Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 20754 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 20754 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA a GIULIANOVA avverso l’ordinanza in data 23/11/2023 del TRIBUNALE DI TERAMO; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale NOME COGNOME, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
COGNOME NOME, per il tramite del proprio difensore, impugna l’ordinanza in data 23/11/2023 del Tribunale di Teramo, che ha confermato il decreto in data 25/10/2023 del G.i.p. del Tribunale di Teramo, che aveva disposto il sequestro impeditivo del dispositivo/apparecchiatura ACRYOS, completa di accessori e consolle, in relazione al delitto di cui all’art. 646 cod. pen..
Deduce:
Inosservanza di norma processuale in relazione agli artt. 87, comma 6bis, decreto legislativo n. 150/2022 e 111-bis cod. proc. pen., in materia di presentazione RAGIONE_SOCIALEa querela di cui all’art. 336 cod. proc. pen..
Il ricorrente rileva che la querela RAGIONE_SOCIALEa società RAGIONE_SOCIALE non era stata presentata dalla parte personalmente, bensì dal suo difensore/procuratore speciale, peraltro per mezzo di un suo delegato, a sua volta avvocato.
Sulla base di tale presupposto fattuale, rimarca che la presentazione RAGIONE_SOCIALEa querela non veniva effettuato mediante il Portale del Processo, ma mediante
deposito in formato cartaceo presso la Questura di Biella.
Osserva, dunque, che ai sensi degli artt. 87, comma 6-bis e comma 6 decreto legislativo n. 150 e RAGIONE_SOCIALE‘art. 111-bis cod. proc. pen., l’unica modalità consentita per il deposito RAGIONE_SOCIALEa querela di cui all’art. 336 cod. proc. pen. è il deposito tramite il portale del processo telematico, qualora a tale incombente non vi provveda la parte personalmente ma il suo difensore/procuratore speciale.
Da qui la denuncia del vizio di violazione di legge, in quanto la querela veniva presentata dal difensore in formato cartaceo e depositata presso la Questura e non telematicamente attraverso il Portale del Processo, con modalità diverse da quelle previste dalla normativa già menzionata.
Deduce l’erroneità RAGIONE_SOCIALEe ragioni che hanno indotto il tribunale a rigettare l’eccezione difensiva, là dove ha sostenuto che il deposito tramite il portale riguarda solo gli atti depositati nelle Procure RAGIONE_SOCIALEa Repubblica, ma non anche gli atti depositati presso gli uffici RAGIONE_SOCIALEe Forze RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE (Questura, Commissariati di pubblica sicurezza, RAGIONE_SOCIALE, etc.).
Secondo il ricorrente, invece, la norma richiamata ha portata generalizzata e la sua violazione provoca l’inefficacia RAGIONE_SOCIALE‘atto non depositato telematicamente.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è manifestamente infondato.
1.1. Il ricorrente sostiene che la querela, quando non sia presentata dalla parte personalmente, deve essere inoltrata per via telematica, attraverso il portale del processo penale telematico, anche quando sia depositata presso gli Uffici RAGIONE_SOCIALEe Forze RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE e non solo quando depositata presso la Procura RAGIONE_SOCIALEa Repubblica.
Deduce che il mancato inoltro in via telematica RAGIONE_SOCIALEa querela configura una violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 111-bis cod. proc. pen. e RAGIONE_SOCIALE‘art. 87, comma 6-bis, cod. proc. pen..
1.2. La ricostruzione difensiva, però, non trova il necessario supporto normativo e si mostra incoerente rispetto al servizio cui è deputato il portale del processo.
1.2.1. Quanto dedotto dal ricorrente, invero, non può ricavarsi dall’art. 111bis cod. proc. pen., avendo riguardo alla sua collocazione sistematica.
Tale norma, infatti, è ubicata nel capitolo secondo del codice di procedura penale, le cui norme sono dirette a disciplina gli atti del procedimento penale, per come stabilito dall’art. 109 cod. proc. pen. che -nell’introdurre l’articolato normativo di tale capitolo- espressamente indica e individua tali atti come oggetto destinatario RAGIONE_SOCIALEa disciplina quivi contenuta.
Vale la pena ricordare che il procedimento penale ha inizio con l’iscrizione RAGIONE_SOCIALEa notizia di reato presso la Procura RAGIONE_SOCIALEa Repubblica e non con gli atti che a essa preludono e che si collocano al di fuori di esso, tra i quali la querela che, infatti, non
viene neanche menzionata nell’art. 111-bis cod. proc. pen. richiamato dal ricorrente.
Va ulteriormente rimarcato come lo stesso art. 111-bis cod. proc. pen. indichi “ogni stato e grado del procedimento” quale perimetro nel cui ambito è cogente la modalità esclusivamente telematica nel deposito di atti, documenti, richieste e memorie.
Così confermandosi che tale modalità è obbligatoria soltanto all’interno del procedimento penale, come delimitato.
1.2.2. Alle modalità di deposito RAGIONE_SOCIALEa querela si riferisce, invece, l’art. 87, comma 6-bis, decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, che così recita: «Sino al quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dei regolamenti di cui ai commi 1 e 3, ovvero sino al diverso termine previsto dal regolamento di cui al comma 3, per gli uffici giudiziari e le tipologie di atti in esso indicati, il deposito di memor documenti, richieste e istanze indicati dall’articolo 415-bis, comma 3, del codice di procedura penale, RAGIONE_SOCIALE‘opposizione alla richiesta di archiviazione indicata dall’articolo 410 del codice di procedura penale, RAGIONE_SOCIALEa denuncia di cui all’articolo 333 del codice di procedura penale, RAGIONE_SOCIALEa querela di cui all’articolo 336 del codice di procedura penale e RAGIONE_SOCIALEa relativa procura speciale, nonché RAGIONE_SOCIALEa nomina del difensore e RAGIONE_SOCIALEa rinuncia o revoca del mandato indicate dall’articolo 107 del codice di procedura penale, negli uffici RAGIONE_SOCIALEe procure RAGIONE_SOCIALEa Repubblica presso i tribunali avviene esclusivamente mediante deposito nel portale del processo penale telematico».
Il dettato RAGIONE_SOCIALEa norma è chiaro e non è passibile di letture alternativa, atteso che la presentazione con modalità telematica RAGIONE_SOCIALEa querela è esplicitamente ed esclusivamente riferita alle ipotesi in cui essa debba essere presentata nella Procura RAGIONE_SOCIALEa Repubblica (quando non presentata direttamente dal querelante personalmente, ma dal suo difensore), così che non vi è alcun appiglio normativo utile a supportare l’assunto difensivo secondo il quale il deposito attraverso il processo portale telematico abbia una portata generalizzata e debba avvenire anche quando la querela sia depositata presso uffici diversi dalla Procura RAGIONE_SOCIALEa Repubblica.
Non deve, infine, trascurarsi che il portale del processo penale telematico è uno strumento a sussidio RAGIONE_SOCIALEa ricezione degli atti presso gli uffici giudiziari, mentre non è adibito per la ricezione degli atti da parte RAGIONE_SOCIALEe Forze RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, così che la contraria interpretazione proposta dalla difesa si mostra incoerente con ì fini per cui esso è stato espressamente istituito.
COGNOME Quanto COGNOME esposto COGNOME porta COGNOME alla COGNOME declaratoria COGNOME di COGNOME inammissibilità RAGIONE_SOCIALE‘impugnazione, cui segue, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione RAGIONE_SOCIALEa causa di inammissibilità, al pagamento in favore RAGIONE_SOCIALEa Cassa RAGIONE_SOCIALEe ammende RAGIONE_SOCIALEa somma di euro tremila, così equitativamente
fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali e RAGIONE_SOCIALEa somma di euro tremila in favore RAGIONE_SOCIALEa Cassa RAGIONE_SOCIALEe ammende.
Così deciso il 3 aprile 2024 Il Consigliere estensore
COGNOME
Il Presidente