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Deposito querela: cartaceo valido se in Questura

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un soggetto che contestava la validità di una querela presentata dal difensore di una società di leasing in formato cartaceo presso una Questura. Il ricorrente sosteneva che il deposito querela, se effettuato da un avvocato, dovesse avvenire obbligatoriamente tramite il portale telematico. La Corte ha chiarito che l’obbligo di deposito telematico previsto dalla riforma Cartabia (art. 87, co. 6-bis, D.Lgs. 150/2022) si applica esclusivamente agli atti depositati presso gli uffici della Procura della Repubblica, e non a quelli presentati presso le Forze dell’Ordine. Di conseguenza, il deposito cartaceo in Questura rimane una modalità pienamente valida.

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Pubblicato il 19 novembre 2025 in Giurisprudenza Penale, Procedura Penale

Deposito Querela: La Cassazione Conferma la Validità del Cartaceo in Questura

Una recente sentenza della Corte di Cassazione ha fatto chiarezza su un punto cruciale della procedura penale, introdotto dalla Riforma Cartabia: le modalità di deposito querela da parte di un avvocato. La Corte ha stabilito che l’obbligo del deposito telematico non si estende alle querele presentate presso le Forze dell’Ordine, confermando la piena validità del tradizionale deposito cartaceo in tali sedi. Analizziamo insieme la decisione e le sue implicazioni pratiche.

I fatti del caso

Il caso trae origine da un’ordinanza di un Tribunale che confermava un decreto di sequestro impeditivo emesso dal Giudice per le indagini preliminari a carico di un soggetto. Il sequestro riguardava un’apparecchiatura in relazione al reato di appropriazione indebita. L’indagato, tramite il proprio difensore, ha presentato ricorso per Cassazione, basando la sua difesa su un vizio di procedura: la querela da cui era scaturito il procedimento non era stata presentata correttamente.

Il motivo del ricorso: una questione di deposito querela

Il ricorrente sosteneva che la querela, sporta da una società di leasing, fosse invalida. Il motivo? Non era stata presentata personalmente dalla parte offesa, ma dal suo difensore tramite un delegato (anch’egli avvocato), e soprattutto, era stata depositata in formato cartaceo presso una Questura. Secondo la tesi difensiva, le nuove norme (in particolare l’art. 87, comma 6-bis, D.Lgs. 150/2022 e l’art. 111-bis c.p.p.) impongono, per il difensore che deposita una querela, l’uso esclusivo del portale del processo penale telematico, rendendo nullo qualsiasi deposito alternativo come quello cartaceo presso le Forze dell’Ordine.

Le motivazioni della Corte di Cassazione

La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato, respingendo completamente l’interpretazione del ricorrente. I giudici hanno fornito una lettura chiara e sistematica delle norme in questione, delineando con precisione l’ambito di applicazione dell’obbligo telematico.

L’ambito di applicazione delle norme sul processo telematico

In primo luogo, la Corte ha osservato che l’art. 111-bis c.p.p., che stabilisce il principio del deposito telematico, si inserisce in un contesto normativo che disciplina gli atti del procedimento penale. Tale procedimento, hanno ricordato i giudici, inizia formalmente con l’iscrizione della notizia di reato presso la Procura della Repubblica. La querela è un atto che precede e innesca questo procedimento, ma si colloca al di fuori di esso.

Il punto decisivo: il deposito querela e l’art. 87 D.Lgs. 150/2022

Il cuore della motivazione risiede nell’interpretazione dell’art. 87, comma 6-bis, del D.Lgs. 150/2022. Questa norma specifica che il deposito di denunce, querele e altri atti, quando effettuato da un difensore, ‘avviene esclusivamente mediante deposito nel portale del processo penale telematico’ negli uffici delle procure della Repubblica presso i tribunali.

Il dettato della norma è inequivocabile: l’obbligo del deposito telematico per il difensore è circoscritto ai soli casi in cui l’atto viene depositato direttamente in Procura. La legge non menziona, e quindi non include, l’ipotesi in cui la querela venga presentata presso altri uffici, come Questure, Commissariati di Polizia o stazioni dei Carabinieri. Pertanto, per queste sedi, rimane pienamente valida la tradizionale modalità di deposito in formato cartaceo.

Conclusioni

La sentenza chiarisce un dubbio interpretativo importante per tutti gli operatori del diritto. La Corte di Cassazione ha stabilito che la scelta tra deposito cartaceo e telematico per una querela presentata da un avvocato dipende dal luogo di presentazione:

1. Deposito presso la Procura della Repubblica: È obbligatorio l’uso del portale telematico.
2. Deposito presso le Forze dell’Ordine (Questura, Carabinieri, etc.): È ancora possibile e del tutto valido il deposito in formato cartaceo.

Questa decisione preserva un canale di accesso alla giustizia più tradizionale e diretto, riconoscendo che il portale telematico è uno strumento a servizio degli uffici giudiziari e non delle Forze dell’Ordine. Per gli avvocati, ciò significa avere una chiara indicazione operativa, evitando eccezioni procedurali che potrebbero inficiare la validità degli atti posti a fondamento dell’azione penale.

La querela presentata da un avvocato in formato cartaceo presso una Questura è valida?
Sì, la Corte di Cassazione ha confermato che è pienamente valida. L’obbligo di deposito telematico per i difensori non si applica quando la querela viene presentata presso gli uffici delle Forze dell’Ordine.

Quando è obbligatorio per un avvocato utilizzare il portale telematico per il deposito della querela?
L’uso del portale del processo penale telematico è obbligatorio per il difensore solo quando la querela viene depositata direttamente presso gli uffici della Procura della Repubblica, come specificato dall’art. 87, comma 6-bis, del D.Lgs. n. 150/2022.

L’obbligo del deposito telematico previsto dall’art. 111-bis c.p.p. si applica anche alla fase che precede l’iscrizione della notizia di reato?
No. La Corte ha chiarito che le norme sul deposito telematico obbligatorio si applicano agli atti interni al ‘procedimento penale’, che inizia con l’iscrizione della notizia di reato. La querela, essendo un atto che precede e avvia tale procedimento, non rientra in questo perimetro quando presentata alle Forze dell’Ordine.

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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