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Deposito telematico: annullato decreto abnorme GIP

La Corte di Cassazione ha annullato un decreto del G.i.p. che dichiarava inammissibile una richiesta di archiviazione per mancato deposito telematico. La Corte ha ritenuto il provvedimento ‘abnorme’ perché il G.i.p. non ha il potere di sindacare la decisione amministrativa del capo dell’ufficio del Pubblico Ministero che, a fronte di un malfunzionamento del sistema informatico, aveva autorizzato il deposito cartaceo, creando così una stasi processuale insuperabile.

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Pubblicato il 13 dicembre 2025 in Giurisprudenza Penale, Procedura Penale

Deposito Telematico: Quando il Decreto del Giudice è Abnorme

La digitalizzazione della giustizia impone nuove regole, come l’obbligo del deposito telematico degli atti. Ma cosa succede se il sistema non funziona? Una recente sentenza della Corte di Cassazione (n. 43677/2024) offre un chiarimento fondamentale, annullando un provvedimento di un Giudice per le Indagini Preliminari (G.i.p.) che aveva dichiarato inammissibile una richiesta di archiviazione depositata in formato cartaceo a causa di un malfunzionamento certificato del sistema.

I Fatti: Deposito Cartaceo vs. Obbligo Telematico

Il caso ha origine da una richiesta di archiviazione per procedimenti contro ignoti presentata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di L’Aquila. A seguito dell’entrata in vigore del d.m. n. 217/2023, tale deposito avrebbe dovuto avvenire obbligatoriamente per via telematica. Tuttavia, il Procuratore della Repubblica, riscontrato e certificato un malfunzionamento specifico dell’applicativo informatico “APP” per la gestione degli “ignoti seriali”, aveva disposto che le relative richieste di archiviazione fossero depositate in formato cartaceo fino alla risoluzione del problema.

Il G.i.p. del Tribunale, però, non ha condiviso questa impostazione. Ha dichiarato la richiesta inammissibile, sostenendo che il problema tecnico descritto non costituisse un vero e proprio “malfunzionamento del sistema” ai sensi di legge e che, pertanto, il deposito sarebbe dovuto avvenire comunque con modalità telematiche.

Il Ricorso del Pubblico Ministero e il Concetto di Abnormità

Contro questa decisione, il Pubblico Ministero ha proposto ricorso in Cassazione, definendo il provvedimento del G.i.p. come “abnorme”. L’abnormità è stata sostenuta sotto un duplice profilo:
1. Strutturale: L’atto del G.i.p. è considerato totalmente al di fuori del sistema processuale. La legge (art. 175-bis c.p.p.) non conferisce al giudice il potere di sindacare un provvedimento amministrativo del capo dell’ufficio giudiziario che accerta un malfunzionamento informatico.
2. Funzionale: Il provvedimento ha creato una “stasi irrimediabile del procedimento”. Il Pubblico Ministero si trovava in un vicolo cieco: non poteva procedere con il deposito telematico a causa del guasto tecnico certificato, ma non poteva nemmeno utilizzare il deposito cartaceo perché bloccato dal G.i.p.

In sostanza, il G.i.p., secondo il ricorrente, aveva esercitato un potere che non gli spettava, invadendo la sfera di competenza amministrativa del Procuratore e paralizzando di fatto l’azione penale.

La Decisione della Corte di Cassazione e il deposito telematico

La Suprema Corte ha accolto integralmente il ricorso del Pubblico Ministero, annullando senza rinvio il decreto del G.i.p. e disponendo la trasmissione degli atti al Tribunale per il proseguimento del corso della giustizia. La decisione si fonda su argomentazioni chiare e nette.

le motivazioni

La Corte ha ribadito che il provvedimento impugnato è viziato da abnormità in entrambe le sue accezioni, strutturale e funzionale.

Sotto il profilo strutturale, i giudici hanno affermato che il G.i.p. ha esercitato un potere non attribuitogli dall’ordinamento. La valutazione e l’attestazione di un malfunzionamento dei sistemi informatici sono riservate al dirigente dell’ufficio giudiziario, il cui atto ha natura amministrativa e non è sindacabile dal giudice nell’ambito del procedimento penale. Escludendo l’ipotesi di malfunzionamento, il G.i.p. ha di fatto disapplicato l’art. 175-bis c.p.p., che autorizza il ritorno al deposito cartaceo proprio in tali circostanze.

Sotto il profilo funzionale, la Cassazione ha riconosciuto che la decisione del G.i.p. ha determinato una stasi processuale insuperabile. Pretendere dal Pubblico Ministero il deposito telematico avrebbe significato violare il provvedimento amministrativo del capo del suo stesso ufficio, creando un paradosso giuridico e un blocco operativo. L’atto del G.i.p. ha quindi interrotto il fisiologico sviluppo del procedimento, rendendone impossibile la prosecuzione.

le conclusioni

Questa sentenza stabilisce un principio fondamentale nella gestione della transizione digitale della giustizia. Il potere di accertare e attestare un malfunzionamento dei sistemi informatici spetta al dirigente dell’ufficio giudiziario e non può essere oggetto di controllo giurisdizionale da parte del giudice del procedimento. Un provvedimento che ignori tale principio e che, di conseguenza, paralizzi l’iter processuale, deve essere considerato “abnorme” e, come tale, annullato. La decisione garantisce la continuità dell’azione giudiziaria anche di fronte a inevitabili difficoltà tecniche, bilanciando l’obbligo di digitalizzazione con la necessità di non interrompere il servizio giustizia.

È possibile depositare un atto in formato cartaceo se il sistema per il deposito telematico non funziona?
Sì, è possibile. L’articolo 175-bis del codice di procedura penale prevede che, in caso di malfunzionamento del sistema informatico, gli atti possano essere redatti in forma di documento analogico e depositati con modalità non telematiche, a condizione che tale malfunzionamento sia accertato e attestato dal dirigente dell’ufficio giudiziario.

Il Giudice per le Indagini Preliminari (G.i.p.) può contestare la decisione del capo della Procura che attesta un malfunzionamento del sistema?
No. La Corte di Cassazione ha stabilito che l’atto con cui il dirigente dell’ufficio (in questo caso, il Procuratore della Repubblica) attesta il malfunzionamento ha natura amministrativa e non è sindacabile dal giudice del procedimento. Il G.i.p., quindi, non ha il potere di valutare nel merito tale decisione.

Cosa si intende per provvedimento “abnorme” e quando può essere annullato?
Un provvedimento è definito “abnorme” quando è totalmente estraneo al sistema processuale (abnormità strutturale) oppure quando, pur essendo previsto dalla legge, determina una stasi irrimediabile e insuperabile del procedimento (abnormità funzionale). In entrambi i casi, come stabilito dalla Corte, il provvedimento deve essere annullato.

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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