Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 34303 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 34303 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 01/10/2025
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Palermo con sentenza del 29 gennaio 2025 ha dichiarato inammissibile l’appello proposto da NOME COGNOME avverso la sentenza del Tribunale di Sciacca del 17 novembre 2022 che lo aveva condannato a pena di giustizia per il reato di cui all’art. 336 cod. pen. commesso il 7 aprile 2019.
Con unico e articolato motivo di impugnazione NOME COGNOME chiede l’annullamento della sentenza e denuncia erronea applicazione della legge penale e violazione del principio del favor impugnationis.
Rileva che il primo e tempestivo deposito dell’appello era stato, comunque, effettuato presso l’indirizzo di posta elettronica ufficiale del Tribunale di Sciacca, indicato nel sito e negli atti ufficiali, ed era tempestivamente pervenuto al Tribunale, tanto che la stessa Cancelleria del Tribunale aveva comunicato al difensore l’erronea trasmissione. Richiama, a tal riguardo, la giurisprudenza di legittimità in materia che, valorizzando il favor impugnationís, ha ritenuto tempestiva l’impugnazione trasmessa a indirizzo PEC diverso da quello deputato al deposito degli atti di impugnazione.
Il ricorso è stato trattato con procedura scritta, ai sensi dell’art. 611, comma 1-bis cod. proc. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
La Corte di appello ha dichiarato inammissibile l’appello dell’imputato perché ha rilevato che l’impugnazione era stata depositata in termini presso un indirizzo di posta elettronica certificata del Tribunale di Sciacca diverso da quello indicato per il deposito degli atti di impugnazione nel decreto del Direttore generale per i sistemi automatizzati di cui all’art. 87-bis, comma 1, d. Igs. 10 ottobre 2022 n. 150 (EMAIL ), laddove il deposito successivo, effettuato presso l’indirizzo corretto, era avvenuto a termini ormai scaduti (presso la casella EMAIL).
La Corte di merito ha posto a fondamento della decisione una sentenza di questa Corte che ha ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione depositato telematicamente presso un indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello indicato nel decreto del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati di cui all’art. 87-bis, comma 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (Sez. 1, n. 47557 del 29/11/2024, Mazzeo, Rv. 287294).
2.11 tema posto dal ricorso involge due aspetti rilevanti in materia di impugnazione: la rado che giustifica la decisione ora indicata, secondo cui la semplificazione delle comunicazioni tra parti e uffici giudiziari e la necessità di accelerazione degli adempimenti di cancelleria non ammette interpretazioni che attenuino il rigore delle cause di inammissibilità previste dalla legge, nemmeno valorizzando l’idoneità della notifica al “raggiungimento dello scopo”, e il principio
del favor impugnationis, valorizzato in decisioni avallate dalle Sezioni Unite di questa Corte, in materia di deposito dell’impugnazione in forma cartacea presso ufficio diverso da quello deputato alla ricezione.
Alla su indicata sentenza si contrappone, infatti, una esegesi che, valorizzando il raggiungimento dello scopo e il favor impugnationis, afferma che, ai fini della tempestività del ricorso, rileva che l’atto sia pervenuto all’ufficio competente a riceverlo (Sez. U, n. 1626 del 24/09/2020, dep. 2021, Bottari, Rv. 280167), sebbene resti a carico dell’impugnante il rischio che, nei passaggi da un ufficio all’altro, scada il termine di legge.
Si tratta di un principio affermato anche nella materia del deposito dell’atto di impugnazione a mezzo EMAIL da una sentenza di questa Corte, secondo cui non è causa di inammissibilità il deposito telematico del gravame presso un indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello indicato nel decreto del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati di cui all’art. 87-bis, comma 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, qualora l’atto, entro il termine previsto per il suo deposito, sia stato materialmente acquisito dalla cancelleria del giudice competente a decidere (Sez. 6, n. 19415 del 17/04/2025, C., Rv. 288084).
3.Ritiene la Corte che debba essere, invece, condiviso e ribadito un indirizzo nomofilattico secondo cui non è causa di inammissibilità la trasmissione dell’atto di gravame ad un indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello specificamente designato per la ricezione, purché riferibile al medesimo ufficio giudiziario che ha emesso il provvedimento impugnato ed indicato nell’elenco allegato al provvedimento del Direttore RAGIONE_SOCIALE dei servizi informativi e automatizzati del ministero della giustizia (Sez. 6, n. 24346 del 12/05/2025, NOME, Rv. 288299; Sez. 6, n. 4633 del 09/11/2023, dep. 2024, COGNOME, Rv. 286056).
In tali decisioni viene precisato che, ai fini della tempestività del deposito dell’atto di impugnazione, si prescinde dalle modalità di comunicazione tra le diverse articolazioni che compongono l’ufficio, e che risulta tempestivo il deposito presso l’ufficio giudiziario di appartenenza del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, quando l’indirizzo di posta elettronica utilizzato sia, comunque, riferibile all’ufficio che ha emesso il provvedimento, quindi, non all’indirizzo specificamente designato per la ricezione e deposito degli atti penali, fra cui le impugnazioni lma ad altro indirizzo PEC dello stesso ufficio, sempre che sia indicato nel provvedimento del Direttore RAGIONE_SOCIALE per i sistemi informativi automatizzati.
Seguendo tale ricostruzione, che si fonda sul tenore letterale della disposizione COGNOME di COGNOME cui COGNOME all’art. COGNOME 87-bis COGNOME cit., COGNOME che COGNOME collega COGNOME l’inammissibilità
dell’impugnazione alla trasmissione a un indirizzo di posta elettronica certificata non riferibile, secondo quanto indicato dal provvedimento del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati di cui al comma 1, all’ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato, deve ritenersi tempestiva l’impugnazione pervenuta presso la Cancelleria del dibattimento penale del Tribunale di Sciacca (EMAIL) poiché l’atto di impugnazione è pervenuto, tempestivamente, ad un indirizzo PEC riferibile all’ufficio del giudice che aveva emesso il provvedimento impugnato, sebbene non preposto alla ricezione diretta dell’impugnazione che avrebbe dovuto essere inviata all’indirizzo EMAIL.
4.Va per completezza rilevato che tale deposito, pervenuto all’ufficio specificamente individuato come quello relativo al deposito delle impugnazioni, non è tardivo perché, tenuto conto del termine di deposito di novanta giorni della sentenza emessa il 17 novembre 2022, il termine di quarantacinque giorni per il deposito dell’appello scadeva il 2 aprile 2023, coincidente con la domenica, ed era, quindi, prorogato di diritto al giorno seguente, 3 aprile 2023.
5.Consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio, per nuovo giudizio, ad altra Sezione della Corte di appello di Palermo.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Palermo.
Così deciso il 1 ottobre 2025
La Consigliera relatrice
Il Presidente