Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 36183 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 36183 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/06/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PRIVERNO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 08/03/2024 del TRIBUNALE di LATINA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG, NOME COGNOME, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con ordinanza del 8/3/2024 il Tribunale di Latina ha dichiarato inammissibile l proposto da COGNOME NOME con atto depositato il 4/5/2021 presso la cancelleria d Tribunale di Latina avverso la sentenza del Giudice di pace di Latina in data 27 depositata il 19/4/2021.
Rilevava infatti il Tribunale che l’art. 582 comma 2 cod. proc. pen. vigente all’ proposizione dell’impugnazione consentiva alle parti private ed ai difensori di deposi impugnazione presso la cancelleria del Tribunale del luogo ove si trovano solo se questo da quello che ha emesso il provvedimento. Nel caso di specie, invece, l’atto di appello preso la cancelleria del Tribunale di Latina, era stato da questo trasmesso di cancelleria del giudice di pace ove era pervenuto in data 18/5/2021, ed iscritto nel r impugnazioni fuori sede.
Il COGNOME ha presentato ricorso per RAGIONE_SOCIALEzione deducendo, con unico mot impugnazione, la violazione dell’art. 582 cod. proc. pen., sul presupposto che l’i potrebbe essere ricompreso nella nozione di “parti private e loro difensori”, di cu cit., a suo avviso riferita, invece, esclusivamente alla parte civile ed al responsabi
Con requisitoria scritta del 20/5/2024 il PG NOME COGNOME ha dichiararsi inammissibile il ricorso.
Il ricorso è inammissibile per la sua manifesta infondatezza.
L’art. 582 comma 1 cod. proc. pen. dispone, infatti, che “salvo che la legge non altrimenti, l’atto di impugnazione è presentato mediante deposito con le modalità di 111 bis nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato” sicché di specie l’appello avverso la sentenza del Giudice di pace di Latina andava depositat cancelleria dello stesso giudice.
Si tratta di obbligo giustificato da esigenze di celerità e concentrazione del pr a concentrare tutte le impugnazioni relative ad un procedimento dinanzi allo stesso fine di facilitarne l’esame.
Il secondo comma dell’art. 582 cod. proc. pen. vigente all’epoca della pro dell’impugnazione (poi abrogato dall’art. 98 comma 1 lett. a) del D.Lvo 10/10/2022 n. 150) consentiva, però, una deroga a tale regola generale, disponendo che le parti ed i lo potevano presentare l’atto di impugnazione anche nella cancelleria del tribunale del quale si trovano, pur se incompetente a riceverlo, ma solo “se tale luogo è diverso d cui è stato emesso il provvedimento impugnato”.
La costante e consolidata giurisprudenza di legittimità ne ha tratto la conseg qualora il provvedimento impugnato sia stato emesso dal giudice di pace è inammissibi di appello presentato – come nel caso di specie – nella cancelleria del tribunale del sede giudiziaria (così Sez. 1, n. 20779 del 13/04/2018, Rv. 272836 che, in motivazione, in
caso assolutamente analogo a quello in esame, ha precisato che l’appellante non poteva della spedizione dell’atto al giudice di appello, perché effettuata dal tribunale press stato irritualmente presentato e non dalla parte che aveva proposto l’impugnazione; c 5, n. 28656 del 16/05/2013, Rv. 256530; Sez. 6, n. 1071 del 29/02/2000, Rv. 216308; n. 1875 del 09/06/1999, Rv. 214582).
Si tratta di principio pacifico, così come è indiscutibile che l’imputato sia, per parte del processo, tanto che i precedenti citati si riferiscono anche ad impugnazion nell’interesse dell’imputato, ed espressamente hanno specificato che “qualora il provv impugnato sia stato emesso dal Giudice di pace, è inammissibile l’atto di appello presen cancelleria del Tribunale della medesima sede giudiziaria” (così sez. 1 n. 20779/2018 e 28656/2013), né il principio di tassatività ed inderogabilità delle forme per la present impugnazioni consente di attribuire rilievo alla circostanza che l’appello inammissibil poi, trasmesso d’ufficio dalla cancelleria del Tribunale di Latina a quella del giudice stessa città, trattandosi comunque di impugnazione irritualmente presentata ed inamm perché effettuata con modalità non consentita dalla legge: nel caso di specie, spedizione non è stata effettuata dalla parte che ha proposto l’impugnazione, ma dall’u aveva irritualmente ricevuto l’impugnazione, sicché anche sotto questo profilo l’ap inammissibile (cfr. Sez. 1, n. 20779 del 13/04/2018, Rv. 272836 cit.)
Per il disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., alla dichiarazione di inammissibili consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versame favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in tr euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
Così deliberato in camera di consiglio, in data 11 giugno 2024
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