Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 28067 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 28067 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/06/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto nell’interesse di:
COGNOME NOME, nato in Bangladesh il DATA_NASCITA, avverso la sentenza del 19 febbraio 2024 RAGIONE_SOCIALE CORTE di appello di Caltanissetta;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
lette le conclusioni scritte trasmesse dal Procuratore generale, nella persona del sostitut dott.ssa NOME COGNOME, che ha chiesto l’annullamento RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata, con rinvio alla Corte di appello di Caltanissetta.
• RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 19 febbraio 2024 (dep. il successivo 26), la Corte di appello di Caltanissetta -in funzione di giudice di appello RAGIONE_SOCIALE sentenza emessa dal Tribunale Caltanissetta in data 25 settembre 2023, con deposito RAGIONE_SOCIALE motivazione contestuale- dichiarava inammissibile, per intempestività, l’impugnazione avverso detta sentenza, proposta con atto trasmesso in Cancelleria -a mezzo p.e.c.- alle ore 23.56 del 10 ottobre 2023 (ultimo giorno uti dei 15 previsti dalla legge, art. 585, comma 1, lett. a, per impugnare la sentenza reca motivazione contestuale), giacché riteneva, per errore nella indicazione RAGIONE_SOCIALE data di deposi dell’impugnazione (11 ottobre 2023) posta, a penna, sul frontestespizio dell’atto, elasso termine di 15 giorni previsto a pena di inammissibilità dall’art. 585, comma 1, lett. a, del c di rito, in caso di sentenza depositata contestualmente alla lettura del dispositivo, in proc celebrato alla presenza dell’imputato.
1.1. Avverso tale provvedimento ricorre per Cassazione l’imputato, deducendo, a ministero del difensore, l’error in procedendo di seguito enunciato, ai sensi dell’art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen., nei limiti strettamente necessari alla motivazione:
1.2. Inosservanza RAGIONE_SOCIALE legge processuale prevista a pena di decadenza (art. 606, comma 1, lett. c, in riferimento agli artt. 585, comma 1, lett. a, cod. proc. pen. e 87 bis, comma 1, parte del d.lgs. 150/2022), per avere la Corte di merito stimato intempestiva l’impugnazion RAGIONE_SOCIALE sentenza di primo grado, nonostante l’atto di appello fosse stato 1:rasmesso a mezzo p.e.c. come consentito dall’art. 87 bis, cit., e pervenuto presso la Cancelleria del giudice a quo entro le ore 24.00 dell’ultimo giorno utile per il deposito dell’impugnazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è ammissibile e fondato.
1.1. Il giudice RAGIONE_SOCIALE impugnazione, all’esito del giudizio (fondando anche sulla indicazione d data di presentazione, apposta a penna sul frontespizio dell’atto di appello, che invece era sta trasmesso a mezzo p.e.c. entro le ore 24,00 del quindicesimo giorno dalla data di deposito RAGIONE_SOCIALE sentenza, con motivazione contestuale letta in udienza), non ha tenuto conto del fatto che l’at era stato viceversa trasmesso tempestivamente (a normativa vigente) dal difensore dell’imputato.
1.2. Il processo telematico (non ancora completamente attuato), trova però già nella legislazion d’urgenza legata ai recenti eventi pandemici il suo archetipo attuativo: cessata l’efficacia normativa emergenziale al 31 dicembre 2022, il legislatore è intervenuto con la legge 30 dicembre 2022, n. 199 (di conversione del d.l. n. 162/2022), introducendo il comma 6 -bis all’ar 87 d.lgs. n. 150/2022 che riproduce in sostanza la vecchia disciplina emergenziale sul deposito telematico degli atti e prevede che il deposito di essi si intende eseguito al momento del rila RAGIONE_SOCIALE ricevuta di accettazione da parte dei sistemi ministeriali, secondo le modalità stabilit provvedimento. Il deposito è tempestivo quando è eseguito entro le ore 24 del giorno di
scadenza. Allo stato, dunque, questa è la disciplina in vigore per il deposito degli atti, quando non diventeranno concretamente operative le nuove disposizioni del processo penale telematico. L’art. 87 bis d.lgs. n. 150/2022, a sua volta introdotto dall’art. 5 quinquies RAGIONE_SOCIALE legge n. 199/2022, al comma 1, stabilisce che, fino a quando non diventeranno operative le disposizioni sul processo penale telematico ovvero fino a quando, prima di quel momento, non divenga possibile l’inserimento di quello specifico atto nel portale telernatico (nel qual caso sarà più consentito il deposito a mezzo EMAIL), per tutti gli atti, documenti e istanze comunqu denominati diversi da quelli previsti nell’articolo 87, comma 6 – bis, e da quelli individuati ai del comma 6 – ter RAGIONE_SOCIALE medesima disposizione, «è consentito il deposito con valore legale mediante invio dall’indirizzo di posta elettronica certificata inserito nel registro general indirizzi elettronici di cui all’articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Ministro RAGIONE_SOCIALE 21 febbraio 2011, n. 44. Il deposito con le modalità di cui al periodo precedente deve esser effettuato presso gli indirizzi di posta elettronica certificata degli uffici giudiziari d indicati in apposito provvedimento del Direttore generale per i sistemi informativi automatizza pubblicato nel portale dei servizi telematici del Ministero RAGIONE_SOCIALE giustizia». Il deposito è tempe quando è eseguito entro le ore 24 del giorno di scadenza (ultima parte dell’art. 87 bis, comma 1, citato). Nel successivo comma 2, infine, si prevede che il personale di cancelleria e segreteria degli uffici giudiziari attesterà l’avvenuto deposito, annotando la data di rice nell’apposito registro, ed inserendo l’atto tanto nel fascicolo telematico quanto, previa stam in quello cartaceo.
1.3. L’appello spedito a mezzo p.e.c. entro le ore 24.00 del quindicesimo giorno dal deposit RAGIONE_SOCIALE sentenza accompagnata da motivazione contestuale doveva, pertanto, certamente ritenersi tempestivo (nei termini: Sez. 4, n. 31230 del 14/06/2023, Rv. 284854; Sez. 5, n. 50474 del 9/11/2023, non mass.; Sez. 1, n. 17081 del 17/11/2023, dep. 2024, non mass.; Sez. 2, n. 14972 del 08/03/2024, non mass.; Sez. 5, n. 22986 del 25/3/2024).
1.4. Né può, in contrario, esser considerato l’unico arresto in apparente, ma non effetti dissenso (Sez. 6, n. 8599 del 2/12/2021, dep. 2022, Rv. 283105, in motiv., sub 5. e 5.2., pag. 5 e ss.), che sembrerebbe valorizzare l’orario di apertura al pubblico dell’ufficio giudiziario ultima sentenza si riferisce, infatti, alla differente fattispecie processuale che mette in sequenza connettiva, il termine utile per l’impugnazione incidentale nel sub-procedimento cautelare (le ore 24.00 del giorno ultimo) e il dies a quo di decorrenza del termine indicato al comma 5 dell’art. 309 cod. proc. pen. (tempestiva trasmissione degli atti al Tribunale distrettu per il riesame, decorrente dalla data di presentazione RAGIONE_SOCIALE istanza). Tale ultima pronunci prende in considerazione, infatti, ai fini RAGIONE_SOCIALE tempestività dell’istanza di riesame, la data di ricezione telematica (le ore 24 dell’ultimo giorno utile dei dieci concessi dal legis processuale); mentre ai fini RAGIONE_SOCIALE tempestività RAGIONE_SOCIALE trasmissione degli atti da parte dell’Aut procedente (5 giorni) individua il dies a quo, in quello in cui la Cancelleria (secondo l’orario di apertura al pubblico, che solo in questo caso riprende a spiegare effetti procedimentali) ha pres lettura RAGIONE_SOCIALE comunicazione, inviata a mezzo p.e.c. in ora di chiusura al pubblico dell’ufficio.
Si tratta, si legge in motivazione, di profili che nell’ambito del sistema normativo delineat legislatore processuale sono connessi e complementari, nel senso che al deposito tempestivo RAGIONE_SOCIALE richiesta nella cancelleria del Tribunale consegue, di solito, la conoscenza de impugnazione da parte dello stesso Tribunale e, quindi, il decorso del termine previsto per l trasmissione degli atti da parte dell’Autorità procedente; momenti che, tuttavia, possono no coincidere a seguito RAGIONE_SOCIALE entrata in vigore RAGIONE_SOCIALE legge n. 176 del 2020 (il cui principio h trovato conferma nella disciplina attualmente vigente), giacché è possibile che l’istanza s utilmente “trasmessa” in un dato giorno (entro le ore 24, in orario di chiusura al pubbl dell’ufficio giudiziario), ma che RAGIONE_SOCIALE stessa l’ufficio venga obiettivamente a conoscenza il gi successivo (quando l’ufficio si apre al rapporto col pubblico). In tali casi, il termine p dall’art. 309, comma 5, cod. proc. pen. non può che decorrere da quando l’atto che innesca la sequenza procedimentale che il legislatore intende sollecitare è “conosciuto”, cioè dal momento in cui l’ufficio viene a conoscenza RAGIONE_SOCIALE richiesta di riesame. Diversamente, la reale estensi del termine perentorio (5 giorni) del sub-procedimento dipenderebbe da variabili rimesse alla mera volontà dell’istante, che trasmettendo l’atto per via telematica in orario in cui certame l’ufficio non è aperto al pubblico (ad es. oltre le ore 20) provocherebbe la riduzione di un gi del termine perentorio previsto dalla legge per la tempestiva trasmissione degli atti.
Il principio che orienta la fattispecie può pertanto essere declinato nei seguenti ter “l’estensione oraria (ore 24.00) del termine utile per proporre impugnazione per via telematic spiega effetti in relazione all’attività ricettiva dell’amministrazione; mentre ai fini dell’av attività che l’amministrazione deve compiere entro un dato termine perentorio, per effetto dell tempestiva presentazione dell’istanza, non può che tenersi conto RAGIONE_SOCIALE conoscenza effettiva dell’atto che innesca il procedimento e, dunque, dell’orario di apertura al pubblico dell’uffic
Consegue, ai sensi di quanto dispone l’art. 620 cod. proc. pen., l’annullamento senza rinvi RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata e la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Caltanissetta, offrire al giudizio di appello ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appel di Caltanissetta per l’ulteriore corso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14 giugno 2024.