Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 27470 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
SECONDA SEZIONE PENALE
Penale Sent. Sez. 2 Num. 27470 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 26/06/2025
– Presidente –
NOME COGNOME
NOME COGNOME
CC – 26/06/2025 R.G.N. 15042/2025
Motivazione Semplificata
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOME nato a Salve il 01/09/1957
avverso la sentenza del 26/02/2025 della Corte di appello di Lecce visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; ricorso trattato in forma cartolare ai sensi dell’art. 611, comma 1bis , cod. proc. pen.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza del 26/02/2025 la Corte di appello di Lecce, in riforma della sentenza del Tribunale di Lecce del 04/02/2020, che aveva condannato NOME COGNOME per i reati ascrittigli, esclusa la recidiva specifica, riduceva la pena inflitta, confermando nel resto la sentenza impugnata.
L’imputato, a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione, affidandolo ad un unico articolato motivo con cui deduce la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 23bis d.l. n. 137 del 2020, 178, comma 1, lett. c) e 179 cod. proc. pen. Rileva che l’udienza del giudizio di appello a trattazione scritta era fissata per 26/02/2025; che al 20/02/2025 la difesa non aveva ancora ricevuto le conclusioni scritte del Procuratore generale e, essendo spirato il termine di cui all’art. 23bis , comma 2, d.l. n. 137 del 2020, decideva di depositare le proprie conclusioni, con le quali eccepiva formalmente la nullità del decreto di citazione per violazione dell’art. 23bis cit.; che solo il 24/02/2025, dunque, appena due giorni prima dell’udienza, il Procuratore generale depositava le proprie conclusioni; che il difensore rinunciava alla precedente eccezione relativa all’omessa notifica delle conclusioni, attendendo la decisione della Corte di appello; che con la sentenza impugnata la Corte di merito disattendeva l’eccezione di nullità per violazione dell’art. 23bis d.l. n. 137/2020, in maniera impropria, stante l’avvenuta rinuncia alla stessa, ritenendo che il ritardo nel deposito delle conclusioni scritte del Procuratore generale non comporta la nullità degli atti e della sentenza, eventualmente legata solo all’omesso deposito delle conclusioni.
Ritiene la difesa che la sentenza sia affetta da nullità di ordine generale per violazione degli artt. 178 e 179 cod. proc. pen.; che la rinuncia all’eccezione relativa al ritardo nel deposito delle
conclusioni scritte non determini alcuna decadenza per la difesa, che può riproporla nel giudizio di legittimità.
Evidenzia, inoltre, che, secondo un orientamento di legittimità, nel giudizio cartolare di appello celebrato nel vigore della disciplina emergenziale per il contenimento della pandemia da Covid-19, integra una nullità di ordine generale a regime intermedio, per violazione dell’art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., il deposito tardivo, da parte del Procuratore generale, delle conclusioni scritte per l’udienza, avvenuto dopo il deposito, da parte della difesa, delle proprie conclusioni, in quanto incidente sull’effettiva partecipazione dell’imputato al processo e sull’esercizio delle facoltà difensive, non potendosi ipotizzare un onere aggiuntivo di replica per la difesa, in violazione delle scansioni temporali previste dall’art. 23bis d.l. n. 137 del 2020; che, invece, la Corte territoriale ha aderito ad altro indirizzo di legittimità, secondo il quale il ritardo nel deposito delle conclusioni scritte da parte del Procuratore generale non integra nessuna nullità, sempre che sia avvenuto prima dell’udienza; che visto il contrasto, potrebbe essere necessario rimettere la questione alle Sezioni Unite per una definitiva pronuncia sul tema.
2.1. In data 18/06/2025 Ł pervenuta articolata memoria di replica con cui si insiste nell’accoglimento del ricorso.
Il ricorso Ł inammissibile per non essere consentito l’unico motivo cui Ł affidato, perchØ aspecifico.
Rileva, invero, il Collegio che la doglianza non si confronta con la motivazione del provvedimento impugnato sul punto degli effetti della trasmissione tardiva delle conclusioni scritte del Procuratore generale. Giova evidenziare che la Corte territoriale ha sottolineato la genericità dell’eccezione proposta, in assenza di qualsivoglia specificazione in relazione al pregiudizio dei diritti difensivi a seguito del ritardo nella trasmissione delle conclusioni scritte da parte del Procuratore generale.
Sul punto, anche di recente, questa Corte di legittimità ha avuto cura di evidenziare che, nel rito a trattazione scritta, i termini per il deposito delle conclusioni delle parti, pur in mancanza di espressa indicazione, devono ritenersi perentori, essendo imprescindibilmente funzionali a consentire il corretto svilupparsi del contraddittorio, sicchØ il deposito tardivo esime il giudice dal tenere conto delle conclusioni ai fini della decisione, fermo restando che l’imputato non può limitarsi a lamentare un generico pregiudizio del proprio diritto di difesa, dovendo dedurre un’effettiva incidenza delle conclusioni intempestive rispetto all’esito del giudizio (Sez. 6, n. 22919 del 24/04/2024, P., Rv. 286664 – 01).
Ebbene, a fronte della motivazione della Corte territoriale sul punto, il ricorso glissa del tutto, omettendo di misurarsi con il determinante argomento speso dai giudici di appello, atteso che non dà conto degli elementi offerti alla Corte di merito per dimostrare il pregiudizio del diritto di difesa subito a seguito nel deposito tardivo delle conclusioni scritte del Procuratore generale.
Come reiteratamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, Ł inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi non specifici, ossia generici ed indeterminati, che ripropongono le stesse ragioni già esaminate e ritenute infondate dal giudice del gravame o che risultano carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione (Sez. 6, n. 23014 del 29/4/2021, B., Rv. 281521 – 01; Sez. 3, n. 50750 del 15/6/2016, COGNOME, Rv. 268385 – 01; Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, COGNOME, Rv. 253849 – 01; Sez. 4, n. 34270 del 3/7/2007, COGNOME, Rv. 236945 – 01).
All’inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonchØ, ravvisandosi profili di colpa nella
determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così Ł deciso, 26/06/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME