Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 26122 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 26122 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato a BRESCIA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 06/10/2023 del TRIBUNALE di BRESCIA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza impugnata, il Tribunale di Brescia ha dichiarato inammissibile l’appello presentato nell’interesse di NOME avverso la sentenza di condanna in data 16 maggio 2022, pronunciata nei suoi confronti, anche agli effetti civili Giudice di Pace di Brescia per il delitto di lesioni personali.
Il ricorso per cassazione sottoscritto dal difensore dell’imputato consta di solo motivo, che denuncia la violazione degli artt. 582, comma 2, e 591 cod. proc. pen.
Il Tribunale di Brescia avrebbe errato nel ritenere tardivo il gravame propos nell’interesse di COGNOME NOMENOME perché pervenuto presso il giudice di appello olt il termine di trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito della sent appellata, a nulla rilevando il deposito nei termini, in data 24 giugno 2022, dell’a gravame presso la Cancelleria del Tribunale di Bergamo, ossia presso la cancelleria di un giudice diverso da quello che aveva emesso la sentenza impugnata. Infatti, sostiene il ricorrente, l’art. 582, comma 2, cod. proc. pen.’ nella formulazione ratione temporis vigente, consentiva alle parti private e ai loro difensori di presentare l’a impugnazione anche nella cancelleria del tribunale o del giudice di pace del luogo in cu si trovavano, se tale luogo era diverso da quello in cui era stato emesso provvedimento, ovvero davanti a un agente consolare all’estero, disponendo che, in tali casi, l’atto venisse immediatamente trasmesso alla cancelleria del giudice che aveva emesso il provvedimento impugnato, senza che tale norma generale potesse dirsi tacitamente abrogata dall’art. 24, comma 6-ter del d.l. n. 137/2020, convertito in legge n. 176/2020, che doveva considerarsi solo istitutivo della modalità impugnatoria tramit EMAIL. Donde, conclude il deducente, il deposito dell’atto cartaceo di appello nel cancelleria dell’ufficio giudiziario del luogo dove si trovava il difensore dell’im (Bergamo), diverso da quello dell’ufficio giudiziario in cui aveva sede il giudice che a emesso la sentenza impugnata (Brescia), era assolutamente legittimo anche nel periodo emergenziale, quale modalità alternativa al deposito tramite EMAIL. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Con requisitoria in data 12 febbraio 2024, il Procuratore Generale presso questa Corte, in persona del Sostituto, NOME COGNOME, ha concluso per il rigett del ricorso.
Con memorie in data 18 febbraio e 28 febbraio 2024 il difensore della parte civile ha concluso per il rigetto o per la declaratoria d’inammissibilità del ricors vittoria di spese.
Con memoria in data 22 febbraio 2024, il difensore del ricorrente ha insisti per l’accoglimento del ricorso e per il conseguente annullamento dell’ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato e l’ordinanza impugnata merita di essere annullata.
Questa Corte si è già espressa sulla questione dedotta, affermando che, in tema di impugnazioni, la modalità di deposito in via telematica introdotta dalla discip emergenziale per il contrasto della pandemia da Covid-19, di cui all’art. 24, comma 6 bis, d. I. 28 ottobre n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 202 n. 176, non è prevista a pena di inammissibilità, non escludendo l’utilizzo delle for tradizionali di deposito di cui agli artt. 582 e 583 cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 4019 03/06/2022, Rv. 283669; conf. Sez. 2, a n. 39577 del 14 settembre 2023, non massimata).
La riportata enunciazione direttiva è stata giustificata rilevando come la nuo procedura speciale, relativa al deposito delle impugnazioni in via telematica, introdo dall’art. 24, commi 6-bis e seguenti, del d.l. 28 ottobre n. 137, convertito, co modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, non ha espressamente previsto la sua applicazione a pena di inammissibilità, né ha disposto l’abrogazione delle regol generali in materia di modalità di deposito delle impugnazioni (tra le quali quella stab dall’art. 582, comma 2, cod. proc. pen.).
Tanto orienta l’interprete nel senso di ritenere che l’inciso finale contenuto n disposizione di cui al comma 6-ter dell’art. 24 di. 137 del 2020 «L’impugnazione è trasmessa tramite posta elettronica certificata dall’indirizzo di posta elettr certificata del difensore a quello dell’ufficio che ha emesso il provvedimento impugnat individuato ai sensi del comma 4, con le modalità e nel rispetto delle specifiche tecnic ivi indicate. Non si applica la disposizione di cui all’articolo 582, comma 2, del codice procedura penale» deve essere inteso nel senso che, vigente la detta normativa emergenziale, solo nel caso in cui l’impugnante avesse optato per il deposito telematico dell’atto d’impugnazione questo doveva avere luogo unicamente presso l’ufficio giudiziario in cui aveva sede il giudice che aveva emesso il provvedimento impugnato, non anche qualora lo stesso avesse optato per la modalità ordinaria di presentazione
dell’atto di impugnazione, ossia in forma cartacea, essendone consentito in tale ipote il deposito nella cancelleria del tribunale o del giudice di pace del luogo in cui si t la parte privata impugnante, se tale luogo era diverso da quello in cui fu emesso provvedimento, secondo quanto disposto dall’art. 582, comma 2, cod. proc. pen. (prima che fosse abrogato dal d.lgs. n. 150 del 2022).
Legittimo, dunque, il deposito dell’appello in formato cartaceo da parte d difensore dell’imputato presso la Cancelleria del Tribunale di Bergamo, in quanto luogo diverso da quello in cui aveva sede il giudice che aveva emesso la sentenza appellata, ossia il Giudice di Pace di Brescia, lo stesso, in quanto aveva avuto luo il 24 giugno 2022, rendeva tempestiva l’impugnazione, venendo a scadere il relativo termine il 30 giugno 2022.
S’impone, pertanto, l’annullamento del provvedimento impugnato con rinvio al Tribunale di Brescia per il giudizio.
P.Q.M.
Annulla il provvedimento impugnato con rinvio al Tribunale di Brescia per i giudizio.
Così deciso 1’08/03/2024