Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 46030 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 46030 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/11/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di L’Aquila
nel procedimento a carico di ignoti
avverso la ordinanza del 24/04/2024 del G.i.p. Tribunale di L’Aquila
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procur generale NOME COGNOME che ha chiesto che la Corte di Cassazione voglia disp l’annullamento senza rinvio dell’impugnato decreto con restituzione degli at Gip presso il Tribunale di L’Aquila per l’ulteriore corso.
RITENUTO IN FATTO
Con decreto reso il 24 aprile 2024 il G.I.P. del Tribunale di L’A dichiarava inammissibile la richiesta di archiviazione presentata dal Pubb ministero nel procedimento contro ignoti, iscritto al n. 3340/2023 R.G.
mod.44, “in quanto depositata irritualmente (in maniera cartacea in cancelleria), in violazione del dettato di cui all’art. 3 del decreto ministeriale n. 217 del dicembre 2023 impone, tra l’altro, ai soggetti interni abilitati (tra c Pubblico Ministero), il deposito telematico mediante l’applicativo APP degli atti relativi ai procedimenti di archiviazione”.
Il giudice osservava che la problematica descritta nel provvedimento a firma congiunta del Procuratore della Repubblica e del Magrif in data 8 aprile 2024, che accertava il malfunzionamento del sistema e autorizzava il deposito delle richieste della Procura su supporto cartaceo, non integrava il presupposto che avrebbe legittimato la redazione delle richieste di archiviazione in formato analogico e il successivo deposito con modalità non telematiche.
Ha proposto ricorso il Pubblico ministero presso il Tribunale di L’Aquila chiedendo l’annullamento della suddetta ordinanza, ritenuta abnorme sotto il profilo strutturale (in quanto l’art. 175-bis cod. proc. pen. non prevede la possibilità di “reazione” giurisdizionale in caso di deposito analogico di istanze in conseguenza di un provvedimento di accertamento del malfunzionamento del sistema proveniente dal capo di un ufficio giudiziario) e dal punto di vista funzionale (poiché nel momento di sospensione del deposito telematico si crea una stasi del procedimento, dato che il P.M. non può né provvedere al deposito telematico, stanti il malfunzionamento del sistema e il provvedimento del capo dell’ufficio, né reiterare la richiesta di archiviazione in modalità cartacea perch preclusa dal G.i.p.) .
Il Giudice, con il provvedimento impugnato ha, oltretutto, sindacato la legittimità dell’esercizio del potere del Procuratore della Repubblica, quale vertice anche amministrativo dell’ufficio giudiziario, censurandone l’azione con un atto che deborda dai limiti dell’esercizio del potere giurisdizionale, inteso anche in astratto.
Peraltro, il G.i.p. ha confuso il concetto di “malfunzionamento” dell’applicativo “APP” con quello di “mancato funzionamento”.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è fondato.
Risulta, infatti, che nel caso in esame con provvedimento in data 8 aprile 2024 (allegato al ricorso) a firma del Procuratore della Repubblica e del Magistrato di riferimento per l’informatica (Magrif) veniva accertato un malfunzionamento dell’applicativo “APP” relativamente alla redazione e firma delle richieste di archiviazione dei soli procedimenti in iscrizione SICP qualificati
come “ignoti seriali” e, conseguentemente, veniva disposto il deposito d richieste di archiviazione in modalità analogica fino al 30 aprile 2024.
In particolare, nel predetto provvedimento si evidenziava che si er periodicamente registrate «interruzioni ed anomalie di funzionamento causat dal costante aggiornamento del sistema operativo nonché da anomalie/errori/disfunzioni di software e persino di hardware» che, consentivano di gestire le archiviazioni “singole” dei procedimenti contro igno tempi ragionevoli, non permettevano di archiviare i procedimenti a carico ignoti di natura c.d. “seriale” con motivazioni standard e ciò in ragione de che detti procedimenti, di numero notoriamente elevatissimo, vengon ordinariamente gestiti con un sistema di c.d. “firma massiva” o “firma multip presente nella “consolle” del P.M.
Il malfunzionamento descritto in detto provvedimento rendeva quindi di fatto sostanzialmente impraticabile, per tempi e modi, la gestione delle rich di archiviazione di detti procedimenti uti singuli.
Il Presidente del Tribunale, al quale il provvedimento era indirizzato, osservava ed il Consiglio Giudiziario con delibera del 24 aprile 2024 (in condivideva la sussistenza del malfunzionamento dell’applicativo “APP” ne termini indicati nel provvedimento del Procuratore della Repubblica; conseguenza, si dava luogo al deposito delle richieste di archiviazione in for analogico presso la Cancelleria del Tribunale. Dette richieste, tuttavia, ven dichiarate inammissibili da uno dei Giudici assegnati alla sezione G.i.p.
E’ indubbio che quello emesso in data 8 aprile 2024 dal Procuratore del Repubblica è un provvedimento previsto dal sistema processuale ai sensi d comma 4 dell’art. 175-bis cod. proc. pen. e che il sistema processuale per ef del combinato disposto dell’art. 107-bis disp. att. cod. proc. pen. e del comma 4 dell’art. 415 cod. proc. pen. prevede espressamente che i provvedimenti di archiviazione relativi ai c.d. “ignoti seriali” sono (si noti l’uso dell’indic presente) «pronunciati cumulativamente».
Di contro l’art. 175-bis cod. proc. pen. non prevede la possibilità di “reazione” giurisdizionale in caso di deposito analogico di istanze, in consegu di un provvedimento di accertamento del malfunzionamento del sistema proveniente dal capo di un ufficio giudiziario.
1.1Nel caso di specie si ravvisa in primo luogo una abnormità strutturale provvedimento impugnato.
Il decreto di inammissibilità adottato non rientra infatti tra gli at dell’ufficio del Giudice per le indagini preliminari.
I poteri decisionali in presenza di una richiesta di archiviazione disciplinati nel titolo VIII del Libro V del codice di rito penale e, in part
negli articoli da 408 a 415 cod. proc. pen. nei quali non è rinvenibile una tipologia di decisione come quella adottata.
Non è, del resto, rinvenibile una norma che preveda la sanzione processuale di inammissibilità nel caso di deposito della richiesta in modalità analogica, né può profilarsi ipotesi di nullità che presenta caratteristiche di tassatività.
Sotto altro profilo, va osservato che il giudice, escludendo che nel caso di specie si fosse in presenza di un malfunzionamento del sistema, ha esercitato un potere non attribuitogli dall’ordinamento processuale e riservato in via esclusiva al Procuratore della Repubblica il quale, con atto di natura amministrativa espressivo della funzione organizzativa che gli è propria e normativamente previsto all’art. 175-bis cod. proc. pen. al fine di assicurare il regolare svolgimento dell’attività giudiziaria – certificava un malfunzionamento dell’applicativo “app” a fronte del quale non era oggettivamente praticabile una gestione cumulativa in modalità telematica della richiesta di archiviazione dei procedimenti, di numero notoriamente elevatissimo, a carico di ignoti di natura c.d. seriale.
Il decreto impugnato va pertanto annullato senza rinvio, con trasmissione degli atti al Tribunale di L’Aquila- ufficio Gip, per l’ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il decreto impugnato e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di L’Aquila – ufficio GIP – per l’ulteriore corso.
Così deciso il 06/11/2024.