Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 8983 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 8983 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a Napoli il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 27/04/2023 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona dell’AVV_NOTAIO
NOME, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
NOME COGNOME, a mezzo del suo difensore, propone ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del 27 aprile 2023 con la quale il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha dichiarato inammissibile l’appello proposto avverso la sentenza di condanna pronunciata in data 13 dicembre 2022 dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
Il ricorrente, con l’unico motivo di impugnazione, lamenta l’inosservanza ed erronea interpretazione degli artt. 111-bis e 582 cod. proc. pen. così come novellati e la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine all’inammissibilità dell’appello.
La Corte territoriale avrebbe erroneamente affermato che l’appello proposto dal COGNOME sarebbe inammissibile per violazione dell’art. 87 del d.lgs. 150/2022 in quanto trasmesso ad un indirizzo di posta elettronica certificata non riferibile all’ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato, secondo quanto indicato
dal provvedimento del Direttore AVV_NOTAIO per i sistemi informativi automatizzati di cui al comma 1 del medesimo decreto legislativo,
Tale motivazione sarebbe manifestamente illogica e contraddittoria in quanto fino alla data del 23 Febbraio 2023, l’unica casella PEC del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in composizione monocratica era proprio quello (EMAIL) a cui è stato trasmesso l’atto di appello.
Secondo la difesa la trasmissione ad un indirizzo PEC dell’ufficio giudiziario, diverso da quello indicato nel provvedimento organizzativo del Presidente del Tribunale ma compreso nell’elenco allegato al provvedimento del DGSIA, non costituirebbe causa di inammissibilità dell’impugnazione, in quanto tale sanzione processuale sarebbe prevista dall’art. 24, comma 6-sexies, lett. E), dl. 137/2020 esclusivamente in caso di utilizzo di indirizzi PEC di destinazione non ricompresi nel provvedimento direttoriale.
Il ricorrente ha, infine, evidenziato che la trasmissione ad un erroneo indirizzo PEC sarebbe scusabile in quanto frutto di erronee e fuorvianti informazioni ricevute dalla Cancelleria del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. L’unico motivo di ricorso è manifestamente infondato.
L’accesso agli atti, consentito ed anzi necessario in caso di questioni processuali, comprova che l’appello proposto dal COGNOME è stato trasmesso ad un indirizzo di posta elettronica certificata non dedicato al deposito degli atti penali indirizzati al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere e, conseguentemente, non soggetto al controllo di personale amministrativo a ciò addetto; tale indirizzo non rientra, peraltro, tra quelli individuati con il provvedimento del 9 novembre 2020 emesso dal direttore AVV_NOTAIO dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia -come espressamente affermato dalla Cancelleria con attestazione del 23 febbraio 2023- con conseguente inammissibilità del gravame (vedi in proposito Sez. 3, n. 26009 del 29/04/2021, F., Rv. 281734 – 01; Sez. 6, n. 46119 del 09/11/2021, M., Rv. 282346-01; da ultimo Sez. 6, n. 33045 del 08/06/2023, Nova, non massimata).
Il vizio in merito alla riferibilità all’ufficio giudiziario dell’indirizzo PEC destinazione pone non soltanto in dubbio l’idoneità dell’atto al raggiungimento dello scopo processuale che la legge gli affida, ma ne determina finanche l’inesistenza giuridica, collocandosi tra i requisiti essenziali dell’atto di impugnazione proposto secondo lo schema formale del deposito telematico (vedi Sez. 1, n. 28587 del 07/04/2022, Kaiser, non massimata).
La chiara e univoca individuazione degli indirizzi PEC riferibili a ciascun ufficio
(R
giudiziario sul territorio nazionale, contenuta nell’allegato al provvedimento del DGSIA del 9 novembre 2020, nonché la possibilità di trasmettere l’atto a uno qualsiasi degli indirizzi ivi elencati, costituiscono infatti un adeguato contemperamento tra le garanzie difensive e le esigenze di buon andamento dell’Amministrazione.
Il ricorrente ha affermato in modo del tutto apodittico che l’indirizzo PEC cui è stato inviato l’atto di appello rientrerebbe nell’elenco allegato al provvedimento del Direttore AVV_NOTAIO per i sistemi informativi automatizzati, circostanza espressamente esclusa nell’attestazione di cancelleria posta a fondamento del provvedimento impugnato.
Parimenti apodittica e priva di alcun riscontro è l’ulteriore affermazione difensiva secondo cui la trasmissione all’erroneo indirizzo PEC sarebbe conseguenza di fuorvianti informazioni ricevute dalla Cancelleria del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere con conseguente genericità di tale doglianza.
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
Così deciso il 24 novembre 2023
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La Presidente