Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 11688 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 11688 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 29/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CORIGLIANO CALABRO il 15/12/1988
avverso la sentenza del 23/04/2024 della CORTE di APPELLO di MILANO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso; udito il difensore delle parti civili RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, che si è riportato alla memoria depositata con la quale ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il difensore della parte civile RAGIONE_SOCIALE che si è riportato alla memoria depositata con la quale ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettare il ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza resa il 23 aprile 2024 la Corte d’Appello di Milano, per quanto qui di interesse, dichiarava inammissibile perché tardivo l’appello proposto dall’imputato NOME NOME avverso la sentenza emessa in data 11 febbraio 2022 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano con
la quale il COGNOME era stato dichiarato colpevole del reato di associazione per delinquere, e del reato di appropriazione indebita aggravata in concorso ed era stato condannato alle pene di legge.
La Corte territoriale ha ritenuto, nella specie, inapplicabile il disposto di cui all’art. 582, comma 2, cod. proc. pen., a tenore del quale “le parti private e i difensori possono presentare l’atto di impugnazione anche nella cancelleria … del luogo in cui si trovano, se tale luogo è diverso da quello in cui fu emesso il provvedimento … in tali casi, l’atto viene immediatamente trasmesso alla cancelleria del giudice che emise il provvedimento impugnato”.
Nella specie l’impugnazione era stata proposta in forma cartacea il 23 giugno 2022, pertanto in maniera tempestiva, presso il Tribunale di Crotone ma era pervenuta al Tribunale di Milano il 6 luglio 20221, e dunque in data successiva alla scadenza del termine spirato il 27 giugno 2022.
Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione l’imputato, per il tramite del suo difensore, chiedendone l’annullamento e articolando cinque motivi di doglianza.
Con il primo motivo deduceva carenza, illogicità e contraddittorietà della motivazione in relazione ai capi e ai punti della sentenza concernenti la declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione ex art. 591, comma 2, cod. proc. pen., nonché violazione ed errata applicazione della legge penale in relazione agli artt. 24 e 11 Cost., con richiesta di rimessione in termini ex art. 175 cod. proc. pen.
Esponeva che la Corte territoriale aveva ritenuto fondata l’eccezione, sollevata dalle parti civili di inammissibilità degli appelli proposti in quanto tardivi; precisava, in particolare, che l’appello per NOME NOME era stato depositato il 23 giugno 2022, e dunque tempestivamente, nella cancelleria del Tribunale di Castrovillari, ma era pervenuto alla cancelleria del Tribunale di Milano il 6 luglio 2022, dunque oltre la scadenza del termine per proporre il gravame, individuata nella data del 27 giugno 2022.
Assumeva che la Corte d’Appello aveva errato nel dichiarare l’inammissibilità dell’appello, così motivando sul punto: “A partire dall’entrata in vigore del Decreto legge n. 137 del 28-10-2020, convertito nella L. n. 176/2020, non trova più applicazione l’art. 582 co. 2 c.p.., ai sensi del quale gli atti d impugnazione potevano essere proposti nella cancelleria di un tribunale diverso rispetto a quello emittente il provvedimento da impugnare. Tale disciplina
veniva dapprima prorogata e, poi, recepita dalla riforma Carta bia, che disponeva l’abrogazione dell’art. 582, co. 2, c.p.p.”.
Deduceva, al riguardo, che l’art. 87 del d. Igs. n. 150/2022 aveva differito l’entrata in vigore del nuovo art. 582 cod. proc. pen. fino al quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del regolamento che doveva essere adottato con decreto ministeriale entro il 31 dicembre 2023, avente ad oggetto le regole tecniche disciplinanti il processo telematico, e che, pertanto, fino a tale data era rimasta in vigore la disciplina di cui all’art. 582 comma 1 cod. proc. pen. nel testo anteriore alla riforma.
Chiedeva, in ogni caso, di essere rimesso in termini, ex art. 175 cod. proc. pen., per proporre l’appello, per avere il difensore fatto affidamento nel regime transitorio in vigore al momento della presentazione dell’impugnazione.
Assumeva, per altro verso, che la Corte territoriale aveva motivato in maniera contraddittoria nella parte in cui, dopo avere affermato che gli atti di gravame proposti erano inammissibili in quanto tardivi, aveva comunque affrontato, nel merito, le doglianze proposte.
Con il secondo motivo deduceva contraddittorietà della motivazione in relazione all’esame delle doglianze dedotte con l’atto di appello lamentando, ancora, il fatto che, dopo aver ritenuto l’impugnazione inammissibile, la Corte d’Appello aveva esaminato nel merito le doglianze difensive.
Con il terzo motivo deduceva inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 192 e 605 cod. proc. pen., per avere la Corte territoriale ritenuto la responsabilità dell’imputato sulla scorta di un compendio probatorio insufficiente, nonché in relazione agli artt. 110, 114 e 116 cod. pen., con conseguente contraddittorietà della motivazione in relazione alla ritenuta partecipazione del Madeo ai reati contestati.
Assumeva in proposito che dalle risultanze probatorie era emersa l’estraneità del Madeo alle condotte contestate, e, in particolare, che le operazioni di disinvestimento descritte nell’imputazione erano state sottoposte al vaglio degli organi di controllo societari, e che le conversazioni oggetto di captazione erano state dal giudice del merito male interpretate; si trattava comunque, secondo la prospettazione difensiva, di elementi aventi valenza meramente indiziaria.
Quanto al reato associativo, la difesa assumeva che nella specie era carente ogni caratteristica di una stabile organizzazione e che le condotte ascritte al
ricorrente potevano integrare al più altrettante ipotesi di concorso di persone nel reato.
Con il quarto motivo deduceva carenza di motivazione in relazione alla dosimetria della pena e alla mancata concessione dei benefici di legge.
Con il quinto e ultimo motivo deduceva violazione ed erronea applicazione della legge penale, nonché carenza di motivazione, in relazione alle statuizioni civili, assumendo che la Corte territoriale non aveva fatto alcun riferimento alla dinamica dei fatti.
In data 22 ottobre 2024 e in data 28 ottobre 2024 i difensori delle parti civili depositavano memorie di replica e note spese.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo di ricorso è fondato.
Si deve innanzitutto precisare che è pur vero che la Corte d’Appello, in via del tutto subordinata, ha affrontato le censure di merito sollevate dall’appellante, ma non v’è dubbio che la decisione, così come espressa nel dispositivo, è di inammissibilità dell’appello, decisione che ha impedito l’instaurazione del rapporto processuale, così che deve essere esaminata la censura del ricorrente che investe la declaratoria di inammissibilità.
Come sopra evidenziato, nel caso di specie l’appello era stato proposto in forma cartacea il 23 giugno 2022, pertanto in maniera tempestiva, presso il Tribunale di Crotone, ma era pervenuto al Tribunale di Milano il 6 luglio 20221, e dunque in data successiva alla scadenza del termine spirato il 27 giugno 2022.
Ciò premesso, l’art. 582, comma 2, cod. proc. pen. prevede che “le parti private e i difensori possono presentare l’atto di impugnazione anche nella cancelleria … del luogo in cui si trovano, se tale luogo è diverso da quello in cui fu emesso il provvedimento … in tali casi, l’atto viene immediatamente trasmesso alla cancelleria del giudice che emise il provvedimento impugnato”.
Come già affermato da questa Corte (Sez. 5, n. 17160 del 22/03/2024, P., Rv. 286372 – 01; Sez. 1, n. 40190 del 03/06/2022, COGNOME, Rv. 283669 01), la disciplina emergenziale in corso prima dell’entrata in vigore della riforma Cartabia consentiva il deposito dell’impugnazione presso l’ufficio giudiziario in cui si trovavano le parti private e i loro difensori e prevedeva anche il deposito telematico dell’impugnazione.
Come già indicato nelle citate pronunce, la modalità di deposito in via telematica introdotta dalla disciplina emergenziale con l’art. 24, comma 6-bis,
del d.l. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito nella legge n. 176/2020, non era prevista a pena di inannmissibilità, non escludendo l’utilizzo delle forme tradizionali di deposito cosiddetto analogico.
La disposizione richiamata si limita a disciplinare il deposito telematico dell’impugnazione, così come indicato anche dal dossier esplicativo dell’Ufficio Studi del Senato, senza escludere quello analogico, che resta sullo sfondo della disciplina come modalità alternativa consentita.
L’impugnazione, nel caso di specie, poteva, pertanto, essere depositata con le modalità tradizionali, ossia con il deposito personale o tramite incaricato in cancelleria o mediante trasmissione a mezzo posta, atteso che gli artt. 582 e 583 cod. proc. pen. non risultano derogati dalla nuova disciplina.
Deve, pertanto enunciarsi il seguente principio di diritto: nel vigore del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con I. 18 dicembre 2020, n. 176 – che, ai sensi dell’art. 16, comma 1, del d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, conv. con I. 25 febbraio 2022, n. 15, ha conservato efficacia fino al 31 dicembre 2022 – era consentito (anche) il deposito analogico degli atti di impugnazione nella cancelleria del Tribunale o del giudice di pace del luogo in cui si trovavano le parti private o i loro difensori, ai sensi dell’art. 582, comma 2, cod. proc. pen.
Dalle argomentazioni espresse discende che l’appello è stato presentato nei termini e quindi era ammissibile.
L’accoglimento del primo motivo assorbe le successive censure.
La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata senza rinvio e gli atti devono essere trasmessi alla Corte d’Appello di Milano per il giudizio.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata disponendosi la trasmissione degli atti alla Corte d’Appello di Milano per il giudizio.
Così deciso il 29/10/2024