Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 44236 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 44236 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 06/11/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI
L’AQUILA
nei confronti di:
IGNOTI
avverso il decreto del 24/04/2024 del GIP TRIBUNALE di L’AQUILA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto l’annullamento senza rinvio del decreto con restituzione degli atti al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di L’Aquila per l’ulteriore corso.
RITENUTO IN FATTO
Con il decreto in epigrafe, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di L’Aquila ha dichiarato inammissibile l’istanza di archiviazione avanzata dal Pubblico ministero nel procedimento a carico di ignoti indicato con il n. 2023/ Ignoti R.G. N. R.
La ragione della declaratoria di inammissibilità consiste nel fatto che l’istanza era stata depositata in cancelleria in cartaceo, modalità ritenuta irrituale in quanto in violazione dell’art. 3 del d.m. n. 217 del 29 dicembre 2023, il quale prevede il
deposito degli atti relativi ai procedimenti di archiviazione esclusivamente in via telematica mediante apposito applicativo APP.
Il Giudice per le indagini preliminari ha rilevato che, nel caso in esame, non si era verificato un malfunzionamento del sistema, vale a dire un blocco generalizzato che impedisce in maniera assoluta la redazione dell’atto o il suo caricamento ed il suo inoltro, ma una anomalia della sola funzionalità “ignoti seriali” da archiviare in maniera massiva, che non impediva il funzionamento del sistema se le richieste di archiviazione fossero state lavorate singolarmente.
Ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di L’Aquila, deducendo l’abnormità del provvedimento, tenuto conto che il malfunzionamento del sistema – per quanto inerente ai “soli procedimenti in iscrizione SICP qualificati come ignoti seriali” – era stato documentato con provvedimento dell’8 aprile 2024 a firma del Procuratore della Repubblica facente funzioni e del COGNOME, il Presidente del Tribunale, dal canto suo, nulla aveva osservato in proposito ed il Consiglio giudiziario aveva condiviso la sussistenza del malfunzionamento della APP, sicché le richieste di archiviazione erano state inoltrate in formato analogico.
Per tali ragioni, il ricorrente ritiene che il provvedimento sia abnorme sia da un punto di vista strutturale che funzionale.
Sotto il primo profilo, si richiama l’art. 175-bis cod. proc. pen., che non prevede alcuna “reazione giurisdizionale” in caso di deposito analogico di istanze in conseguenza di un accertamento di malfunzionamento promanante dal capo di un ufficio giudiziario.
Sotto il secondo profilo, il provvedimento impugnato, stante il perdurante malfunzionamento del sistema, provocherebbe una stasi del procedimento.
Inoltre, il provvedimento deborderebbe dai limiti di esercizio del potere giurisdizionale, in quanto il Giudice per le indagini preliminari avrebbe finito per sindacare la legittimità dell’esercizio del potere del Procuratore della Repubblica che spetta al giudice amministrativo, confondendo anche il concetto di malfunzionamento con quello di mancato funzionamento.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
Occorre premettere che la disciplina generale per le richieste e i decreti di archiviazione nei procedimenti per i reati commessi dai cosiddetti ignoti seriali è rinvenibile nell’art. 107-bis disp. att. cod. proc. pen. («Le denunce a carico di ignoti sono trasmesse all’ufficio di procura competente da parte degli organi di polizia, unitamente agli eventuali atti di indagine svolti per la identificazione degli autori
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del reato, con elenchi mensili») e nel comma 4 dell’art. 415 dello stesso codice, secondo il quale, nella ipotesi di cui al suddetto articolo, «la richiesta di archiviazione ed il decreto del giudice che accoglie la richiesta sono pronunciati cumulativamente con riferimento agli elenchi trasmessi dagli organi di polizia con l’eventuale indicazione delle denunce che il pubblico ministero o il giudice intendono escludere, rispettivamente, dalla richiesta o dal decreto».
Le richieste di archiviazione e i relativi decreti inerenti ai suddetti procedimenti, pertanto, debbono essere «pronunciati cumulativamente».
A decorrere dal 14 gennaio 2024, in ragione di quanto disposto dall’art. 3 del d.m. 29 dicembre 2023, n. 217 (che ha dato esecuzione al decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41), il deposito di atti, documenti, richieste e memorie per i procedimenti in tema di archiviazione ai procedimenti (artt. 408, 409, 410, 411 e 415 cod. proc. pen.) ha luogo con modalità telematiche ai sensi dell’articolo 111-bis del codice di procedura penale, norma che fa salvo «quanto previsto dall’articolo 175-bis» in caso di malfunzionamento dei sistemi informatici.
In tale ultima ipotesi – dispone l’art. 175-bis cod. proc. pen. – «atti e documenti sono redatti in forma di documento analogico e depositati con modalità non telematiche» (comma 3), anche qualora il malfunzionamento del sistema sia «accertato ed attestato dal dirigente dell’ufficio giudiziario, e comunicato con modalità tali da assicurare la tempestiva conoscibilità ai soggetti interessati della data e, ove risulti, dell’orario dell’inizio e della fine del malfunzionamento» (comma 4).
In forza di tale ultima disposizione, con provvedimento in data 8 aprile 2024 il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di L’Aquila disponeva che le richieste di archiviazione degli “ignoti seriali” venissero redatte e depositate in modalità analogica fino al 31 maggio 2024, essendo stato accertato un malfunzionamento dell’applicativo “APP”, ampiamente descritto negli aspetti tecnici, per la redazione e firma delle richieste di archiviazione dei soli procedimenti in iscrizione SICP qualificati come “ignoti seriali”.
2. Fatta questa premessa, deve ricordarsi, in punto di diritto, che l’abnormità di un atto può assumere due diversi aspetti, uno di carattere strutturale, conseguente alla non corrispondenza dell’atto al sistema normativo dovuta a difetti che lo rendono non inquadrabile negli schemi del diritto processuale, ed uno di natura funzionale, allorché, pur corrispondendo in astratto allo schema processuale, l’atto è emesso al di fuori dalle ipotesi previste e dai casi consentiti al punto da determinare una stasi irreversibile del processo (Sez. U, n. . 42603 del 13/07/2023, El Karti, Rv. 285213 – 02; Sez. U, n. 25957 del 26/03/2009, Toni; Sez. U, n. 26 del 26/01/2000, COGNOME).
3. Il Collegio osserva che, secondo quanto emerge dal decreto impugnato, al Giudice per le indagini preliminari era noto il provvedimento con il quale, ai sensi dell’art. 175-bis, comma 4, cod. proc. pen., il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di L’Aquila aveva attestato il malfunzionamento del sistema informatico inerente alle richieste di archiviazione dei procedimenti contro i cosiddetti “ignoti seriali”, cui conseguiva la possibilità del deposito con modalità non telematiche delle istanze di archiviazione ai sensi del terzo comma della medesima norma.
Tale disposizione di legge non prevede alcun sindacato del giudice sul provvedimento con il quale il capo di un ufficio giudiziario attesta il malfunzionamento di un sistema informatico.
Ne deve conseguire che l’eventuale errata attestazione del capo dell’ufficio, potrà avere rilevanza in altri ambiti, ma non giustifica un provvedimento di natura giurisdizionale come quello impugnato, il quale, pertanto, deve ritenersi fuori dal sistema processuale.
Per di più, la conseguenza del provvedimento del Giudice per le indagini preliminari sarebbe quella che il Pubblico ministero non potrebbe più presentare le istanze di archiviazione contro ignoti seriali in via analogica, ma neanche in via digitale attraverso l’apposito applicativo messo a sua disposizione dalla pubblica amministrazione, che non potrebbe essere utilizzato – nei termini e con le modalità per le quali era stato predisposto per gli ignoti seriali – stante il suo malfunzionamento, sicché si determinerebbe una stasi del procedimento.
Per tali ragioni, il provvedimento, deve essere ritenuto abnorme e per questo annullato senza rinvio, con la consequenziale trasmissione degli atti al Tribunale di L’Aquila per l’ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il decreto impugnato e dispone la trasmissione degli atti al
Tribunale di L’Aquila – Ufficio GIP – per l’ulteriore corso. Così deciso il 06/11/2024.