Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 7629 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 3 Num. 7629 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/02/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a AGRIGENTO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/11/2024 del TRIBUNALE di AGRIGENTO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
NOME COGNOME, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 28 novembre 2024, il Tribunale di Agrigento dichiarava COGNOME NOME colpevole della contravvenzione di cui all’art. 256, comma 2, d.lgs. 152/2006, e, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche, lo condannava alla pena di euro 1.800,00 di ammenda, oltre al pagamento delle spese processuali.
Avverso tale sentenza, l’imputato, a mezzo del difensore, proponeva appello.
2.1 Con ordinanza del 13 ottobre 2025, la Corte di appello di Palermo, rilevato che la sentenza impugnata aveva inflitto la pena dell’ammenda e, quindi, era
inappellabile, qualificava l’impugnazione come ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 568, comma 5, c.p.p., e disponeva la trasmissione degli atti a questa Corte.
2.2 I motivi originariamente proposti con l’atto di appello, e che costituiscono l’oggetto del presente ricorso, possono essere così sintetizzati:
in primo luogo, la difesa sostiene che l’imputato avrebbe dovuto essere mandato assolto per non aver commesso il fatto o perché il fatto non costituisce reato, in quanto i rifiuti non sarebbero stati “abbandonati o depositati in modo incontrollato” ma semplicemente accumulati all’interno di un’area recintata di proprietà della società RAGIONE_SOCIALE, di cui l’imputato era il legale rapp.te, in attesa del periodico smaltimento. Si contesta, inoltre, che sia stata dimostrata la riconducibilità dei rifiuti all’attività imprenditoriale della soc rappresentata dall’imputato;
si invoca, inoltre, l’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. Si deduce che l’avvenuta bonifica dell’area, con l’eliminazione delle conseguenze dannose, avrebbe dovuto condurre a tale esito assolutorio;
si lamenta, infine, che la condotta non integrerebbe la realizzazione e gestione di una discarica abusiva, mancando un’attività di approntamento dell’area o una benché minima organizzazione a tal fine.
CONSIDERATO IN DIRITTO
L’art. 593 comma 3 cod. proc. pen. prevede che sono inappellabili le sentenze di condanna per le quali è stata applicata la sola pena dell’ammenda.
Alla stregua della norma citata, quindi, avverso la sentenza del Tribunale di Agrigento non poteva essere interposto appello.
È quindi necessario verificare se l’impugnazione presenti i requisiti formali e sostanziali del ricorso in cassazione in quanto il principio di conservazione degli atti processuali, sotteso al meccanismo regolato dall’art. 568 comma 5 cod. proc. pen., non deroga alle ordinarie regole di ammissibilità del mezzo consentito che ha come presupposto la sussistenza dei requisiti che tipicizzano normativamente il tipo di impugnazione (Sez. 1, n. 11186 del 06/07/1994, Molinaro, Rv. 199610 01; Sez. 3, n. 48472 del 25.11.2015, COGNOME; Sez. 3, n. 27876 del 16.6.2016, Pro; Sez. 3, n. 26511 del 3.6.2016, COGNOME; Sez. 7, n. 45648 del 15/11/2022, COGNOME).
Il motivo prospettane la mancata integrazione del reato risulta generico e manifestamente infondato.
Il Tribunale di Agrigento ha fondato l’affermazione di responsabilità su una motivazione congrua e priva di vizi logici manifesti, valorizzando le risultanze del verbale di sequestro e le deposizioni testimoniali, dalle quali è emersa la presenza di due cumuli di rifiuti speciali non pericolosi, depositati in modo incontrollato s un’area di pertinenza della società amministrata dell’imputato. Il giudice di merito ha correttamente applicato il principio di specialità tra l’illecito amministrativo cui all’art. 255, comma 1, d.lgs. 152/2006 e il reato di cui all’art. 256, comma 2, del medesimo decreto, ravvisando quest’ultimo in ragione della qualifica soggettiva dell’imputato quale amministratore di un’impresa commerciale.
2.2 Le censure difensive, quindi, non si confrontano con la sentenza impugnata o risultano manifestamente infondate, così da determinare l’inammissibilità del motivo relativo all’integrazione dell’ipotesi di reato contestat e alla sua riferibilità all’imputato.
Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, infatti, è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che ripropongono le stesse ragioni già esaminate e ritenute infondate dal giudice del gravame o che risultano carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione (Sez. 2, n. 5983 del 23/1/2026, COGNOME; Sez. 2, n. 25825 del 28/2/2024, COGNOME, n.m.; Sez. 6, n. 20377 del 11/3/2009, Rv. 243838 – 01; Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425 – 01).
Anche il motivo relativo alla mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto presenta le carenze del precedente.
Il Tribunale ha esplicitamente escluso l’applicabilità dell’art. 131-bis c.p. argomentando che, nel caso di specie, l’offesa non può essere ritenuta di particolare tenuità in quanto si tratta di un reato “lesivo di norme finalizzate al tutela di beni irriproducibili e di valore incommensurabile, quali l’ambiente ed il territorio”.
Il ricorrente, nel dolersi del mancato riconoscimento della causa di non punibilità, insiste sulla circostanza dell’avvenuta bonifica, senza tuttavi confrontarsi criticamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata, che ha ancorato il giudizio di non tenuità alla natura del bene giuridico protetto e all tipologia di offesa. La motivazione del Tribunale, pur sintetica, costituisce un rigetto esplicito della richiesta difensiva con cui l’impugnazione avrebbe dovuto confrontarsi delineandone i vizi sindacabili in sede di legittimità che l invalidavano. Anche in questo caso, quindi, la doglianza del ricorrente si rivela generica così non superando il vaglio di ammissibilità.
Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Tenuto conto, infine, della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone che il ricorrente sopporti le spese processuali e versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, esercitando la facoltà introdotta dall’art. 1, comma 64, I. n. 103 del 2017, di aumentare oltre il massimo la sanzione prevista dall’art. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilità del ricorso, considerate le ragioni dell’inammissibilità stessa come sopra indicate.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 11/2/2026
Il Consigliere estensore