Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 24 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 6 Num. 24 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/11/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato a Palermo il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/04/2025 della Corte di appello di Palermo;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona della Sostituta Procuratrice Generale NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso, disponendo l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio;
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 23 novembre 2023 (depositata il 17 febbraio 2024), il Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Palermo ha dichiarato NOME COGNOME responsabile della violazione dell’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90, condannandolo, all’esito del giudizio abbreviato, alla pena ritenuta di giustizia.
La Corte di appello di Palermo, con sentenza emessa in data 17 aprile 2025 (qui impugnata) ha dichiarato inammissibile l’impugnazione proposta a mezzo PEC dal difensore di NOME COGNOME, ritenendo la tardività del deposito dell’atto di appello: secondo la ricostruzione della Corte di appello esso è stato depositato solo
in data 8 aprile 2024 (vale a dire oltre il termine per proporre impugnazione, che scadeva in data 6 aprile 2024).
Il ricorrente deduce – con un unico motivo di ricorso – erronea applicazione della legge processuale (ex art 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.). Il ricorrente non contesta la decisione della Corte di appello di Palermo con riferimento all’individuazione del termine per proporre appello (in data 6 aprile 2024); lamenta, viceversa, il fatto che la Corte di appello – errando sull’interpretazione della legge processuale – abbia trascurato il fatto che l’atto d appello era stato tempestivamente depositato, con modalità telematica, in data 6 aprile 2024.
Il Pubblico Ministero, in persona della Sostituta Procuratrice Generale NOME COGNOME, QUI ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso, disponendo l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato, come risulta dall’esame degli atti del fascicolo processuale trasmesso a questa Corte (diretto esame che risulta consentito, essendo dedotta una violazione di legge processuale, la cui soluzione dipende dall’esame degli atti processuali, rispetto ai quali la Corte di cassazione è anche giudice del “fatto processuale”; per tutte, cfr. Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092 – 01).
Dagli atti trasmessi a questa Corte risulta che: (i) il termine per impugnare la sentenza di primo grado scadeva in data 6 aprile 2024; (li) in data 6 aprile 2024 (un sabato), l’AVV_NOTAIO ha depositato atto di appello, a mezzo PEC: al ricorso è allegata copia della ricevuta di accettazione dell’appello depositato a mezzo PEC in data 06/04/2024, ore 8.27 / dall’AVV_NOTAIO (EMAIL ) presso l’indirizzo PEC del Tribunale di Palermo (EMAIL ); (iii) in data 8 aprile 2024, un funzionario sPez. -ffigre – euem del Tribunale di Palermo, con appunto redatto (e sottoscritto) sulla copia cartacea della He-mail” trasmessa dall’AVV_NOTAIO al predetto indirizzo PEC del Tribunale di Palermo, annota di avere verificato: la firma digitale del mittente; l’indirizzo PEC del mittente; l’indirizzo PEC del destinatario.
Per dare conto delle ragioni della fondatezza del ricorso è necessariq una schematica ricognizione della disciplina di legge applicabile.
3.1. L’art. 6, comma 1, lett. c), decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 (Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l’efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari) ha introdotto nel corpo del codice di procedura penale l’art. 111-bis.
Detta disposizione prevede che «il deposito di atti, documenti, richieste, memorie ha luogo esclusivamente con modalità telematiche»; l’art. 582, comma 1, cod. proc. pen. (anch’esso modificato dal citato decreto legislativo) prevede che l’atto di impugnazione sia presentato «mediante deposito con le modalità previste dall’articolo 111- bis».
3.2. Sennonché, essendo necessario predisporre l’infrastruttura tecnologica capace di assicurare l’utilizzo di tali modalità di deposito in piena sicurezza, si resa necessaria l’introduzione di una articolata disciplina transitoria.
Dapprima, con alcune previsioni di diritto transitorio dettate dall’art. 87, comma 5, d.lgs. n. 150/2022 (che qui non vengono in rilievo). In seguito, con l’introduzione dell’art. 87 -bis d.lgs. 150/2022, introdotto dall’art. 5 -quinquies, comma 1, decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199.
In forza della disposizione di diritto transitorio da ultimo citata, sino quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dei regolamenti che devono regolamentare l’infrastruttura tecnologica necessaria al funzionamento del deposito telematico previsto dall’art. 111-bis cod. proc. pen., «per tutti gli atti documenti e le istanze comunque denominati diversi da quelli previsti nell’articolo 87, comma 6-bis, e da quelli individuati ai sensi del comma 6-ter del medesimo articolo, è consentito il deposito con valore legale mediante invio dall’indirizzo di posta elettronica certificata inserito nel registro generale degli indirizzi elettron di cui all’articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 2 febbraio 2011, n. 44» (art. 87-bis, comma 1, d.lgs. n. 150/2022). La disciplina appena citata si applica anche agli atti di impugnazione e si precisa che è necessario che essi siano anche sottoscritti con firma digitale (art. 87-bis, commi 3 e 4, d.lgs. n. 150/2022). Il deposito dell’atto a mezzo PEC «è tempestivo quando è eseguito entro le ore 24 del giorno di scadenza» (art. 87-bis, comma 1, d.lgs. n. 150/2022).
La disposizione prevede altresì che il personale di cancelleria verifichi gli indirizzi di posta elettronica certificata utilizzati e la firma digitale e annoti tal dati su una copia analogica dell’atto, da inserire nel fascicolo (art. 87-bis, comma 2, d.igs. n. 150/2022).
3.3. Essendo l’entrata in vigore della modalità di deposito telematico delle impugnazioni ex artt. 111-bis, 582, comma 1, cod. proc. pen. legata alla pubblicazione dei decreti ministeriali, occorre dare conto del fatto che, in
attuazione alla disciplina transitoria, l’art. 3 del decreto del Ministro della giusti 29 dicembre 2023, n. 217, come sostituito dall’art. 1 del decreto del Ministro della giustizia 27 dicembre 2024, n. 206, ha previsto che il deposito di atti, documenti, richieste e memorie, a partire dal!’ 1 gennaio 2025, abbia luogo esclusivamente con modalità telematiche (va anche detto che il citato art. 3 ha anche previsto alcune eccezioni, relative ai procedimenti celebrati nelle forme del giudizio abbreviato, del giudizio direttissimo e del giudizio immediato; per tali procedimenti speciali, il deposito degli atti «con modalità non telematiche» è consentito sino al 31 marzo 2025; v. art. 3, comma 4).
Al momento della proposizione dell’atto di appello (come detto, depositato a mezzo EMAIL in data 6 aprile 2024) da parte dell’odierno ricorrente, dunque, era vigente la disciplina transitoria, che consentiva il deposito dell’atto d impugnazione a mezzo posta elettronica certificata, con sottoscrizione digitale dell’atto.
L’indirizzo di posta elettronica e la firma digitale del mittente sono stat verificati dall’addetto la Cancelleria del Tribunale di Palermo. L’indirizzo di posta elettronica certificata dell’Ufficio destinata (EMAIL* ) – anch’esso verificato dall’addetto alla Cancelleria – figura nell’elenco di indirizzi PEC indicati nel decreto DGSIA del 9 novembre 2020.
Ne discende che l’atto di appello è stato legittimamente depositato a mezzo trasmissione con posta elettronica certificata.
Risulta dalla copia analogica del frontespizio della missiva che la PEC è stata trasmessa e ricevuta in data 06/04/2024, ore 8.27.
Ne discende la tempestività dell’impugnazione a suo tempo proposta, in forza del dettato dell’art. 87-bis, comma 1, ultimo periodo, d.lgs. n. 150/2022 (secondo cui il deposito dell’atto a mezzo EMAIL «è tempestivo quando è eseguito entro le ore 24 del giorno di scadenza»).
La sentenza impugnata è dunque affetta dalla dedotta violazione di legge, avendo la Corte di appello di Palermo erroneamente ritenuto che l’appello sia stato proposto con deposito in cancelleria solo in data 08/04/2024 (e non con deposito a mezzo EMAIL in data 06/04/2024) e, altrettanto erroneamente, dichiarato l’inammissibilità dell’appello per tardività.
Va altresì evidenziato che non vengono in rilievo ulteriori cause di inammissibilità dell’appello a suo tempo proposto (tra quelle considerate dall’art. 87-bis, comma 7, d.lgs. n. 150/2022).
La sentenza impugnata deve essere pertanto annullata, con rinvio ad altra ezione della Corte di appello di Palermo per la celebrazione del giudizio.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio ad altra ezione della Corte di appello di Palermo. Così deciso il 19/11/2025