Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 29495 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 29495 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/06/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME
nato in COGNOME omissis
avverso l’ordinanza del 05/03/2025 della CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza emessa il 21 novembre 2024, il Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Forlì, all’esito di giudizio abbreviato, aveva condannato
NOME COGNOME in ordine ai reati di cui agli artt. 387-bis e 612-bis cod. pen.
Con ordinanza pronunziata il 5 marzo 2025, la Corte di appello di Bologna ha dichiarato l’inammissibilità dell’appello proposto dall’imputato, in quanto
presentata mediante invio di messaggio di posta elettronica certificata all’indirizzo del Tribunale di Forlì.
La Corte territoriale ha ritenuto che, a decorrere dal F gennaio 2025, non fosse più consentito il deposito dell’appello mediante invio di messaggio di posta elettronica certificata, in quanto tale modalità di impugnazione non era prevista dal decreto del Ministero della giustizia n. 206 del 2024. A partire dal 1° gennaio 2025, l’impugnazione dovrebbe necessariamente essere presentata «mediante deposito, con le modalità previste dall’art. 111-bis cod. proc, pen., nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato».
La Corte di appello ha rilevato che il decreto citato prevede che, nei casi di impugnazione proposta avverso sentenza emessa all’esito di giudizio abbreviato, sia consentito il deposito con modalità non telematiche, ma non mediante l’invio di messaggio di posta elettronica certificata.
Avverso l’ordinanza della Corte di appello, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore di fiducia.
Con un unico motivo, deduce il vizio di inosservanza di norme processuali, in relazione agli artt. 111-bis, 582 e 591 cod. proc pen. e 3 decreto del Ministero della giustizia n. 217 del 2023, come sostituito dall’art. 1 del decreto del Ministero della giustizia n. 206 del 2024.
Sostiene che l’atto di appello sarebbe stato depositato in conformità alle modalità previste dalla legge.
Al riguardo, rappresenta che: l’art. 87, comma 5, del d.lgs. n. 150 del 2022 ha previsto che l’art. 111-bis cod. proc. pen. si applichi a partire dal termine previsto da apposito regolamento; l’art. 3 decreto del Ministero della giustizia n. 217 del 2023 ha previsto che il deposito di atti, documenti, richieste e memorie, a partire dal 10 gennaio 2025, abbia luogo esclusivamente con modalità telematiche; il citato art. 3 prevede alcune eccezioni, relative ai procedimenti celebrati nelle forme del giudizio abbreviato, del giudizio direttissimo e del giudizio immediato; la norma, in relazione a tali procedimenti speciali, consente, sino al 31 marzo 2025, il deposito degli atti «con modalità non telematiche».
Tanto premesso, il ricorrente sostiene che tra le «modalità non telematiche» di deposito degli atti dovrebbero intendersi non solo quelle realizzate mediante deposito cartaceo dell’atto in cancelleria, ma anche quella realizzata con invio di messaggio di posta elettronica certificata.
Pertanto, nel caso in esame, tenuto conto che il procedimento era stato celebrato nelle forme del rito abbreviato, il deposito dell’atto di impugnazione era sicuramente consentito anche mediante invio di messaggio di posta elettronica certificata.
Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso deve essere accolto.
L’unico motivo di ricorso è fondato.
L’art. 111-bis cod. proc. pen., introdotto dal diga n. 150 del 2022 (cd. Riforma Cartabia), ha previsto che ogni atto debba essere depositato mediante modalità telematiche, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione degli atti e dei documenti informatici.
La riforma Cartabia, tuttavia, ha previsto un’articolata disciplina transitoria anche con riferimento alle disposizioni in materia di processo telematica.
In particolare, l’art. 87 del citato decreto legislativo, al comma 1, prevede che, con regolamento da adottarsi con decreto del Ministro della giustizia, vengano «definite le regole tecniche riguardanti il deposito, la comunicazione e la notificazione con modalità telematiche degli atti del procedimento penale» e, al comma 3, prevede che, con analogo regolamento, vengano «individuati gli uffici giudiziari e le tipologie di atti per cui possano essere adottate anche modalità non telematiche di deposito, comunicazione o notificazione, nonché i termini di transizione al nuovo regime di deposito, comunicazione e notificazione». Al comma 5, l’art. 87 prevede che le disposizioni dell’art. 111-bis si applichino a partire «da quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dei regolamenti di cui ai =mi 1 e 3, ovvero a partire dal diverso termine previsto dal regolamento di cui al comma 3 per gli uffici giudiziari e per le tipologie di atti in esso indicati».
L’art. 87-bis, poi, prevede che: «sino al quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dei regolamenti di cui ai comm i 1 e 3 dell’articolo 87, ovvero sino al diverso termine previsto dal regolamento di cui al comma 3 del medesimo articolo per gli uffici giudiziari e le tipologie di atti in esso indicati, per tutti g documenti e le istanze comunque denominati diversi da quelli previsti nell’articolo 87, gamma 6-bis, e da quelli individuati ai sensi del comma 6-ter del medesimo articolo, è consentito il deposito con valore legale mediante invio dall’indirizzo di posta elettronica certificata inserito nel registro generale degli indirizzi elettroni di cui all’articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 2 febbraio 2011, n. 44»; «il deposito con le modalità di cui al periodo precedente deve essere effettuato presso gli indirizzi di posta elettronica certificata degli uffi
giudiziari destinatari, indicati in apposito provvedimento del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati, pubblicato nel portale dei servizi telematici del Ministero della giustizia».
In attuazione alla disciplina transitoria, l’art. 3 decreto del Ministero dell giustizia n. 217 del 2023, come sostituito dall’art. 1 del decreto del Ministero della giustizia n. 206 del 2024, ha previsto che il deposito di atti, documenti, richieste e memorie, a partire dal 1° gennaio 2025, abbia luogo esclusivamente con modalità telematiche. Il citato art. 3, tuttavia, prevede alcune eccezioni, relative ai procedimenti celebrati nelle forme del giudizio abbreviato, del giudizio direttissimo e del giudizio immediato. La norma, invero, in relazione a tali procedimenti speciali, consente, sino al 31 marzo 2025, il deposito degli atti «con modalità non telematiche» (art. 3, comma 4).
Ebbene, il caso in esame riguarda proprio un atto relativo a un procedimento celebrato nelle forme del giudizio abbreviato e depositato in data anteriore al 31 marzo 2025.
La Corte di appello, tuttavia, ha ritenuto che l’eccezione prevista dall’ art. 3, comma 4, non potesse applicarsi al caso in esame, atteso che la norma consentiva il deposito con modalità non telematiche, ma non mediante l’invio di messaggio di posta elettronica certificata. Nell’interpretazione della Corte di appello, il termine telematico andrebbe inteso in senso ampio, tale da ricomprendere anche l’uso della posta elettronica per far comunicare sistemi informatici remoti. Conseguentemente, con l’espressione «modalità non telematiche» si sarebbe escluso anche il ricorso alla posta elettronica e si sarebbe sostanzialmente inteso fare riferimento al solo deposito materiale dell’atto in cancelleria.
L’interpretazione restrittiva formulata dalla Corte di appello, però, non appare condiv isibile.
Al riguardo, va rilevato che il comma 1 dell’art. 3 del decreto prevede che, a decorrere dal 10 gennaio 2025, il deposito degli atti avvenga esclusivamente «con modalità telematiche, ai sensi dell’articolo 111-bis del codice di procedura penale», ossia secondo le modalità previste dall’art. 111-bis cod. proc. pen., dalla normativa richiamata dall’articolo in questione (ossia la normativa concernente la redazione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici) e dalla relativa normativa di attuazione dell’art. 111-bis cod. proc. pen. Il quarto comma del decreto, poi, nel prevedere le eccezioni in questione, dispone che, in relazione a tali eccezioni, sino al 31 marzo 2025, il deposito possa avvenire anche con «modalità non telematiche». Nel quarto comma si è utilizzata un’espressione più sintetica, ma non appare dubbio che, con essa, volendosi porre un’eccezione alla regola prevista al comma 1, si sia inteso fare riferimento alle specifiche «modalità telematiche, ai sensi dell’articolo 111-bis del codice di procedura penale», richiamate al comma 1
del decreto, ossia alle specifiche modalità previste dall’art. 111-bis cod. proc. pen. e dalla relativa normativa di attuazione. La lettura coordinata dei due comm i del decreto, pertanto, porta a ritenere che, per le eccezioni in questione, sino al 31 marzo 2025, sia consentito il deposito anche senza ricorrere alle specifiche modalità telematiche dettate dall’art. 111-bis del codice di procedura penale e dalla relativa normativa di attuazione, potendosi utilizzare tutte le altre consentite fino alla completa entrata in vigore dell’art. 111-bis. Il quarto comma, dunque, legittima H ricorso a tutte le altre modalità di deposito consentite, compreso l’invio mediante posta elettronica certificata.
La limitazione al solo deposito materiale dell’atto in cancelleria, d’altronde, appare privo di qualsiasi ragione giustificativa. E se si fosse voluto limitare l’eccezione al solo deposito “cartaceo” lo si sarebbe esplicitamente previsto.
Va, in ogni caso, rilevato che, con riferimento agli atti dei difensori – e dunque, anche con riferimento all’atto in questione – risulta indiscutibile che era consentito il deposito mediante invio di messaggio di posta elettronica, atteso che il comma 9 dell’art. 3 del decreto espressamente prevede che «rimane consentito ai difensori il deposito mediante posta elettronica certificata, come disciplinato dall’art. 87-bis del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, per tutti i casi cui il deposito può avere luogo anche con modalità non telematiche».
Nel caso in esame, tenuto conto che il procedimento era stato celebrato nelle forme del rito abbreviato, era sicuramente consentito al difensore di depositare l’atto di impugnazione mediante invio di messaggio di posta elettronica certificata.
Il provvedimento impugnato, pertanto, deve essere annullato senza rinvio con conseguente trasmissione degli atti alla Corte di appello di Bologna per l’ulteriore corso.
La natura dei rapporti oggetto della vicenda impone, in caso di diffusione della presente sentenza, l’omissione delle generalità e degli altri dati identificativi
P. Q. M.
Annulla senza rinvio H provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Bologna per l’ulteriore corso. In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell’art. 52 d. Igs. 196/03, in quanto imposto dalla legge.
Così deciso, H 27 giugno 2025
COGNOME
Il Consigliere estensore NOME COGNOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME