Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 6019 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 3 Num. 6019 Anno 2026
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/12/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOME COGNOME, nato a Napoli il DATA_NASCITA, avverso la sentenza del 18/03/2025 della Corte di appello di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata; udite le conclusioni dell’AVV_NOTAIO, difensore di fiducia del ricorrente, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
Con sentenza del 18/03/2025, la Corte di appello di Napoli, in riforma della sentenza del Tribunale di Napoli del 14/01/2016, dichiarava non doversi procedere nei confronti di NOME COGNOME in ordine al reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 25, 282, lett. f), 291-bis, comma 2, 296 U.P.R. n. 43 del 1973, per aver introdotto e detenuto nel territorio dello Stato 212 pacchetti di tabacco lavorato estero di contrabbando, per un totale di 4.240 grammi, sottraendoli al pagamento dei diritti di confine, perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, disponendo la trasmissione degli atti all’Autorità amministrativa competente ai fini dell’eventuale applicazione della sanzione amministrativa prevista dall’art. 291-bis, comma 2, d.P.R. n. 43 del 1973.
Avverso tale sentenza, NOME COGNOME, a mezzo del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, denunciando violazione di legge in relazione all’art. 1 I. n. 689 del 1981.
La difesa, nel precisare che l’illecito penale attribuito al ricorrente è stato depenalizzato, dal momento che la previsione penale originaria è stata sostituita dalla previsione, in luogo del reato, di un illecito amministrativo a seguito dell’intervento del d.lgs. n. 141 del 2024, contesta la trasmissione degli atti all’Autorità amministrativa competente per l’irrogazione della sanzione amministrativa disposta dalla Corte territoriale, poiché, all’epoca della commissione del fatto, non era prevista la fattispecie dell’illecito amministrativo, bensì una fattispecie avente rilevanza penale.
Sostiene, pertanto, la difesa / che la Corte di appello, nel trasmettere gli atti all’Autorità amministrativa, ha violato l’art. i. I. n. 689 del 1981 che sancisce, anche in materia di illeciti amministrativi, il principio di legalità, per cu previsione di un illecito amministrativo dispone solo per l’avvenire e non può avere efficacia retroattiva, non contemplando il d.lgs. n. 141 del 2024 alcuna norma speciale di diritto intertemporale – simile all’art. 40 I. n. 689 del 1981 o alla disciplina di depenalizzazione del 2016 – che, in deroga all’art. 1 I. n. 689 del 1981, estenda l’applicazione della disciplina delle sanzioni amministrative ai fatti depenalizzati commessi anteriormente alla depenalizzazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è manifestamente infondato.
1.1. Ed invero, per il reato contestato al ricorrente, commesso il 13/06/2011, è intervenuta abolitio criminis a seguito della depenalizzazione
operata dall’art. 1 d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8 (entrato in vigore il 6 febbraio 2016).
Secondo quanto dispone l’art. 1, comma 1, d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, «Non costituiscono reato e sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro tutte le violazioni per le quali è prevista la sola pena della multa o dell’ammenda» e l’art. 291-bis d.P.R. n. 43 del 1973, contestato al ricorrente, prevedeva che il reato di introduzione e detenzione nello Stato di un quantitativo di tabacco lavorato estero fino a dieci chilogrammi convenzionali (come nel caso in esame in cui il quantitativo era pari a poco più di quattro chilogrammi convenzionali) fosse punito con la multa di euro 5 per ogni grammo convenzionale di prodotto.
L’art. 8, comma 1, d.lgs. n. 8 del 2016 prevede che «Le disposizioni del presente decreto che sostituiscono sanzioni penali con sanzioni amministrative si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto stesso, sempre che il procedimento penale non sia stato definito con sentenza o con decreto divenuti irrevocabili», mentre l’art. 9 d.lgs. n. 8 del 2016 prevede che, ove l’azione penale sia stata esercitata, il giudice pronunci, ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen., sentenza inappellabile perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, disponendo la trasmissione degli atti all’Autorità amministrativa competente, mentre il giudice dell’impugnazione, nel dichiarare che il fatto non è previsto dalla legge come reato, decida sull’impugnazione ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili.
Il d.P.R. n. 43 del 1973 è stato poi abrogato dall’art. 8, comma 1, lett. f), del d.lgs. n. 141 del 2024, entrato in vigore il 4 ottobre 2024, che ha introdotto disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione e revisione del sistema sanzionatorio in materia di accise e altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi. L’art. 7 del d.lgs. n. 141 del 2024 ha previsto che «Quando leggi, regolamenti, decreti o altre norme o provvedimenti, fanno riferimento a disposizioni contenute in articoli del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al d.P.R. n. 43 del 1973, vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, il riferimento si intende alle corrispondenti disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione di cui all’allegato 1 al presente decreto».
E l’art. 291-bis d.P.R. n. 43 del 1973 è stato oggi sostituito dall’art. 84 dell’allegato al d.lgs. n. 141 del 2024 che ha ampliato i casi di depenalizzazione già introdotti dal d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, prevedendo l’irrogazione di una sanzione amministrativa, allorché i fatti descritti dalla
predetta disposizione abbiano ad oggetto un quantitativo di tabacco lavorato fino a 15 chilogrammi convenzionali.
1.2. Ora, il fatto oggetto di procedimento è stato commesso dall’imputato il 13/06/2011, in epoca anteriore alla entrata in vigore del d.lgs. n. 8 del 2016 che lo ha depenalizzato, tanto che la Corte di appello di Napoli, nel prosciogliere l’imputato perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato, ha fatto espresso riferimento alla normativa di depenalizzazione del contrabbando di tabacco lavorato estero fino alla soglia di dieci chilogrammi, prevista dal legislatore del 2016 che ha trasformato la condotta in un illecito amministrativo, per cui, in linea con le disposizioni sopra richiamate (artt. 8 e 9 d.lgs. n. 8 del 2016), la Corte territoriale ha correttamente disposto la trasmissione, all’Autorità amministrativa competente all’irrogazione della sanzione, degli atti del procedimento penale relativo ad un reato trasformato in illecito amministrativo ai sensi del d.lgs. n. 8 del 2016.
In tal modo, infatti, la Corte di appello di Napoli ha fatto buon governo dei principi affermati da questa Corte nella pronuncia Sez. 3, n. 14370 del 16/01/2018, Frassanito, Rv. 273290, nella quale è stato richiamato il testo della relazione governativa di accompagnamento del testo del d.lgs. n. 8 del 2016, nella parte in cui segnala la pertinenza in sede interpretativa dei principi formatisi in relazione alla disciplina prevista dagli articoli da 100 a 102 del d.lgs. n. 507 del 1999, anch’esso contenente una ampia depenalizzazione, e, pertanto, la eccezionale applicazione in termini di sostanziale retroattività della più mite normativa in tema di residua applicazione delle sanzioni amministrative, mentre, per altro verso, nella predetta pronuncia, è stato anche osservato che una diversa opzione ermeneutica, la quale mandasse del tutto esenti da sanzione le condotte realizzate anteriormente alla entrata in vigore della disposizione di depenalizzazione introdurrebbe una vistosa sperequazione tra chi ha commesso il fatto essendo vigente la legge penale e chi lo abbia commesso in epoca successiva alla depenalizzazione; infatti, il primo soggetto potrebbe vedere la sua condotta rimanere sostanzialmente priva di conseguenze proprio laddove i fatti contra ius siano stati, invece, definitivamente accertati (sia con riferimento al momento della loro commissione che a quello in cui gli stessi sono stati giudicati) come penalmente rilevanti, mentre chi abbia tenuto lo stesso comportamento in epoca successiva alla depenalizzazione sarebbe, nonostante l’obbiettivo giudizio di minor disvalore del suo comportamento connesso alla avvenuta depenalizzazione, soggetto, a differenza del precedente individuo, ad una sanzione comunque afflittiva, ancorché non penale.
In conclusione, stante la manifesta infondatezza delle doglianze formulate, il ricorso proposto nell’interesse del ricorrente deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente stesso, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.
Tenuto conto, infine, della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, esercitando la facoltà introdotta dall’art. 1, comma 64, I. n. 103 del 2017, di aumentare oltre il massimo la sanzione prevista dall’art. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilità del ricorso, considerate le ragioni dell’inammissibilità stessa come sopra indicate.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 05/12/2025.