentata a mezzo PEC il 22 giugno 2023 alle ore 22:05, ovvero entro il trentesimo giorno dalla conoscenza della sentenza di condanna.
Deve essere richiamato e confermato, sul punto, il principio affermato dalla sentenza Sez. 4, n. 31230 del 14/06/2023, Rv. 284854, secondo cui, in tema di deposito telematico degli atti, nel vigore della disciplina transitoria di cui all’ 87-bis del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, introdotto dall’art. 5-quinquies, comma 1, della legge 30 dicembre 2022, n. 199, l’atto di impugnazione risulta tempestivo se l’accettazione da parte del sistema informatico dell’ufficio giudiziario avviene entro le ore 24 del giorno di scadenza per il deposito. In una fattispecie sovrapponibile alla presente, questa Corte ha annullato senza rinvio l’ordinanza del Tribunale che aveva dichiarato inammissibile, in quanto tardivo, l’appello cautelare ricevuto dalla cancelleria l’ultimo giorno utile per il deposito, seppur in orario di chiusura al pubblico.
Da quanto precede consegue che l’ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Brescia, per l’ulteriore corso
P.Q.M
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Brescia per l’ulteriore corso.