Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 22748 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 22748 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 20/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a LAMEZIA TERME il 21/01/1957
avverso l’ordinanza del 09/11/2021 del TRIBUNALE di LAMEZIA TERME
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
NOME COGNOME ha proposto ricorso avverso l’ordinanza emessa dal
Tribunale di Lamezia Terme, reiettiva del ricorso presentato avverso la revoca dell’ammissione al patrocino a spese dello Stato.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in quanto proposto con modalità non conformi a quelle dettate dalla disciplina della materia.
La parte ricorrente ha infatti ritenuto di applicare le previsioni del Codice di procedura civile, provvedendo a notificare il ricorso al Ministero della giustizia
presso l’organo che ne ha la rappresentanza processuale, cioè l’Avvocatura dello
Stato, e depositando lo stesso ai sensi dell’art. 134 disp. att. cod.proc.civ. presso la cancelleria civile di questa Corte di cassazione.
Le forme processuali adottate per l’impugnazione, tuttavia, non sono corrette atteso che il ricorso per cassazione avverso l’ordinanza che decide sull’opposizione
al provvedimento di rigetto dell’istanza deve essere presentato nel termine previsto dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 99, comma 4, nella cancelleria del giudice
che ha emesso il provvedimento ai sensi degli artt. 582 e 583 cod.proc.pen. (cfr., in questi termini: Sez. 4, n. 16616 del 27/02/2019, COGNOME, Rv. 275571-01; Sez. 4, n. 3628 del 22/10/2015, dep. 2016, Messana, Rv. 265793-01).
Nel caso di specie, il ricorso è stato tempestivamente notificato all’ altra parte, ma non è stato depositato nella cancelleria del giudice che lo ha emesso, venendo depositato presso la cancelleria civile di questa Suprema Corte quando erano oramai decorsi i termini di impugnazione previsti dal suddetto art. 99, comma 4, d.P.R. n.115/2002
Segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 20 maggio 2025
Il Consigliere estensore