Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 21132 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 21132 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 01/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a GROTTAGLIE il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 15/09/2023 della CORTE APPELLO di LECCE
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME, il quale ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata; udito il difensore del ricorrente, AVV_NOTAIO, il quale conclude chiedendo l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 15 settembre 2023, la Corte di appello di Lecce ha dichiarato l’inammissibilità, per tardività, dell’appello proposto da NOME COGNOME avverso la sentenza con cui, il 22 dicembre 2022, il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Brindisi lo ha dichiarato colpevole dei reati di detenzione e porto illegale di armi comuni da sparo e gli ha applicato la pena, ridotta di un terzo per la scelta del rito abbreviato, di tre anni e quattro mesi d reclusione e 8.000 euro di multa.
NOME COGNOME propone, con l’assistenza degli AVV_NOTAIO e NOME, ricorso per cassazione – seguito da atto contenente motivi nuovi – affidato ad un’unica doglianza, con il quale lamenta violazione di legge per avere il giudice di merito indebitamente ritenuto la tardività dell’impugnazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato e deve, pertanto, essere accolto.
Il Giudice dell’udienza preliminare ha emesso sentenza di condanna, nei confronti, tra gli altri, di NOME COGNOME il 22 dicembre 2022 e depositato l motivazione entro il termine di novanta giorni fissato in dispositivo, che è scaduto il 22 marzo 2023.
L’atto di appello avrebbe dovuto essere depositato, entro il termine di quarantacinque giorni, ai sensi dell’art. 585, commi 1, lett c), e 2, lett. c), cod. proc. pen., ovvero entro il 6 maggio 2023.
La Corte di appello ha dichiarato l’inammissibilità dell’appello sul postulato che l’atto di impugnazione fosse stato inviato, a mezzo EMAIL, in data 8 maggio 2023, cioè tardivamente: tanto ha fatto in ossequio all’annotazione sottoscritta dal funzionario di cancelleria dell’ufficio del Giudice per le indagini preliminari de Tribunale di Brindisi, presso il quale l’atto venne recapitato.
Il ricorrente ha, tuttavia, dimostrato – con il conforto della dichiarazione resa dal direttore amministrativo della cancelleria dell’ufficio giudiziario interessato ed allegata, in uno alla prova della consegna e dell’accettazione del messaggio contenente l’atto di appello, al libello introduttivo del presente giudizio – che l’atto, sottoscritto digitalmente e corredato da procura speciale dell’imputato, è, invece, pervenuto all’indirizzo di posta elettronica certificata istituzionalmente deputato a ricevere, tra l’altro, le impugnazioni
(EMAIL ) alle ore GLYPH 19:14 di venerdì 5 maggio 2023 ed è stato, quindi, trasmesso alla cancelleria dell’ufficio Giudice per le indagini preliminari che, il successivo lunedì maggio 2023, ne ha certificato la ricezione che, però era avvenuta tre giorni prima.
Lo sfalsamento tra la data di presentazione dell’impugnazione e quella della certificazione ha, dunque, determinato un involontario corto circuito comunicativo che ha indotto in errore il giudice di appello.
Se si considera, ulteriormente, che la modalità di deposito – mediante trasmissione, a mezzo EMAIL, da parte del difensore e con sottoscrizione digitale, all’indirizzo dell’ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato – prescelta da COGNOME era, al tempo, consentita, in via transitoria, dall’a 87 -bis d.l. 10 ottobre 2022, n. 150, non resta che disporre, in conclusione, l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata, con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Lecce per l’ulteriore corso.
P.Q.M.
annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Lecce per l’ulteriore corso. Così deciso il 01/02/2024.