Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6542 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6542 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CERRETO SANNITA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/11/2022 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
NUMERO_DOCUMENTO
Rilevato che l’imputato NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza con cui la Corte appello di Bari, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Foggia, ha riqualif fatto come tentato furto aggravato ed ha rideterminato la pena in mesi quattro di reclusione euro 120 di multa;
Rilevato che il motivo unico di ricorso -con cui il ricorrente denunzia l’inosserv dell’art. 23-bis D.L. 137/2020 convertito in L. 176/2020 e degli artt. 523, 602 e 178 lett c.p.p.- è manifestamente infondato;
Rilevato che, su questo tema, si registrano due precedenti specifici, che hann enunciato principi diversi, ma che entrambi non consentono di dare corso alla doglianza de ricorrente da ritenersi, in un caso, manifestamente infondata perché portatrice di una censu tardiva e, nell’altro caso, manifestamente infondata perché non vi sarebbe alcun viz processuale;
Considerato, infatti, che, secondo un primo precedente, nel giudizio cartolare d’appel celebrato nel vigore della disciplina emergenziale pandemica, la difesa dell’imputato, cui si state trasmesse in via telematica le conclusioni del procuratore generale tardivamen depositate, è onerata, ex art. 182 cod. proc. pen., versandosi in ipotesi di nullità a intermedio, della tempestiva relativa eccezione, dovendo detta parte, a seguito del trasmissione ad essa comunque avvenuta, considerarsi presente all’atto a norma dell’art.182 cod. proc. pen. (Sez. 4 , Sentenza n. 21066 del 05/05/2022, Rv. 283316); in questo caso, poiché la difesa dell’allora appellante non ha dedotto la nullità, tale deduzione non può s formulata per la prima volta dinanzi a questa Corte;
Considerato che, secondo un successivo precedente, nel giudizio cartolare d’appello celebrato nel vigore della disciplina emergenziale pandennica, il deposito tardivo d conclusioni del procuratore generale, ritualmente avvisato, non è causa di nullità neanche n caso in cui avvenga dopo il decorso del termine stabilito per la presentazione delle conclusi delle parti private, ma esime il giudice dall’obbligo di prenderle in esame (Sez. 5 Sentenz 8131 del 24/01/2023, Rv. 284369);
Considerato, inoltre, che la parte non ha subito alcun effettivo pregiudizio, tenuto c del contenuto, estremamente laconico, delle conclusioni del Procuratore generale;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna de ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore del Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 18 gennaio 2024.