Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 1774 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 1774 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 19/11/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato a CATANZARO il 03/01/1986
avverso la sentenza del 31/01/2024 della CORTE di APPELLO di POTENZA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio alla competente Corte di appello per l’ulteriore corso.
Si dà atto che il ricorso è stato trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell’art 23 co. 8 D.L. n. 137/20 e s.m.i.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Potenza, con sentenza del 31 gennaio 2024, dichiarava inammissibile l’appello proposto da NOME COGNOME avverso la sentenza di condanna resa nei suoi confronti dal Tribunale di Matera in data 23 settembre 2020 (con termine di deposito di 60 giorni), ritenendo l’impugnazione tardiva in quanto l’atto di appello risultava depositato presso il Tribunale di Matera solo in data 19 gennaio 2021, mentre il termine di decadenza per l’impugnazione sarebbe scaduto
il 7 gennaio 2021, ossia 45 giorni dalla scadenza del termine fissato dal giudice per il deposito della sentenza, ai sensi dell’art. 585, comma 2 lett.c), cod. proc. pen., quindi a decorrere dal 23 novembre 2020.
In primo luogo, va richiamata la disciplina contenuta nell’art. 582, comma 2, cod. proc. pen., norma successivamente abrogata dall’art. 98, comma 1 lett.a), del D.Igs. n.150 del 10 ottobre 2022, in vigore a decorrere dal 30 dicembre 2022. Esso prevedeva che: «Le parti private e i difensori possono presentare l’atto di impugnazione anche nella cancelleria del tribunale o del giudice di pace del luogo in cui si trovano, se tale luogo è diverso da quello in cui fu emesso il provvedimento, ovvero davanti a un agente consolare all’estero. In tali casi, l’atto viene immediatamente trasmesso alla cancelleria del giudice che emise il provvedimento impugnato». Inoltre, l’art. 583, comma 2, cod. proc. pen., anch’esso poi abrogato
dal citato D.Igs. n.150/2022, disponeva che «L’impugnazione si considera proposta nella data di spedizione della raccomandata o del telegramma». Risulta evidente che la successiva abrogazione delle due norme processuali, non può produrre effetti giuridici nei confronti delle impugnazioni proposte in data antecedente all’entrata in vigore del D.Igs. n.150/2022, come l’atto di appello presentato nell’interesse di NOME COGNOME che risulta depositato dal suo difensore presso il Tribunale di Catanzaro il 22 dicembre 2020.
Nel caso di specie, doveva, quindi, trovare applicazione la disciplina dettata dal combinato disposto degli artt. 582, comma 2, e 583, comma 2, cod. proc. pen., all’epoca ancora in vigore. La Corte di appello ha, perciò, errato nel dichiarare l’inammissibilità dell’appello perché presentato tardivamente, in quanto ha ignorato che l’appello era stato depositato, entro il termine di decadenza, presso il Tribunale di Catanzaro, sede in cui NOME era residente e il difensore risultava iscritto al relativo Foro, ed ha, invece, considerato solo la data in cui l’impugnazione era pervenuta presso il Tribunale di Matera.
Per le considerazioni sin qui esposte il ricorso deve essere accolto e, conseguentemente, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Potenza per l’ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Potenza per l’ulteriore corso.
Così deciso in Roma il 19 novembre 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente