Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 24732 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 24732 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 13/05/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a BOLOGNA il 05/09/1974
avverso l’ordinanza del 05/02/2025 della CORTE D’APPELLO DI BOLOGNA
lette la requisitoria e le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto dichiararsi inammissibile
Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME il ricorso;
lette le conclusioni depositate dall’avvocato NOME COGNOME nell’interesse del ricorrente, che ha illustrato i motivi di ricorso e ne ha chiesto l’accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Bologna, con ordinanza del 5 febbraio 2025, ha dichiarato inammissibile l’appello proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza del Tribunale di Modena n. 2172 del 19 settembre 2023.
Osserva la Corte territoriale che l’atto di appello è stato depositato a mezzo pec presso la Corte di appello di Bologna in data 17 gennaio 2024, in violazione dell’art. 582, comma 1, cod. proc. pen. che prevede, a pena di inammissibilità, che il deposito avvenga presso il giudice che ha emesso il provvedimento, nel caso di specie il Tribunale di Modena.
Inoltre, la Corte di appello evidenziava anche come il secondo deposito dell’atto di impugnazione, intervenuto questa volta presso il Tribunale di Modena, risultava datato 18 gennaio 2024, quindi tardivamente rispetto alla scadenza del termine di impugnazione.
Il ricorso per cassazione proposto nell’interesse di NOME COGNOME consta di un unico motivo, enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Il motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione, rappresentando come il deposito avvenuto presso il giudice ad quem non possa ritenersi causa di inammissibilità dell’impugnazione, in quanto certa è la provenienza dell’atto e tempestivo il deposito medesimo.
Richiama il ricorrente l’orientamento della giurisprudenza di legittimità che attribuisce all’ufficio ad quem l’onere di trasmissione degli atti a quello a quo, applicando l’art. 568, comma 5, cod. proc. pen. per cui, se l’impugnazione è proposta dinanzi a un giudice incompetente, questi deve trasmettere gli atti al giudice competente.
In sostanza si invoca il principio di conservazione degli atti e del favor impugnationis.
Il ricorso è stato trattato senza l’intervento delle parti, ai sensi del rinnova art. 611 cod. proc. pen., come modificato dal d.lgs. n. 150 del 2022 e successive integrazioni.
Le parti hanno concluso come indicato in epigrafe.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
Va premesso che, vertendosi in tema di error in procedendo ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., la Corte di cassazione è “giudice anche del fatto” e per risolvere la relativa questione deve accedere all’esame dei relativi atti processuali, esame che è, invece, precluso soltanto se risulti denunziata la mancanza o la manifesta illogicità della motivazione ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) (Sez. U. 31 ottobre 2001, Policastro, Rv. 220092).
In data 19 settembre 2023 il Giudice del Tribunale di Modena emetteva la sentenza di primo grado e riservava, per il deposito della motivazione, il termine di sessanta giorni ex art. 544 cod. proc. pen. Depositava, poi, la motivazione il 16 novembre 2023, quindi tempestivamente rispetto alla scadenza del 18 novembre 2023.
Da tale ultima data decorreva il termine per l’impugnazione, ex art. 585, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., aumentato di quindici giorni ex art. 581, comma 1-bis cod. proc. pen., essendo rimasto assente l’imputato nel corso del primo
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grado di giudizio, cosicché i sessanta giorni per l’impugnazione andavano a scadere il 17 gennaio 2024 (mercoledì).
L’appello veniva depositato in data 17 gennaio 2024 a mezzo pec presso la Corte di appello di Bologna, alle ore 20.11, e solo il 18 gennaio 2024, alle ore 11.37, sempre a mezzo pec, presso il Tribunale di Modena.
Il primo deposito era dunque tempestivo, il secondo non lo era.
Va premesso che l’art. 87-bis del d.lgs. 150 del 2022 – Disposizioni transitorie in materia di semplificazione delle attività di deposito di atti, document e istanze – prolungava la possibilità del deposito telematico delle impugnazioni, con un regime sovrapponibile, per quel che qui rileva, a quello delineato in precedenza dall’art. 24, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla I. 18 dicembre 2020, n. 176.
In data 29 dicembre 2023 interveniva il Decreto ministeriale 29 dicembre 2023, n. 217 – «Decreto ai sensi dell’articolo 87,commi 1 e 3 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 e dell’articolo 4, comma 1 del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24, recante modifiche al decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione 21 febbraio 2011, n. 44» – con pubblicazione il giorno seguente in Gazzetta Ufficiale.
Tale decreto all’art. 3, comma 8, prevedeva la facoltatività del deposito telematico anche per le impugnazionieanche per il deposito dell’atto di appello.
La pubblicazione del Decreto citato incideva anche sulla vigenza dell’art. 582 cod. proc. pen. nella nuova formulazione, in quanto l’art. 87, comma 4, del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 ha previsto che «ino al quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dei regolamenti di cui ai commi 1 e 3, ovvero sino al diverso termine di transizione previsto dal regolamento di cui al comma 3 per gli uffici giudiziari e per le tipologie di atti in esso indicati, continuano ad applicarsi, testo vigente al momento dell’entrata in vigore del presente decreto, le disposizioni di cui agli articoli 582, comma 1, 585, comma 4, del codice di procedura penale ».
Il comma 5 dello stesso art. 87 ha previsto che «Ne disposizioni di cui agli articoli 582, comma 1-bis, del codice di procedura penale, così come introdotte dal presente decreto, si applicano a partire dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dei regolamenti di cui ai commi 1 e 3, ovvero a partire dal diverso termine previsto dal regolamento di cui al comma 3 per gli uffici giudiziari e per le tipologie di atti in esso indicati. »
Pertanto, l’art. 582, comma 1- bis, cod. proc. pen. trova applicazione dal 15 gennaio 2024, non recando il decreto citato alcun differimento della vigenza per tale disposizione.
In sostanza, veniva disposta l’ultrattività dell’art.582 cod. proc. pen. nella vecchia formulazione fino al 14 gennaio 2024, mentre dal 15 gennaio 2024 trovava applicazione la nuova disciplina dell’art. 582, comma 1, cod. proc. pen., il che vale anche per l’appello in esame, notificato il 17 gennaio 2024.
Venendo al testo dell’art. 582 cod. proc. pen., come novellato, al primo comma prevede che «alvo che la legge disponga altrimenti, l’atto di impugnazione è presentato mediante deposito con le modalità previste dall’articolo 111bis nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato».
Le modalità di deposito ex art. 111-bis cod. proc. pen. sostituiscono la possibilità che il deposito avvenga «personalmente o a mezzo di incaricato».
Comunque, il comma 1-bis dell’art. 582 novellato prevede che solo «Me parti private possono presentare l’atto con le modalità di cui al comma 1 oppure personalmente, anche a mezzo di incaricato, nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato. In tal caso, il pubblico ufficiale addetto vi appone l’indicazione del giorno in cui riceve l’atto e della persona che lo presenta, lo sottoscrive, lo unisce agli atti del procedimento e rilascia, se richiest attestazione della ricezione».
Il comma 2, infine, è stato abrogato dall’art. 98, comma 1, lett. a), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, a decorrere dal 30 dicembre 2022 (per quanto disposto dall’art. 99-bis, comma 1, del medesimo d.lgs., aggiunto dall’art. 6, comma 1, d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla I. 30 dicembre 2022, n. 199). Tale comma, che quindi non era più vigente all’atto della presnetazione dell’appello in esame, prevedeva che «e parti private e i difensori possono presentare l’atto di impugnazione anche nella cancelleria del tribunale o del giudice di pace del luogo in cui si trovano, se tale luogo è diverso da quello in cui fu emesso il provvedimento, ovvero davanti a un agente consolare all’estero. In tali casi, l’atto viene immediatamente trasmesso alla cancelleria del giudice che emise il provvedimento impugnato».
A fronte di tale premessa ricostruttiva, l’art. 582 nella nuova formulazione prevede, come già prevedeva, che – salvo che la legge disponga altrimenti, come è per l’impugnazione proposta dall’istituto di detenzione ex art. 123 cod. proc. pen. – la presentazione dell’impugnazione debba avvenire presso la cancelleria «del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato», sia che l’atto sia depositato con modalità telematiche, ex art. 111-bis cod. proc. pen. (comma 1),
sia che avvenga in forma cartacea, per quanto previsto dal citato decreto, sia anche nel caso in cui la parte privata depositi l’atto personalmente (comma 1-bis).
L’art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. sancisce che è inammissibile l’impugnazione «quando non sono osservate le disposizioni degli articoli 581, 582, 585 e 586».
Il dato letterale della norma non si presta a interpretazioni diverse da quella proposta dalla Corte bolognese. Il tema della decisione impugnata è, a differenza di quanto ritiene il ricorrente, non la certezza della provenienza dell’atto di impugnazione, bensì il ‘luogo’ – intendendo l’espressione anche con riferimento alla destinazione telematica – della ‘presentazione’ dell’impugnazione.
La giurisprudenza richiamata e proposta dal ricorrente deve essere interpretata correttamente. A differenza di quanto sostenuto in ricorso, infatti come correttamente evidenzia la Procura generale di questa Corte di cassazione nelle proprie conclusioni – non vi è un obbligo della cancelleria del giudice ad quem di trasmettere gli atti tempestivamente al giudice a quo, tanto che il «rischio» – in caso di errato deposito, dell’omessa o della tardiva trasmissione alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento – resta a carico dell’impugnante.
In tal senso Sez. 3, n. 14774 del 05/03/2020, Maniero, Rv. 278776 – 01, ha affermato che il ricorso per cassazione, presentato nella cancelleria del giudice diverso da quello che ha emesso il provvedimento cautelare impugnato, è ammissibile soltanto ove esso sia pervenuto tempestivamente anche alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, ponendosi a carico del ricorrente il rischio che l’impugnazione, presentata ad un ufficio diverso da quello indicato dalla legge, sia dichiarata inammissibile per tardività, in quanto la data di presentazione rilevante ai fini della tempestività – salvi i ca espressamente previsti dagli artt. 582 e 583 cod. proc. pen. – è quella in cui l’atto perviene all’ufficio competente a riceverlo (nello stesso senso, Sez. 2, n. 3261 del 30/11/2018, dep. 23/01/2019, COGNOME, Rv. 274894 – 01; Sez. 1, n. 6912 del 14/10/2011, dep. 22/02/2012, COGNOME, Rv. 252072 – 01; Sez. 5, n. 42401 del 22/09/2009, COGNOME, Rv. 245391 – 01;
Questo orientamento si fonda sulla considerazione – contenuta in motivazione di Sez. 4, n. 30060 del 20/06/2006, COGNOME, rv. 235178, ovviamente maturata prima della riforma Cartabia che ha eliminato il riferimento alla possibilità del deposito «personalmente o a mezzo di incaricato» prevista ex art. 582, comma 1, cod. proc. pen. nella precedente formulazione – che «l’impugnazione può essere presentata “a mezzo di incaricato”. Ciò significa che la regola della presentazione personale all’ufficio previsto non è inderogabile e, da un punto di vista soggettivo, se è consentito che l’impugnazione venga presentata da un terzo incaricato sarebbe priva di razionalità una disciplina interpretata nel senso che la
presentazione ad altro ufficio dell’autorità giudiziaria (ovviamente senza che questo ufficio possa paradossalmente ritenersi “incaricato” della trasmissione all’ufficio competente) ne provochi l’inammissibilità. La seconda circostanza, rilevante sotto il profilo oggettivo, è che l’impugnazione può essere inviata per telegramma o per raccomandata, cioè con la presentazione ad un ufficio postale (art. 583 c.p.p.). Orbene non sembra ragionevole escludere l’ammissibilità dell’impugnazione per l’utilizzazione di una modalità, certamente errata, ma che consente di ritenere realizzati – in misura più garantita rispetto alla presentazione a mezzo di incaricato o con l’uso del servizio telegrafico o postale – i due requisiti necessari per la validità dell’impugnazione: la certezza della presentazione e la certezza della provenienza da parte dell’interessato, per essere l’organo presso cui viene presentata dotato di poteri certificativi della presentazione. Garanzie che vengono adeguatamente salvaguardate anche se l’atto viene presentato a un diverso ufficio purché, ovviamente, sia comunque riferibile all’Autorità giudiziaria. La presentazione dell’impugnazione presso la cancelleria del giudice ad quem fornisce infatti maggiori garanzie sull’identità del presentatore, ben superiori al caso della presentazione a mezzo di incaricato; modalità per cui la giurisprudenza di legittimità neppure ritiene necessaria l’autenticazione della firma o speciali formalità (v. Cass., sez. 3″, 21 dicembre 2004 n. 2937, COGNOME, rv. 230840; sez. 1″, 30 gennaio 1997 n. 641, COGNOME, rv. 207424) e tanto meno il rilascio della delega (sez. 6″, 29 ottobre 2003 n. 8, Lula, rv. 228369)».
Ovviamente tali argomenti mantengono una propria attualità in relazione all’attuale comma 1-bis dell’art. 582 per il deposito in cancelleria dell’impugnazione personalmente o a mezzo di incaricato della parte privata, essendo invece stata eliminata la possibilità del deposito a mezzo telegramma o con raccomandata, a seguito dell’abrogazione dell’art. 583 cod. proc. pen.
Ma, oltre alla circostanza che l’impugnazione è stata presentata telematicannente, quindi ai sensi dell’art. 582, comma 1, cod. proc. pen., non di meno deve osservarsi come la condizione di ammissibilità – quanto alla tempestività del deposito – è che l’atto pervenga al giudice a quo nel termine prescritto, con assunzione di rischio da parte dell’impugnante e senza alcun obbligo di trasmissione da parte dell’ufficio ad quem.
D’altro canto, la necessità della presentazione dell’impugnazione presso il giudice del provvedimento impugnato scaturisce dall’obbligo, questo si esistente, della trasmissione senza ritardo al giudice dell’impugnazione degli atti del procedimento, dell’atto di impugnazione e del provvedimento impugnato, ex art. 590 cod. proc. pen.
È evidente che il sistema come ricostruito, già prima della riforma Cartabia, ma ancor più dopo – data la finalità acceleratoria di molti interventi del d.lgs. 150
del 2022 in materia processuale – è funzionale a razionalizzare il procedimento, a ridurre i tempi decorrenti fra l’impugnazione e la trattazione del relativo giudizio, cosicché deve ritenersi ancora valido il principio fissato dalle richiamate pronunce, che implica l’assunzione del rischio da parte dell’impugnante in caso di presentazione erronea della impugnazione.
7. Per altro, una autorevole convalida di tale orientamento, nei limiti fin qui esposti, si rinviene in ordine al ricorso per cassazione in ordine all’ordinanza del tribunale del riesame o del ricorso immediato avverso l’ordinanza genetica, regolata dall’art. 311, comma 3, cod. proc. pen., che ne richiede il deposito presso il giudice a quo.
Le Sezioni Unite hanno affermato il principio per cui il ricorso per cassazione – avverso la decisione del tribunale del riesame o, in caso di ricorso immediato, del giudice che ha emesso la misura – deve essere presentato esclusivamente presso la cancelleria del tribunale che ha emesso la decisione o, nel caso indicato dall’art. 311, comma 2, cod. proc. pen., del giudice che ha emesso l’ordinanza, ponendosi a carico del ricorrente il rischio che l’impugnazione, ove presentata ad un ufficio diverso, sia dichiarata inammissibile per tardività, in quanto, escluso comunque che sulla cancelleria incomba l’obbligo di trasmissione degli atti al giudice competente ex art. 582, comma 2, cod. proc. pen., la data di presentazione rilevante ai fini della tempestività è quella in cui l’atto perviene all’uff competente a riceverlo (Sez. U, n. 1626 del 24/09/2020, dep. 14/01/2021, COGNOME, Rv. 280167 – 01; nello stesso senso Sez. 3, n. 6637 del 22/02/2022, Drewes, Rv. 282922 – 01).
Pur nella peculiarità della disciplina cautelare, esaminata dalle Sezioni Unite, e dovendosi operare un adattamento all’appello di cognizione, la richiamata pronuncia fissa alcuni profili, per così dire, universali, riguardanti le impugnazioni.
È così quando le Sezioni Unite affermano che «il ricorso depositato presso una cancelleria diversa, ancorché le formalità connesse alla presentazione siano le stesse (artt. 582, comma 1, cod. proc. pen. 164 disp. att. cod. proc. pen.), rimane, dunque, privo di effetti se nel termine non perviene anche nella cancelleria indicata. Se tale condizione si avvera, non vi sono ragioni sostanziali per negare la validità del ricorso, in quanto non viene compromessa la scansione temporale degli adempimenti relativi alla presentazione indicati dall’art. 311, comma 3, cod. proc. pen. e, dunque, può ritenersi raggiunta la finalità del ricorrente di attivare il sistema impugnatorio».
Quanto al principio invocato dall’attuale ricorrente, in ordine alla necessità di conversione dell’impugnazione perché depositata presso un giudice incompetente, osservano le Sezioni Unite: « occorre avere riguardo non al principio di
conversione dell’art. 568, comma 5, cod. proc. pen. (impugnazione della parte con un mezzo di gravame diverso da quello legislativamente prescritto) – che attiene al diverso profilo dell’irregolarità sostanziale del mezzo di impugnazione, opera nel presupposto dell’esistenza in un atto dei requisiti di un atto diverso e ·richiede, comunque, una valutazione del giudice – bensì al principio del raggiungimento dello scopo dell’atto. Tale principio, declinato nell’art. 156, comma 3, cod. proc. civ., ha ormai assunto una valenza generale e trova implicita affermazione anche nel processo penale, come è dato evincere, ad esempio, dall’art. 184, comma 1, cod. proc. pen. L’atto raggiunge, infatti, l’obiettivo che il ricorrente si era prefiss L’attività di deposito rimane irregolare ed assume efficacia solo per il concomitante intervento di fattori esterni (l’inoltro alla cancelleria competente) della cu mancanza il ricorrente non può che assumersi il rischio per la scelta di non avere seguito le regole indicate per la presentazione dell’impugnazione».
In sostanza, una è la condizione di ammissibilità dell’impugnazione correlata alla presentazione all’ufficio a quo, altra la questione della incompetenza sostanziale del giudice ad quem.
Quanto alla assenza di un obbligo di tempestiva trasmissione degli atti per la cancelleria del giudice ad quem, osservano le Sezioni Unite: «[via aggiunto che, nel caso di presentazione del ricorso ad una cancelleria diversa da quella del giudice a quo, non può essere invocato, né in alcun modo rileva, l’obbligo di tempestiva trasmissione degli atti alla cancelleria del giudice competente. Tale obbligo è, infatti, previsto dall’art. 582, comma 2, cod. proc. pen. sul presupposto che sia consentita la presentazione dell’impugnazione ad una cancelleria diversa da quella del giudice a quo. Pertanto, non può trovare applicazione nel caso di specie in quanto, a differenza dell’art. 309, comma 4, cod. proc. pen., manca nell’art. 311 cod. proc. pen., come detto in precedenza, il richiamo al comma 2 dell’art. 582 cit. ed al suo contenuto. Il ricorrente, nel caso in cui gli a pervengano alla cancelleria del giudice a quo oltre il termine di dieci giorni, non potrà, quindi, eccepire la tempestività della presentazione avvenuta nella cancelleria del giudice incompetente né dolersi del ritardo o dell’errore nella trasmissione. Ne consegue che né la cancelleria erroneamente compulsata potrà rispondere dell’eventuale ritardo o dell’errore nella trasmissione, né l’amministrazione potrà essere onerata delle spese necessarie per la trasmissione medesima».
Anche nel caso qui in esame, a seguito della riforma Cartabia e dell’abrogazione del secondo comma dell’art. 582 cod. proc. pen. – che prevedeva la possibilità del deposito presso la cancelleria del tribunale o del giudice di pace del luogo in cui si trovano, con obbligo di trasmissione alla cancelleria del giudice ‘del provvedimento impugnato, per altro anche in questo caso con indicazione
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specifica ed eccezionale degli uffici ‘alternativi’ a quello del provvedimento impugnato – non vi è più alternativa al deposito presso il giudice
a quo, e, in caso
di errore, dell’assunzione del rischio conseguente per l’impugnante.
8. Pertanto deva affermarsi che, anche a seguito delle modifiche apportate dal d.lgs.150 del 2022 all’art. 582 cod. proc. pen. l’impugnazione deve essere
presentata esclusivamente presso la cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, ponendosi a carico del ricorrente il rischio che
l’impugnazione, ove presentata ad un ufficio diverso, sia dichiarata inammissibile per tardività, in quanto, escluso comunque che sulla cancelleria incomba l’obbligo
di trasmissione degli atti al giudice competente, anche a seguito della soppressione dell’art. 582, comma 2, cod. proc. pen., né potendo trovare applicazione il principio
di conversione ex art. 568, comma 5, cod. proc. pen., la data di presentazione rilevante ai fini della tempestività è solo quella in cui l’atto perviene all’uffi
competente a riceverlo.
Ne consegue il complessivo rigetto del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 13/05/2025