Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 30061 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 30061 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/06/2024
SENTENZA
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sul ricorso proposto da
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Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di escia nel procedimento a carico di
RAGIONE_SOCIALE NOMENOME nato a Calcio (Bg) il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 23/10/2023 della Corte di appello di Brescia; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; GLYPH ·
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME, che ha chiesto l’annullamento con rinvio della sentenza;
lette le conclusioni del difensore dell’imputato, AVV_NOTAIO, che ha chiesto il rigetto del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 23/10/2023, la Corte di appello di Brescia, in riforma della pronuncia emessa il 28/2/2023 dal Tribunale di Bergamo, assolveva NOME COGNOME
dal reato di cui all’art. 256, comma 2, d. Igs. 3 aprile 2006, n. 152, perché il fat non sussiste.
Propone ricorso per cassazione il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Brescia, deducendo – con unico motivo – la violazione di legge con riguardo alla norma contestata. La Corte di appello, pur dando atto della sussistenza del deposito incontrollato di rifiuti e della sua riferibi all’imputato, avrebbe riconosciuto l’insussistenza di un pericolo effettivo per l’ambiente, in ragione della natura e delle caratteristiche della struttura che conteneva i rifiuti. Questa decisione, tuttavia, sarebbe errata, in quanto la fattispecie non avrebbe natura di reato di pericolo concreto, trattandosi di un elemento che non è richiesto dalla norma né si può ricavare implicitamente; la contravvenzione, per contro, integrerebbe un reato di pericolo astratto o presunto, in quanto il giudizio di pericolosità sarebbe stato già formulato dal legislatore sulla base di leggi scientifiche.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso risulta fondato.
L’art. 256, comma 2, d. Igs. n. 152 del 2006, stabilisce che “le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all’articolo 19 commi 1 e 2”.
La giurisprudenza di legittimità ha costantemente affermato – con indirizzo condiviso e da ribadire – che, per deposito controllato o temporaneo, si intende ogni raggruppamento di rifiuti, effettuato prima della raccolta, nel luogo in cui sono stati prodotti, nel rispetto delle condizioni dettate dall’art. 183, d. Igs. n. del 2006; con la conseguenza che, in difetto anche di uno dei requisiti normativi, il deposito non può ritenersi temporaneo, ma deve essere qualificato, a seconda · dei casi, come “deposito preliminare” (se il collocamento di rifiuti è prodromico ad un’operazione di smaltimento), come “messa in riserva” (se il materiale è in attesa di un’operazione di recupero), come “abbandono” (quando i rifiuti non sono destinati ad operazioni di smaltimento o recupero) o come “discarica abusiva” (nell’ipotesi di abbandono reiterato nel tempo e rilevante in termini spaziali e quantitativi) (Sez. 3, n. 38676 del 20/5/201 . 4, COGNOME, Rv. 260384; successivamente, tra le molte, Sez. 3, n. 682 del 23/11/202:3, Porcinari, Sez. 3, n. 37114 de114/6/2023, Eco Demolizioni, non massimate).
Tanto premesso, la fattispecie di deposito incontrollato di rifiuti – accertata dalla Corte di appello in termini pacifici – non costituisce un reato di pericol
concreto e, dunque, non necessita dell’accertamento effettivo della lesione del bene tutelato dalla norma; come correttamente affermato dal Procuratore ricorrente, infatti, la potenzialità lesiva della condotta è stata già ritenut astratto dal legislatore, che ha inteso sanzionare il deposito in sé in quanto presenti date oggettive condizioni, qui riscontrate – suscettibile già in astratto d arrecare lo stesso nocumento. E senza che, peraltro, si possa sostenere, in termini di fatto, che la Corte d’appello sarebbe giunta a difformi conclusioni con criterio di certezza: è la stessa sentenza, infatti, a qualificare l’ipotesi di uno sversamento e di una contaminazione solo come “estremamente remota”, dunque non radicalmente esclusa.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Brescia.
Così deciso in Roma, il 12 giugno 2024
Il CoQi Here estensore