Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 7461 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 7461 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 05/11/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI L’AQUILA nei confronti di:
IGNOTI
avverso il decreto del 18/05/2024 del Giudice per le indagini preliminari del TRIBUNALE di L’AQUILA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale NOME COGNOME che ha chiesto l’annullamento dell’impugnato decreto con restituzione degli atti al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di L’Aquila per l’ulteriore corso;
RITENUTO IN FATTO
1. Con provvedimento in data 18 maggio 2024 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di L’Aquila dichiarava inammissibile la richiesta di archiviazione avanzata dal Pubblico Ministero nell’ambito del proc. R.G.N.R. IGNOTI n. 1005/2024 iscritto a carico di ignoti in quanto ritenuta presentata irritualmente (in maniera cartacea in cancelleria) perché in violazione del dettato di cui all’art. 3 del D.M. n. 217 del 29 dicembre 2023, norma che impone ai soggetti interni abilitati (tra cui il Pubblico Ministero) il deposito telematic mediante l’applicativo APP degli atti relativi ai provvedimenti di archiviazione.
Ricorre direttamente per Cassazione avverso il predetto provvedimento Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di L’Aquila, deducendo:
2.1. Abnormità del provvedimento del G.i.p. – Stasi del procedimento Violazione dell’art. 175-bis, commi 3 e 4, cod. proc. pen.
Sulla premessa che il Giudice ha dichiarato inammissibile la richiesta di archiviazione perché depositata in modalità analogica osserva il ricorrente che il provvedimento impugnato è abnorme sia strutturalmente che funzionalmente ed è, comunque, da ritenersi estraneo al perimetro della legalità processuale, ciò in quanto:
l’art. 175-bis cod. proc. pen. non prevede la possibilità di “reazione” giurisdizionale in caso di deposito analogico di istanze in conseguenza di un provvedimento di accertamento di malfunzionamento dei sistemi informatici tanto è vero che il G.i.p. neppure ha qualificato la natura del proprio provvedimento;
la declaratoria di inammissibilità adottata crea una stasi del procedimento dato che il P.M. non può né provvedere al deposito con modalità telematica (perché inibito dal capo dell’Ufficio e dal malfunzionamento dell’applicativo), né reiterare la richiesta di archiviazione in modalità cartacea perché preclusa dal G.i.p.
2.2. Abnormità del provvedimento del G.i.p. – Estraneità all’esercizio della funzione – Violazione dell’art. 606, comnna 1, lett. a), cod. proc. pen.
Rileva parte ricorrente che il provvedimento impugnato sarebbe abnorme strutturalmente e funzionalmente anche perché deborda dai limiti dell’esercizio del potere giurisdizionale inteso anche in astratto.
In particolare, osserva il ricorrente:
il G.i.p. con l’atto impugnato ha finito per sindacare la legittimità dell’esercizio del potere del Procuratore della Repubblica quale vertice anche amministrativo dell’Ufficio Giudiziario censurandone l’azione perché asseritamente operata in falsa applicazione del dettato normativo: in particolare, l’art. 175-bis, commi 1, 3 e 4 cod. proc. pen. delinea un iter procedimentale che ha come presupposto esterno un atto amministrativo del Capo dell’Ufficio fondato sull’accertamento del malfunzionamento dei sistemi informatici ed il Giudice, laddove ha affermato che il provvedimento datato 8 aprile 2024 a firma del Procuratore della Repubblica e del Magrif della medesima non costituisce un “malfunzionamento del sistema che legittima la redazione delle richieste di archiviazione in formato analogico, ha finito per esercitare un sindacato di legittimità (proprio del Giudice amministrativo) sulla corretta interpretazione da
cui origina l’atto amministrativo presupposto di sospensione della procedura telematica;
il RAGIONE_SOCIALE. avrebbe confuso il concetto di “malfunzionamento” con quello di “mancato funzionamento” del sistema;
il G.i.p. nel richiamare la giurisprudenza amministrativa in materia ha impropriamente assimilato un Ufficio Giudiziario ad una stazione appaltante.
In sostanza, conclude il ricorrente, il Giudice avrebbe adottato un provvedimento illogico e contra legem rispetto ai principi dell’ordinamento in quanto non è il magistrato requirente o giudicante a doversi porre al servizio del sistema telematico/informatico, bensì deve essere il sistema al servizio dell’amministrazione della giustizia.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo è fondato.
Come è noto, l’implementazione del processo penale telematico ha costituito uno dei principali settori di intervento – per certi versi, forse, il pi innovativo – della cosiddetta “Riforma Cartabia”.
In tale prospettiva, la legge 27 settembre 2021, n. 134, aveva delegato il Governo a regolamentare anche «i casi di malfunzionamento dei sistemi informatici dei domini del Ministero della giustizia» (art. 1, comma 5, lett. e).
Tale delega è stata attuata con l’art. 11, comma 1, lett. c), del d.lgs. 20 ottobre 2022, n. 150, disposizione che ha inserito nel codice di procedura penale l’art. 175-bis.
Ai sensi dell’art. 87, comma 5, dello stesso d.lgs. n. 150 del 2022, le disposizioni di tale art. 175-bis cod. proc. pen. sarebbero divenute applicabili «a partire dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dei regolamenti di cui ai commi 1 e 3, ovvero a partire dal diverso termine di cui al comma 3 per gli uffici giudiziari e per le tipologie di atti in esso indicati».
Il regolamento di cui ai commi 1 e 3 dell’art. 87 del d.lgs. n. 150 del 2022 è stato adottato con il decreto del Ministro della giustizia n. 271 del 2023, che è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 30 dicembre 2023, n. 303, con la conseguenza che l’art. 175-bis cod. proc. pen. è ormai applicabile dal 14/01/2024.
L’art. 3 dello stesso regolamento di cui al decreto ministeriale n. 271 del 2023 ha stabilito, per quanto qui interessa, che, sempre a decorrere dal 14/01/2024, le richieste di archiviazione (tra cui quelle di cui all’art. 415 cod. proc. pen.) sono depositate con modalità telematiche (ai sensi dell’art. 111-bis cod. proc. pen.).
3. Ciò premesso, si deve rilevare che l’art. 175-bis cod. proc. pen. ha disciplinato due categorie di malfunzionamento dei sistemi informatici.
La prima di esse è quella prevista nei primi due commi di tale articolo, i quali attengono al malfunzionamento cosiddetto “certificato” (dal direttore generale per i servizi informativi automatizzati del Ministero della giustizia), cioè quello che abbia riguardato il malfunzionamento generalizzato dei domini del Ministero della giustizia.
In questo caso, il malfunzionamento deve essere, oltre che «certificato» dal direttore generale per i servizi informativi automatizzati del Ministero della giustizia, «attestato» sul portale dei servizi telematici dello stesso Ministero e «comunicato» dal dirigente dell’ufficio giudiziario con modalità tali da assicurarne la tempestiva conoscibilità ai soggetti interessati. Al medesimo iter procedurale è sottoposto il ripristino del corretto funzionamento dei domini (comma 1)
Le certificazioni, attestazioni e comunicazioni di cui si è detto devono contenere l’indicazione della data e, ove risulti, dell’orario dell’inizio e della fine del malfunzionamento, registrati, in relazione a ciascun settore interessato, dal direttore generale per i servizi informativi automatizzati del Ministero della giustizia (comma 2).
La seconda delle due categorie di malfunzionamento dei sistemi informatici disciplinata dall’art. 175-bis cod. proc. pen. è quella prevista nel comma 4 di tale articolo, il quale attiene al malfunzionamento cosiddetto “non certificato”, cioè quello che abbia investito uno specifico ufficio giudiziario o, comunque, un ambito locale (come si ricava, oltre che dall’utilizzo della parola «sistema» al singolare – e non al plurale come nel caso del malfunzionamento “certificato” -, soprattutto dall’individuazione nel dirigente dell’ufficio del soggetto preposto ad accertare lo stesso malfunzionamento “non certificato”).
In questo caso, che è quello che viene qui in rilievo, il malfunzionamento è infatti «accertato ed attestato dal dirigente dell’ufficio giudiziario», oltre che «comunicato», analogamente a quanto è stabilito per il malfunzionamento “certificato”, «con modalità tali da assicurare la tempestiva conoscibilità ai soggetti interessati della data e ove risulti, dell’orario dell’inizio e della fine del malfunzionamento».
Venendo a ciò che qui specificamente interessa, si deve osservare che l’art. GLYPH 175-bis cod. GLYPH proc. GLYPH pen. GLYPH fa GLYPH discendere dalle due ipotesi del malfunzionamento “certificato” e del malfunzionamento “non certificato” lo stesso effetto, che è quello di consentire eccezionalmente – in deroga agli obblighi di redigere l’atto o il documento in formato digitale e di depositarlo con modalità telematiche -, di redigere l’atto o il documento in forma di documento analogico e di depositarlo con modalità non telematiche (comma 3, per quanto
riguarda il malfunzionamento “certificato”, e comma 4 – che richiama il comma 3 – per quanto riguarda il malfunzionamento “non certificato”).
Resta peraltro fermo l’obbligo, previsto dai richiamati (dal comma 3 dell’art. 175-bis cod. proc. pen.) artt. 110, comma 4, e 111-ter, comma 3, cod. proc. pen., di convertire il documento analogico in formato digitale, così da assicurare la continuità del fascicolo informatico.
Orbene, ritiene il Collegio che, da quanto si è appena esposto, discenda che il presupposto per l’operatività della deroga agli obblighi di redigere l’atto o il documento in formato digitale e di depositarlo con modalità telematiche sia costituito esclusivamente, nel caso del malfunzionamento “certificato”, dalla certificazione del direttore generale per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia, e, nel caso del malfunzionamento “non certificato”, dall’attestazione del dirigente dell’ufficio giudiziario.
Anche qualora la certificazione o l’attestazione fossero adottate in assenza dei presupposti, cioè in assenza di un effettivo malfunzionamento dei sistemi o del sistema, tale da non consentirne l’efficace utilizzo, non risulterebbe comunque compromessa, alla luce del disposto del comma 3 dell’art. 175-bis cod. proc. pen., la validità (e/o l’ammissibilità e/o la ricevibilità) dell’atto che, sulla base delle suddette certificazione o attestazione, è stato redatto in forma di documento analogico e depositato con modalità non telematica.
5. Da ciò discende – tornando al caso di specie -, che, a norma dell’art. 175- bis, commi 3 e 4, cod. proc. pen., il G.i.p. del Tribunale di L’Aquila non aveva alcun potere di ritenere l’inammissibilità (o l’irricevibilità o l’invalidità) della richiesta di archiviazione che era stata presentata dal pubblico ministero in quanto redatta e depositata in forma cartacea nonostante l’asserita (dallo stesso G.i.p.) insussistenza dei presupposti per l’attestazione di malfunzionamento di cui al provvedimento del 08/04/2024 del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di L’Aquila.
L’impugnato decreto di inammissibilità della stessa richiesta di archiviazione, ad avviso del Collegio, travalica, pertanto, nell’abnormità.
Ciò, anzitutto, sotto il profilo strutturale, in quanto lo stesso decreto, come si è detto, è avulso dai poteri che spettavano al G.i.p. che lo ha adottato.
Il decreto impugnato è abnorme, in secondo luogo, anche sotto il profilo funzionale, in quanto ha determinato una stasi non rimediabile del procedimento penale. Infatti, posto che, a norma del comma 4 dell’art. 415 cod. proc. pen., nell’ipotesi di cui all’art. 107-bis disp. att. cod. proc. pen., la richiesta d archiviazione deve essere avanzata cumulativamente, il pubblico ministero non potrebbe né depositare una tale richiesta cumulativa di archiviazione con modalità telematiche, essendogli ciò inibito sia dal provvedimento del
08/04/2024 del dirigente del suo Ufficio sia dall’applicativo “App”, né reiterare il deposito della stessa richiesta con modalità cartacea, essendogli ciò stato precluso dall’impugnato decreto del G.i.p.
Pertanto, il decreto impugnato deve essere annullato senza rinvio e gli atti devono essere trasmessi al Tribunale di L’Aquila per l’ulteriore corso.
L’esame del secondo motivo è assorbito dall’accoglimento del primo motivo.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il decreto impugnato e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di L’Aquila per l’ulteriore corso.
Così deciso il 05/11/2024